Introdotti due nuovi reati: il primo, previsto dall'art. 9, c. 8-bis, del codice della strada, secondo il quale compie reato chiunque organizza una competizione sportiva in velocità con veicoli a motore senza esserne autorizzato nei modi previsti dall'art. 9 e chiunque, a qualsiasi titolo, partecipa a tale competizione organizzata e non autorizzata. Il secondo reato, connesso al precedente, previsto dall'art. 141, c. 9, secondo periodo, del c.d.s., secondo cui compie reato chi gareggia in velocità con veicoli a motore, a qualsiasi titolo o per qualunque finalità, fuori dei casi previsti dall'art. 9. Salatissime le sanzioni, sia pecuniarie che di restrizione della libertà personale. [Enrico Santi]
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