L'assegno divorzile non cade in automatico se chi lo richiede convive con un'altra persona, esso può spettare anche per ragioni compensative in ragione del sacrificio e dell'apporto alla formazione del patrimonio anche del coniuge

L'assegno di divorzio non cade in automatico

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Il diritto all'assegno di divorzio viene meno se l'ex coniuge instaura una nuova relazione stabile che assume i connotati della convivenza o della famiglia di fatto a tutti gli effetti. Occorre tuttavia verificare se, come sancito dalle SU, l'assegno divorzile non debba essere riconosciuto in funzione compensativa all'ex più debole economicamente, che ha rinunciato per un progetto familiare al lavoro e ha contribuito con il suo sacrificio alla formazione del patrimonio personale dell'ex e a quello familiare. Queste le precisazioni dell'ordinanza della Cassazione n. 33665/2022 (sotto allegata).

Negato in sede di merito l'assegno all'ex che convive

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Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio di una coppia, ma rigetta la richiesta della donna finalizzata a ottenere il riconoscimento dell'assegno di divorzio e di una quota del TFR dell'ex coniuge. Dall'istruttoria è emerso che la stessa ha intrapreso una convivenza stabile con un altro uomo. La decisione viene appellata, ma anche la Corte rigetta le richieste perché la formazione di una nuova famiglia, anche se di fatto, fa venire meno ogni legame con il rapporto matrimoniale recedente per cui vengono meno i presupposti necessari per richiedere l'assegno di divorzio.

L'assegno di divorzio può spettare anche a titolo compensativo

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Nel ricorrere in Cassazione la donna lamenta la mancata indicazione del percorso logico giuridico che ha condotto la Corte a rigettare le sue domande e la violazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 perché non è stata raggiunta, a suo dire, la prova relativa alla formazione della nuova famiglia da parte della stessa.

La Cassazione dichiara inammissibile il primo motivo perché la Corte di Appello in realtà ha ben motivato la propria decisione. Dichiara invece di accogliere il secondo motivo perché se da una parte è vero che, fino a poco tempo fa, la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte dell'ex coniuge determinava la perdita dell'assegno divorzile.

Le SU n. 32198/2021 e 14256/2022 hanno sancito però che se l'ex coniuge instaura una convivenza di fatto con un terzo, il coniuge economicamente più debole, se privo di mezzi e impossibilitato a procurarseli da solo per ragioni oggettive, conserva il diritto all'a misura in funzione compensativa. Ovviamente chi fa richiesta deve dimostrare di aver rinunciato di comune accordo con il marito a lavorare e di aver dato il proprio contributo alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'ex.

Nel caso di specie la Corte in effetti ha negato l'assegno di divorzio alla ex basandosi solo sulla prova della nuova relazione, durata però solo un anno, dal 2016 e il 2017, periodo che fa escludere la formazione di una convivenza more uxorio stabile.

Non sono stati inoltre valutati gli altri requisiti che avrebbero potuto condurre al riconoscimento dell'assegno di divorzio in funzione compensativa. Causa rinviata quindi alla Corte di Appello in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Scarica pdf Cassazione n. 33665/2022

Foto: 123rf.com
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