Nel liquidare le spese il giudice deve distinguere spese e compensi dell'avvocato per ogni grado di giudizio per consentire la comprensione di eventuali tagli applicati, che però non possono condurre a cifre simboliche

Compensi avvocato: liquidazione separata in ogni grado

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Le spese e i compensi per l'avvocato devono essere liquidati separatamente in ogni grado di giudizio per dare la possibilità di comprendere i motivi per i quali il giudice ha applicato eventuali tagli alla nota spese. Questo il principio sancito dalla Cassazione n. 32363/2022 (sotto allegata).

Taglio incomprensibile della nota spese del difensore

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Una contribuente ricorre alla CTP per contestare l'atto di intimazione di pagamento per una cartella Tarsu relativa agli anni 2006-2007. La sentenza viene appellata dalla contribuente in punto di spese.

Nel presentare il proprio ricorso in Cassazione la ricorrente contesta la sentenza per la violazione di diverse norme di legge, facendo presente che in sede di appello la CTR, nell'accogliere l'appello in punto di spese ha condannato l'Agenzia delle Entrare al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio liquidando le somme di Euro 300,00 per il primo grado ed Euro 3550,00 per il secondo grado, valori ben al di sotto dei minimi tariffati previsti dal DM n. 55/2014.

Spese e compensi distinti per comprendere eventuali tagli

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La Cassazione nell'accogliere il motivo del ricorso, pienamente fondato, precisa che i compensi liquidati dalla CTR per il primo e il secondo grado di giudizio sono in effetti inferiori ai minimi tabellari previsti.

Vero che la causa è semplice, ma il valore della causa rientra nello scaglione fino a 5200 euro.

La Cassazione ricorda che in passato ha avuto modo di chiarire che in assenza della inderogabilità dei minimi tariffari i parametri risultano orientativi, per cui il giudice deve specificare quali criteri ha adottato nella liquidazione del compenso, fermo restando il divieto di liquidare somme puramente simboliche.

Ricorda inoltre di aver affermato il seguente principio: "in tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari in relazione a ciascun grado di giudizio, poiché solo tale specificazione consente alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e di conseguenza le ragioni per le quali sono state eventualmente ridotte le richieste presentate nelle note spese."

Principio che la CTR non ha evidentemente rispettato, liquidando i due importi complessivi di 300,00 Euro per il primo grado e di 350,00 Euro per il secondo grado, senza distinguere spese e compensi, determinati questi ultimi in misura inferiore ai minimi tabellari (Tab. 12 DM n. 55/2014).

Scarica pdf Cassazione n. 32363/2022

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