Avv. Cristina Matricardi |

Pubblica Istruzione: per essere bocciati all'esame di licenza media non bisogna presentarsi

Il Ministero della Pubblica Istruzione (Nota n. 5695/2007) ha evidenziato che con l'entrata in vigore delle nuove regole sull'esame di licenza, per cui l'ammissione agli esami è divenuta automatica, per essere sicuri di ottenere la bocciatura agli esami di licenza media è necessario non presentarsi e evitare di esibire la giustificazione.
Il Ministero ha quindi reso noto che, in caso contrario, la scuola ha l'obbligo di organizzare un nuovo esame solo per il candidato assente.
Ciò è stato specificato soprattutto per gli alunni disabili che hanno bisogno di tempi più lunghi per l'apprendimento; la ripetenza dell'ultimo anno, infatti, potrà essere loro garantita solo non facendoli presentare all'esame senza per questo necessità di una spiegazione.

Leggi la nota del Ministero

Dipartimento per l’Istruzione Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici Prot. n. 5695 Roma, 31 maggio 2007 Destinatari Oggetto: Circolare n. 28 del 15 marzo 2007 su esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione delle competenze - ulteriori precisazioni
Al fine di chiarire taluni aspetti emersi in attuazione della circolare n.28 del 15 marzo 2007 [1]sull'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e sulla certificazione sperimentale delle competenze, questa Direzione Generale è intervenuta con successive note del 10 maggio 2007 (prot. n. 4600) e del 18 maggio 2007 (prot. n. 5116) con le quali sono stati forniti altri elementi informativi sia sullo svolgimento delle prove di esame sia sulla certificazione sperimentale delle competenze.

A seguito di nuove istanze sopravvenute e al fine di contribuire ad un sereno e regolare svolgimento delle prove di esame e alla messa in atto di misure condivise e qualificate per la sperimentazione della certificazione delle competenze, si forniscono ulteriori elementi di approfondimento e chiarimento.

Composizione delle sottocommissioni d'esame: si conferma che l'eventuale svolgimento nel corso dell'anno di attività aggiuntive o integrative svolte da personale esterno alla classe non legittima la modifica della naturale composizione delle sottocommissioni d'esame, costituita esclusivamente dai docenti della classe, come esplicitamente previsto dall'articolo 185, comma3, del Testo Unico [2].

Alunni stranieri: fermo restando l'obbligo per tutti gli alunni di essere sottoposti alle prove di esame anche per la seconda lingua comunitaria nelle forme deliberate dal collegio dei docenti, si conferma l'opportunità che le sottocommissioni esaminatrici adottino particolari misure di valutazione, soprattutto in sede di colloquio pluridisciplinare, nei confronti di quegli alunni con cittadinanza non italiana di recente scolarizzazione che non hanno potuto conseguire le competenze linguistiche attese. In tali circostanze è opportuno procedere prioritariamente all'accertamento del livello complessivo di maturazione posseduto prima ancora di valutare i livelli di padronanza strumentale conseguiti.

Si conferma, altresì, con riferimento al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, articolo 9, che solamente le lingue dell'Unione europea possono essere comprese nelle ordinarie attività di insegnamento e, conseguentemente, nelle prove di esame, fatti salvi progetti sperimentali diversamente strutturati e debitamente autorizzati.

Alunni disabili: l'abrogazione del comma 5 dell'articolo 177 del Testo Unico ha comportato l'ammissione automatica di tutti gli alunni all'esame di Stato, fatta salva l'eventualità di mancato conseguimento del limite minimo annuo di presenza alle lezioni, determinando in tal modo particolari situazioni nei confronti degli alunni gravemente disabili per i quali l'intendimento della scuola, d'intesa con le famiglie, sarebbe stato, altrimenti, quello di definire in sede di scrutinio la non ammissione all'esame.

L'ammissione d'ufficio all'esame preclude tale possibilità, lasciando aperte diverse possibili opzioni in merito.

Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti all'esame senza giustificare le ragioni di tale assenza, non è necessario procedere alle prove suppletive a cui, come esplicitamente previsto dall'articolo 184, comma 2, del Testo Unico, accedono "i candidati assenti per gravi e comprovati motivi".

Certificazione delle competenze: è stato sollevato da alcuni istituti la possibile configurazione di violazione della privacy nella predisposizione del certificato sperimentale delle competenze, in considerazione del fatto che tale documento, consegnato alle famiglie dopo l'esito positivo dell'esame, vale anche come certificato sostitutivo del diploma di licenza, ai fini della conferma di iscrizione alla prima classe dell'istituto di istruzione secondaria superiore. Il problema è indubbiamente delicato e merita particolare attenzione.

In considerazione del fatto che la possibile violazione si può avere, di norma, nel trattamento di dati sensibili e giudiziari, secondo quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personale, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,n .196. Tuttavia si fa presente che nel Regolamento approvato con Decreto ministeriale 7 dicembre 2006, n. 305 per tutte le istituzioni scolastiche statali, è esplicitamente previsto nella Scheda n. 5 che "I dati sensibili possono essere trattati per le attività di valutazione periodica e finale, per le attività di orientamento e per la compilazione della certificazione delle competenze."

Nel confermare, infine, che la certificazione è dovuta, ancorché in forma flessibile e autonomamente integrata sulla base delle scelte operate dai collegi dei docenti, si rimette a ciascuna istituzione scolastica anche la determinazione nell'uso dell'indicatore del livello o del grado di competenza conseguito dall'alunno.


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