L'istruttoria patrimoniale nel processo di separazione, con particolare riferimento alla fase presidenziale

Istruttoria patrimoniale separazione: fase presidenziale

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Il compito preliminare e fondamentale del Presidente è quello di visionare tutta la documentazione versata negli atti introduttivi, con particolare rifermento alle dichiarazioni dei redditi.

Il legislatore non ha previsto specifiche sanzioni a carico delle parti per l'inottemperanza al deposito.

Nonostante ciò, si ritiene che la mancata produzione debba essere tenuta in considerazione dal presidente come comportamento valutabile ai fini dell'emanazione dei provvedimenti provvisori e urgenti.

In mancanza di deposito, il Presidente può assegnare un termine ad una o ad entrambe le parti, riservando i provvedimenti presidenziali all'esito di tale produzione.

Valore probatorio delle dichiarazioni

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Va specificato che il valore probatorio delle dichiarazioni dei redditi è spesso relativo e non oggettivamente indicatore della reale situazione economica della parte.

Pensiamo all'esempio di libero professionisti che, consci dell'imminente separazione, cercano di limitare l'importo delle fatture emesse e di aumentare i costi di gestione dell'attività nell'anno (o negli anni) anteriori alla separazione, predisponendo misure per apparire meno abbienti.

In caso di maggioranza o di controllo nella gestione di società, si sceglie, a volte, di non distribuire eventuali utili societari annuali (magari aumentando le somme da destinare a "riserva").

Oppure, vengono simulati licenziamenti o dimissioni da alcune cariche sociali nelle società di famiglia o "controllate", con conseguente riduzione degli emolumenti. Si pongono in essere talvolta accorgimenti e misure varie per "dirigere" parte degli emolumenti verso soggetti terzi e società fiduciarie; accordi con istituti bancari, scritture private con i propri familiari (con o senza data certa) attestanti debiti di varia natura (presunte restituzioni di prestiti effettuate tempo prima).

In questi casi, spesso il Presidente non possiede gli strumenti immediati idonei (se non l'esperienza) per formarsi un quadro completo della realtà effettiva della situazione patrimoniale dei coniugi. Ciò proprio perché non si è ancora giunti alla fase istruttoria.

Le stesse dichiarazioni sostitutive di atto notorio che le parti devono depositare nel proprio atto iniziale sono pur sempre dichiarazioni provenienti dalla parte.

La loro veridicità può essere messa in discussione ma, l'accertamento di quanto in essa dichiarato sarà presumibilmente rimandato alla fase istruttoria vera e propria con il rischio che venga emesso un provvedimento presidenziale basato su dichiarazioni false, parziali o inesatte.

Ci si chiede peraltro quale possa essere la sanzione immediata in caso di mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi e della dichiarazione sostitutiva di atto notorio posto che, tale omissione rende di fatto impossibile valutare con rigore l'an ed il quantum dell'eventuale assegno dovuto.

Vero è che esiste sempre la possibilità per il giudice di avvalersi dell'articolo 116 c.p.c. sul libero convincimento ma, stante la delicatezza dei provvedimenti in questione e l'incidenza su diritti fondamentali della persona, si rischiano provvedimenti avulsi dalla realtà contingente e dettati solo da un intento "punitivo" a carico della parte inadempiente.

Anticipazione della fase istruttoria

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La soluzione adottata spesso è quella dell'anticipazione della fase istruttoria anche se, più che di anticipazione sarebbe opportuno riferirsi ad una doppia istruttoria posto che l'istruttoria espletata in sede presidenziale non impedisce che venga avviata poi una nuova istruttoria.

Già in fase presidenziale, se le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultano sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi (così l'art. 155, 6° comma, c.c.).

Il giudice, ai fini della determinazione del contributo di mantenimento dei figli, può quindi altresì disporre - sempre d'ufficio - un accertamento della polizia tributaria su redditi, beni e altri cespiti patrimoniali riferibili ai genitori, anche se formalmente intestati a soggetti terzi.

In caso di indagini da parte della guardia di finanza i tempi del procedimento saranno necessariamente dilatati e, la fase presidenziale, per sua natura sommaria e la cui funzione tipica è proprio quella di offrire una tutela urgente alle parti più deboli, diviene una sorta di processo "preliminare" del procedimento di famiglia la cui durata complessiva assumerà i caratteri dell'irragionevolezza.

Questa pericolosa "deviazione" è ancor più grave se si considerano gli interessi "in campo" legati alla tutela dei minori e alla celere mutevolezza delle posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti.

Per contattare l'avvocato Matteo Santini del Foro di Roma inviare un'email al seguente indirizzo: studiolegalesantini@hotmail.com o collegarsi al sito Avvocatoroma.org e Avvocato-milano.org/. Seguimi anche su Instagram https://www.instagram.com/matteo_santini_matrimonialista/

Foto: 123rf.com
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