Se il caro energia risulta svantaggioso per il proprietario dell'immobile industriale che eroga servizi di frigoriferazione deve essere consentito al concedente di rinegoziare l'importo del canone; se l'inquilino non accetta fuori dall'immobile

Canone locazione aumentato per il caro energia

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Il Tribunale di Arezzo con l'ordinanza del 22 giugno 2022 (sotto allegata) condanna al rilascio dell'immobile l'inquilino che dopo gli aumenti del canone di locazioni dovuti all'aumento eccezionale dei costi per l'energia elettrica, si rifiuta di pagare l'importo richiesto a titolo di aumento. Interessante e attualissima questa vicenda giudiziaria, segnalata dall'Avvocato Michele Mensi, difensore del proprietario dell'immobile, che è uscito vittorioso dalla fase cautelare, grazie all'accoglimento del ricorso.

Per il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice Dott. Marina Rossi infatti, il conduttore non si è reso disponibile a rinegoziare le condizioni contrattuali pattuite originariamente, che a causa del caro energia, si presentava svantaggioso per il concedente.

Detto questo, vediamo brevemente cosa è accaduto e analizziamo le ragioni della decisione, precisando, come segnalato dall'Avv. Mensi che trattasi "di un provvedimento sicuramente rivoluzionario e forse unico nella fattispecie destinato a far parlare molto di sé nella complessa materia delle locazioni con prestazioni di servizi".

Locazione immobile industriale con servizi di refrigerazione

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Questi i fatti: il proprietario di un immobile industriale concede in locazione ad una società, contestualmente erogando servizi di frigoriferazione strumentali all'attività di impresa di quest'ultima.


La società si rifiuta però di accordare l'aumento richiesto a causa dell'improvviso innalzamento delle spese per la fornitura di energia elettrica.

Rilascio immobile per eccessiva onerosità sopravvenuta

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Il Tribunale di Arezzo in via cautelare, con ordinanza del 22 giugno 2022, ritenuta l'urgenza e il grave pericolo nel ritardo, che avrebbe potuto compromettere la stessa sopravvivenza della società immobiliare concedente ricorrente, accoglie la domanda cautelare condannando l'inquilino all'immediato rilascio, stante la risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467 c.c.

Il Giudice ha infatti ritenuto provata "la crisi economica che ha colpito la societa? ricorrente - che ha chiuso l'esercizio 2021 con una perdita (...) imputabile al rincaro energetico, al quale non e? seguito un adeguato aumento dei compensi per i servizi resi, con conseguente rischio oggettivo anche per i posti di lavoro al protrarsi delle condizioni contrattuali attuali".

Scarica pdf Tribunale Arezzo ordinanza del 22.06.2022

Foto: 123rf.com
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