Due recenti sentenze dei Giudici di Pace del Nord Italia si occupano di infrazione della luce semaforica rossa, trattando due diverse questioni, una relativa alla segnalazione delle corsie di canalizzazione, l'altra invece della prova fotografica dell'infrazione.
Corsie di canalizzazione: vanno segnalate tempestivamente
A un cittadino la Città di Torino contesta la violazione dell'art. 146 , comma 2 del Codice della Strada che punisce la violazione della segnaletica stradale. Al conducente viene contestata in particolare la violazione della segnaletica stradale, per avere perseguito la marcia impegnando l'incrocio nonostante la luce semaforica rossa nella corsia di selezione, ma con luce verde nella direzione intrapresa. Violazione che è stata ripresa all'impianto di rilevazione regolarmente omologato. Il Giudice di Pace però, con la sentenza n. 2055/2022 (sotto allegata) accoglie il ricorso per diversi motivi. Prima di tutto il verbale, nel contestare la violazione al conducente, la descrive in modo assai generico senza specificare con esattezza la condotta errata e illecita. Solo nella memoria di costituzione l'Ente si è premurato di chiarire che "la condotta censurata consisteva nell'aver percorso la corsia interna della carreggiata centrale, specializzata per la svolta a sinistra, e all'intersezione proseguiva dritto, nonostante il semaforo proiettasse luce semaforica rossa per i conducenti che circolavano sulla corsia percorsa dal veicolo indicato. " Corsia interna occupata dal veicolo del ricorrente che, a detta dell'Ente, era destinata ai veicoli che devono svoltare a sinistra. Peccato che dai fotogrammi suddetti il giudice di pace
rilevi la presenza di segnaletica orizzontale o verticale capace di provare che la corsia interna fosse, all'epoca dei fatti, destinata ai veicoli diretti a sinistra. Il giudice di pace precisa che le corsie di canalizzazione devono essere segnalati in modo adeguato agli utenti della strada e che tale segnalazione deve essere altresì tempestiva e anticipata affinché i conducenti possono avere il tempo utile per scegliere la corsia che intendono impegnare nel momento in cui si avvicina all'incrocio per eseguire le manovre previste dalla segnaletica. Non possono gli stessi essere colti alla sprovvista, perché una volta prossimi all'intersezione non possono compiere spostamenti di corsia che risultino incompatibili con la sicurezza della circolazione stradale.Servono due fotogrammi della targa 'leggibile'
Un altro conducente viene multato invece per la violazione della luce semaforica.
Il Giudice di Pace di Rho, nell'accogliere il ricorso dell'opponente con la sentenza n. 228/2022 (sotto allegata), rileva che nel caso di specie manca la prova dell'illecito contestato perché nel primo e terzo fotogramma non viene raffigurato alcun veicolo, nel secondo fotogramma si legge con difficoltà la targa di un automezzo, che è quello del conducente multato. Occorre infatti che in almeno due fotogrammi risulti chiaramente leggibile la targa del veicolo che ha posto in essere l'infrazione, affinché si possa affermare la commissione dell'infrazione.
Si ringrazia la GloboConsumatori Onlus per l'invio delle sentenze
Scarica pdf GdP Torino n. 2055-2022Scarica pdf GdP Rho n. 228-2022
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