Circolare con il ciclomotore senza certificato di circolazione comporta, ai sensi dell'art. 97 CdS, la confisca del mezzo a meno che l'ordinanza che la dispone è tardiva e il proprietario abbia ottenuto il foglio di via

Notifica tardiva e foglio di via: ricorso accolto

[Torna su]

Sono due le ragioni che conducono il Giudice di Pace di Alessandria nella sentenza n. 188/2022 (sotto allegata) ad accogliere il ricorso del ricorrente, assistito dalla Globoconsumatori.

Il primo motivo riguarda la tardiva notifica dell'ordinanza con cui è stata disposta la confisca del ciclomotore.

Il secondo invece attiene al fatto che il soggetto multato per mancanza del certificato di circolazione aveva in realtà attivato e ottenuto nei termini il foglio di via e un numero di targa provvisoria che gli davano la possibilità di rientrare nel proprio paese o di recare il mezzo oltre confine nei modi e nei tempi indicati nel documento.

Domanda di sospensione dell'ordinanza di confisca

[Torna su]

La vicenda ha inizio quando il ricorrente si rivolge al Giudice di Pace per chiedere la sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza nel punto in cui ordina la confisca del suo ciclomotore, l'annullamento di detto provvedimento prefettizio e notificato il 15 maggio 2020 e di quindi la revoca dell'ordine di confisca del ciclomotore. In subordine domanda che non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge. Il resistente Prefetto di Alessandria chiede il rigetto del ricorso, ritenendolo infondato in ragione della pretestuosità delle motivazioni, chiedendo quindi la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.

Certificato di circolazione e confisca art. 97 CdS

[Torna su]

Il Giudice di Pace adito rileva che la richiesta di sospensione dell'esecuzione dell'ordinanza del 9 aprile 2020 emessa dalla Prefettura di Alessandria e notificata al ricorrente il 15 maggio 2020 e con cui è stata disposta la confisca del mezzo è stata emessa in conseguenza al verbale della Polizia Stradale del 19 dicembre 2018 per la violazione dell'articolo 93 comma 7 del Codice della Strada.

Disposizione che così recita: "Chiunque circola con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione quando previsto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158 a 635." Il comma 14 dello stesso articolo dispone altresì che "alle violazioni previsti dai commi 5 e 7 consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore."

Provati la notifica tardiva e il "foglio di via"

[Torna su]

Il ricorrente nell'agire davanti al Giudice di Pace contesta in particolare il fatto che il Prefetto avrebbe dovuto provvedere entro il 60º giorno successivo a quello concesso al ricorrente per il dissequestro del mezzo ed entro i successivi 90 giorni nel rispetto dell'articolo 2 della legge numero 241/1990 e quindi entro il 14 novembre 2019, mentre l'ordinanza opposta è stata emessa in data 9 aprile 2020.

Rileva inoltre di aver attivato la procedura di esportazione prevista dall'articolo 99 del Codice della Strada, ottenendo un documento di circolazione provvisorio detto"foglio di via" ed un numero di targa provvisorio con possibilità di rientrare nel proprio paese o di recare il veicolo oltre il confine italiano nei tempi e nei modi indicati nel documento.

I fatti sostenuti dal ricorrente sono stati debitamente rappresentati e documentati in giudizio tramite deposito della richiesta del foglio di via, della targa provvisoria, dell'attestazione della Polizia Stradale che in data 19 agosto 2019 il ricorrente riceveva la targa di registrazione e il libretto del veicolo riconsegnati dalla Prefettura e dalla motorizzazione di Alessandria, nonché della copia fotografica della targa provvisoria.

Lo stesso ha anche dimostrato di aver provveduto all'attivazione della procedura prevista dall'articolo 99 del codice della strada, alternativa alla procedura di immatricolazione in Italia, regolarizzando in questo modo la posizione del veicolo.

Poiché la Prefettura nulla ha eccepito sulle argomentazioni del ricorrente e sulla documentazione depositata nel corso del giudizio il ricorso è stato accolto, spese compensate.

Si ringrazia la Globo Consumatori Onlus per l'invio del provvedimento

Scarica pdf GdP Alessandria n. 188/2022

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: