In questi casi per l'Agenzia delle entrate è legittimo che il soccombente chieda opportuna documentazione

Legale "non distrattario" della parte vittoriosa

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Nel caso in cui la parte soccombente che agisce come sostituto d'imposta ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, considerata la propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale "non distrattario", ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale.

Legittimo che il soccombente chieda opportuna documentazione

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Per l'Agenzia delle entrate è legittimo che il soccombente chieda opportuna documentazione e lo chiarisce nella risposta n. 286 del 20 maggio 2022 (in allegato), pronunciandosi sul quesito rimessole da una società, parte soccombente di una causa civile. Nel caso concreto l'istante, come sostituto d'imposta, aveva chiesto di sapere se, ai fini della non applicazione della ritenuta d'acconto

, il legale "non distrattario" della parte vittoriosa, munito di delega all'incasso, oltre a presentare la fattura, dovesse anche dare prova del pagamento della stessa da parte del cliente. L'avvocato di controparte aveva chiesto alla società di non applicare sulle spese la ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25 del DPR n. 600/1973, in considerazione di quanto precisato nella risoluzione n. 35/E del 2019. La norma spiega che sulle somme liquidate in sentenza alla controparte vittoriosa, a titolo di spese di giudizio, e corrisposte direttamente al legale di quest'ultima, munito di un mandato all'incasso, «la parte soccombente è esonerata dall'effettuazione della suddetta ritenuta nella sola ipotesi in cui le somme erogate al difensore della parte vittoriosa non costituiscano per quest'ultimo reddito di lavoro autonomo, vale a dire qualora questi produca copia della fattura
emessa, nei confronti del proprio cliente, per la prestazione professionale resa». Quindi l'esibizione della copia della fattura emessa dal difensore "non distrattario" nei confronti del cliente, lascia intendere, che quanto dovrà essere erogato dalla parte soccombente ha l'effetto di "ristorare" la parte vittoriosa dell'onere per le spese legali a suo carico inerenti la prestazione professionale del proprio difensore.

Somme che possano costituire reddito di lavoro autonomo

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L'Agenzia evidenzia ancora nella risposta che l'articolo 64, comma 1, del Dpr n. 600 chiarisce che «chi in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto, deve esercitare la rivalsa se non è diversamente stabilito in modo espresso». La risposta finale dunque è che «qualora l'Istante ritenga che le somme che sta erogando possano costituire reddito di lavoro autonomo per il difensore, tenuto conto della propria responsabilità per l'eventuale violazione dell'obbligo di esecuzione della ritenuta alla fonte, è legittimato a richiedere al legale non distrattario, ai fini della non applicazione della ritenuta, oltre alla delega all'incasso rilasciata dal proprio cliente e la fattura emessa nei confronti dello stesso, ogni altra documentazione che ritenga opportuno in base alle proprie procedure, come ad esempio la prova dell'avvenuto pagamento del compenso professionale».

Scarica pdf Ag. Entrate n. 286/2022

Foto: 123rf.com
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