Lo stato dell'arte dell'istituto della distrazione delle spese nella giurisprudenza e l'ipotesi di una diversa ricostruzione giuridica
Avv. Paolo Calabretta - La Corte di Cassazione civile ha espresso il seguente principio: "In caso di riforma del titolo esecutivo che condanna al pagamento delle spese legali al legale distrattario del vincitore, tenuto alla restituzione di queste somme è lo stesso difensore anche se non evocato in giudizio" (cfr. Cass. sez. VI, 03/04/2019, n. 9280). Peraltro, la Corte di legittimità ha pure statuito che: "In caso di liquidazione delle spese della fase monitoria in favore del difensore distrattario, questi non è legittimato a intervenire nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, e può dolersi soltanto del diritto alla distrazione, ma non della sussistenza del credito ingiunto né della misura delle spese liquidate" (Cass. n. 27166/2016).

Difensore distrattario e tutela del diritto di credito

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Ne deriva come il difensore distrattario, specie ove abbia già ricevuto il pagamento da controparte, non possa in alcun modo tutelare il proprio diritto di credito, nemmeno nell'ipotesi in cui nel prosieguo del giudizio il proprio cliente sia rimasto contumace, ovvero nell'ipotesi in cui il cliente abbia cambiato il difensore: in altri termini, al difensore distrattario non resta che … incrociare le dita …. auspicando che la sentenza non venga riformata.

Se questo è l'attuale stato della giurisprudenza, ci si deve interrogare se sia possibile una diversa ricostruzione giuridica.

Lo stato dell'arte della distrazione spese nella giurisprudenza

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Per fare ciò bisogna partire da quanto affermato da Cassazione civile, sez. un. 07/07/2010 n. 16037, la quale ha affermato che la distrazione "si giustifica con l'opportunità di prevedere un sistema di maggiore garanzia in favore del difensore ai fini del conseguimento del suo compenso direttamente dalla parte soccombente (senza, quindi, la necessità di dover compulsare il proprio cliente). La quale conferisce, appunto, allo stesso difensore, cui è riconosciuta la distrazione, la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, autonoma e distinta da quella del suo assistito, ancorchè limitatamente a questo aspetto".

Tale sentenza riconosce poi che l'istanza di distrazione sia "collegata ad una sorta di favor per il difensore da parte dell'ordinamento processuale", sia pure aggiungendo "nonchè occasionata dal processo pendente tra le parti principali al cui esito resta peraltro condizionata".

E che il difensore distrattario rivesta la qualità di creditore, è stato recentemente riconosciuto, in motivazione, da Cassazione civile, sez. II 31/05/2019 n. 15030 che ha affrontato un caso specularmente opposto: "Il pagamento delle spese processuali effettuato dalla parte soccombente in primo grado direttamente in favore del difensore della controparte viene infatti ricevuto da quest'ultimo - in disparte il caso, che non ricorre nella fattispecie, in cui egli sia distrattario - non a titolo personale, quale creditore in proprio, ma quale procuratore della parte vittoriosa, vale a dire in nome e per conto del cliente. Ne discende che, come questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi, detto pagamento, nel caso di riforma della statuizione delle spese, non elide in capo alla parte, che è l'unica legittimata passiva, l'obbligo di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno" (Cass. n. 18564 del 2014).

Se, quindi, Cassazione civile, sez. II, 19/10/1988, n. 5678 ha statuito che: "In forza del provvedimento di distrazione delle spese, il debito del soccombente verso il procuratore dell'altra parte si affianca, in via alternativa, a quello del cliente, e rimane integra la facoltà del procuratore di rivolgersi a questo ultimo, se lo ritenga più conveniente, con salvezza del diritto del cliente di farsi rimborsare dalla controparte soccombente", appare evidente come la posizione del difensore distrattario vada qualificata come quella di un creditore di un'obbligazione solidale, potendosi egli rivolgere indifferentemente sia alla controparte che al proprio cliente.

Ed è appena il caso di rammentare come - per l'appunto - le obbligazioni solidali passive rispondono all'intento di garantire maggiormente il creditore, il quale può esigere l'intera prestazione da ciascun debitore ed, in tal guisa, tutelarsi per il caso di insolvenza di uno dei debitori.

Ma c'è di più.

La giurisprudenza ha pure statuito che: "La parte soccombente non ha interesse ad impugnare il provvedimento di distrazione delle spese emesso a favore del difensore della parte avversa, trattandosi di provvedimento che incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore". (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/10/1994, n. 8658. Nei medesimi termini, Cassazione civile, sez. III, 30/03/2005, n. 6740).

Occorre, dunque, attenzionare questa fondamentale affermazione della Corte di legittimità: il provvedimento di distrazione spese incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore.

In altri termini, per la parte soccombente è irrilevante pagare le spese di lite in favore della parte vincitrice ovvero, in virtù del provvedimento di distrazione delle spese, in favore del difensore distrattario.

Una diversa ricostruzione

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Ritenere che obbligato alla restituzione delle spese legali distratte sia il difensore che le ha percepite non tiene conto della ricostruzione dell'istituto della distrazione spese che leggesi in Cassazione civile, sez. III 29/05/2018 n. 13367: "pacifico essendo che - in mancanza di contestazione mossa dalla propria rappresentata alla dichiarazione di distrazione delle spese - il difensore, pur non potendo assumere la qualità di parte del processo ed impugnare il capo sulle spese (sia per quanto riguarda la condanna, sia per quanto attiene alla liquidazione), è invece titolare di un autonoma pretesa a conseguire direttamente la prestazione (anche coattivamente: Corte cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6763 del 21/03/2014) dalla parte processuale soccombente, tenuta al pagamento delle spese, in tal senso venendo il difensore ad estinguere il credito al rimborso delle anticipazioni (ed al compenso professionale) vantato nei confronti del proprio cliente, secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento.

La parte che è stata assistita è, infatti, debitrice del proprio difensore ai sensi dell'art. 1720 c.c.; nello stesso tempo, quale parte processuale vittoriosa in giudizio, vanta il credito alla rifusione delle spese di lite nei confronti della parte soccombente condannata al relativo pagamento. L'assenso (espresso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa".

Se, quindi, l'istituto della distrazione spese viene inquadrato dalla S. C. secondo una tecnica del tutto simile alla delegazione di pagamento va da sé che la parte soccombente, nel momento in cui abbia adempiuto direttamente nei confronti del difensore-distrattario, abbia estinto, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa.

E, quindi, quest'ultima (delegante) ad essere legittimata passiva rispetto alla richiesta di restituzione delle spese che, per suo assenso (espresso o tacito), sono state versate da controparte in favore del difensore distrattario.

Invero, applicando le norme in tema di delegazione si rileva come:

1) da una parte, l'art. 1274 c. c. risulta inapplicabile, in quanto la summenzionata giurisprudenza esclude che il creditore (cioè il difensore distrattario) possa liberare il debitore originario e cioè il proprio assistito;

2) dall'altra parte, l'art. 1276 c. c. dispone che Se l'obbligazione assunta dal nuovo debitore verso il creditore è dichiarata nulla o annullata, e il creditore aveva liberato il debitore originario, l'obbligazione di questo rivive, ma il creditore non può valersi delle garanzie prestate da terzi. All'uopo, si precisa come non solo l'invalidità, ma anche la risoluzione del nuovo rapporto fa rivivere il rapporto originario (come, in materia di accollo, che viene ritenuto rimanga in stato di quiescenza, ha affermato Cass. n. 16733/2011). Ne deriva come anche nell'ipotesi, qui non ricorrente, in cui il creditore abbia liberato il debitore originario, ciò che rileva è che l' obbligazione del debitore originario (id est il cliente) rivive.

D'altronde, diversamente opinando, si verrebbe a distruggere il <>, di cui fa menzione la suindicata sentenza a Sezioni Unite del 2010, rovesciando sul difensore distrattario il rischio della (anche sopravvenuta) insolvenza del proprio cliente.

Peraltro - sotto ulteriore distinto profilo - nessuna norma limita temporalmente il diritto del difensore distrattario secundum eventum litis; addipiù, nessuna norma dispone che tale diritto sia destinato a retrocedere in caso di successiva soccombenza della parte assistita: invero le norme sulla soccombenza riguardano le parti in causa. Piuttosto, è vero il contrario: il diritto del difensore resta insensibile alle successive vicende processuali, restando confinato ai rapporti (interni) tra il difensore ed il proprio assistito.

E, a riprova di tale ricostruzione, si attenzioni il secondo comma dell'art. 93 c.p.c.: ebbene, anche tale disposizione conferma come il provvedimento di distrazione spese incide esclusivamente nei rapporti tra detta parte vittoriosa ed il suo difensore, atteso che il cliente potrà - nell'ottica di un bilanciamento degli interessi dell'assistito e del proprio difensore - ottenere la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese.

Ne deriva come l'istituto della distrazione spese costituisca un sistema chiuso che regolamenta esclusivamente i rapporti interni tra il difensore ed il proprio assistito, sicchè deve ritenersi che la parte che abbia ottenuto la riforma a proprio favore della sentenza dovrà rivolgere la propria richiesta di restituzione somme alla sua controparte processuale e non già al difensore distrattario.

Avv. Paolo Calabretta

del Foro di Catania


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