La Cassazione e i giudici di merito in materia di opposizione ingiunzione di pagamento per omessa comunicazione dei dati del conducente

Opposizione ingiunzione omessa comunicazione dati conducente

L'originalità del caso e la sua peculiarità meritano una particolare attenzione da parte del lettore, visto che pronunce, aventi ad oggetto casi simili, sono state piuttosto rare da parte della Corte di Cassazione nel corso del tempo.

Con la pronuncia n. 723/16 del 22/12/2016 il Giudice di Pace di Matera dott.ssa Alda Moramarco ha ribadito un principio sottolineato dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 7003 del 11/04/2016: "In tema di violazione per omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo ai sensi dell'art. 126 bis cod. strada ove la contestazione della violazione principale sia avvenuta tardivamente, va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del mezzo al momento del rilevamento dell'infrazione, in quanto la tempestività della contestazione risponde alla "ratio" di porre il destinatario in condizione di difendersi, considerato che il trascorrere del tempo rende evanescenti i ricordi".

Nel caso di specie, per stessa ammissione di parte convenuta il verbale di contestazione della violazione principale è stato notificato oltre il termine di legge di 90 giorni per cui illegittima e la pretesa sanzionatoria contestata con successivo verbale e costituente atto presupposto e necessario della impugnata ingiunzione di pagamento che è evidentemente nulla.

Relativamente alla richiesta di spese avanzata da entrambe le parti del giudizio le stesse per giusti motivi di ordine sostanziale vanno compensate, la Suprema Corte a tale proposito ha statuito che "in tema di regolamento delle spese processuali, i giusti motivi per la compensazione delle stesse (art. 92 comma 2 c.p.c.) non solo possono sussistere anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa atteso che essi non presuppongono necessariamente la reciproca soccombenza, ma, corrispondendo ad una valutazione discrezionale del giudice della massima ampiezza, non necessitano di specifiche enunciazioni, con la conseguenza della incensurabilità in Cassazione del relativo potere, salvo che, qualora i motivi stessi siano esplicitati, la loro indicazione risulti illogica o erronea".

Il principio, pronunciato nel 2016 dalla Corte di Cassazione (cfr. anche Cass. n. 18027/2018) e confermato lo stesso anno dal Giudice di Pace di Matera, si è consolidato e rafforzato nel corso del tempo divenendo una prassi.


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