In particolare, nel caso di specie, il legale contestava la mancata presa visione della convenzione già firmata coi clienti

Compenso avvocati e accordo parti

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Riguardo alla liquidazione del compenso, per quanto riguarda le tariffe e i parametri, degli avvocati prevale l'accordo concluso col cliente. Ad affermarlo è l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18967/2022 (in allegato) riguardo al ricorso di un professionista che lamentava l'omessa valutazione della convenzione da parte dei giudici di merito. In particolare, nel caso di specie, il legale contestava la mancata presa visione della convenzione già firmata coi clienti.

Convenzione firmata con i clienti

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Nel caso di specie l'avvocato ha contestato alla Corte d'appello di non aver preso visione della convenzione firmata con i clienti. Fatti rilevati e accolti dai giudici della Cassazione che, nella motivazione, ricordano che l'elencazione contenuta nel primo comma dell'articolo 2233 del codice civile dei criteri per la determinazione convenzionale del compenso riveste carattere gerarchico.

Avvocati, i criteri di determinazione del compenso

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Il criterio preferenziale individuato dal legislatore per la determinazione del compenso del professionista, in questo caso, dell'avvocato sarà dunque solo l'accordo delle parti. Infine, il ricorso agli altri criteri di carattere sussidiario è precluso al giudice quando esistono specifico accordo tra le parti le cui pattuizioni risultano preminenti su ogni altro criterio.

Scarica pdf Cass. n. 18967/2022

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