Innovativa, per gli Ermellini, l'interpretazione che il giudice di pace prima e il tribunale poi hanno dato dell'art. 7 del Codice della Strada, ammettendo alla circolazione nelle corsie preferenziali dei mezzi pubblici i ciclomotori

Circolazione motocicli nelle corsie preferenziali

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Corretto compensare le spese se, come prevede l'art. 92 c.p.c., la questione trattata è nuova o se c'è un mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti.

Regola che vale anche quando si tratta di risolvere la questione relativa all'accesso dei motocicli nelle corsie referenziali dei veicoli pubblici, che non vengono intralciati dalla circolazione di questi mezzi a due ruote, decisamente meno ingombranti di quelli a quatto ruote.

Vediamo per quale ragione la Cassazione si è espressa in questo modo nell'ordinanza n. 16801/2022 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Un utente si rivolge al Giudice di Pace per contestare 12 verbali di accertamento per la violazione al Codice della Strada. Il ricorso viene accolto dal Giudice di Pace perché il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici non riguarda i ciclomotori. Le dimensioni ridotte di questi mezzi infatti non creano intralcio ai mezzi pubblici. Spese compensate per "giusti motivi"

Il ricorrente impugna la parte della sentenza relativa alle spese e il Tribunale conferma la decisione del G.d.P perché in effetti, dalla formulazione dell'art. 7 del Codice della Strada emerge chiaramente che la volontà del legislatore è quella di fare in modo che i mezzi pubblici possano circolare nelle corsie loro riservate senza intralcio. Da qui il divieto limitato ai veicoli a 4 ruote, poiché la circolazione dei mezzi a due ruote in questi spazi non può considerarsi offensiva.

La compensazione delle spese è motivata dalla novità della questione che ha un solo precedente nella decisione del giudice di Pace di Bologna relativa al giudizio 5165/2018.

Non c'è compensazione se non c'è soccombenza reciproca

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Senza arrendersi all'esito del giudizio di appello, nel ricorrere in Cassazione il soggetto opponente denuncia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c, rilevando la violazione da parte di entrambi i giudici di merito del principio che regola la soccombenza, precisando che la decisione del Giudice di Pace sulla questione della circolazione dei ciclomotori nelle corsie per i mezzi pubblici in realtà ha un precedente in una Cassazione del 2006.

Questione nuova e dibattuta: spese compensate

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La Cassazione però ritiene il ricorso inammissibile. Il Tribunale ha integrato congruamente la decisione del G.d.p, spiegando le ragioni per le quali la decisione dovesse considerarsi come una "novità assoluta. Per gli Ermellini "la questione di diritto relativa alla compensazione delle spese processuali per assoluta novità della questione trattata in modo conforme alla giurisprudenza di questa corte e l'esame del motivo di ricorso non offre elementi per mutare tale orientamento."

L'art. 92 c.p.c, quando si riferisce alla possibilità per il giudice di compensare le spese "nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza"o nel caso in cui sussistano "gravi ed eccezionali ragioni", deve essere interpretata come una norma elastica da adattare al contesto storico e sociale.

La questione delle corsie preferenziali e dell'accesso a certi tipi di mezzi di circolazione è da tempo dibattuta e sulla stessa non c'è una uniformità di vedute, tanto che lo stesso ricorrente ha richiamato un precedente della Cassazione risalente al 2006, senza però enunciarne il relativo principio di diritto.

Scarica pdf Cassazione n. 16801-2022

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