La Camera il 30 maggio ha approvato la proposta di legge n. 2298 e abbinate che vanno a modificare il codice penale, il codice di procedura penale, la legge n. 354/1975 e la n. 62/2011 in relazione alle madri detenute

Istituti a custodia attenuata per madri detenute

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Il 30 maggio la Camere dei Deputati ha approvato la proposta di legge n. 2298 (sotto allegata), abbinata ad altre proposte, che si pone il primario obiettivo di tutelare maggiormente il rapporto tra madri in stato di detenzione e figli.

La proposta intende valorizzare prima di tutto gli Istituti a custodia attenuata per detenute madri. Si tratta di strutture ben diverse dalle carceri, senza sbarre alle porte e alle finestre, con agenti di polizia penitenziaria senza divise e con operatori che fanno uscire regolarmente i bambini all'esterno della struttura. Gli ICAM sono già presenti sul territorio, ma sono appena 5 e distribuiti in modo assai disomogeneo. Questo però è solo uno degli elementi di novità previsti dalla proposta, vediamo gli altri.

Esclusa la custodia in carcere per le madri

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La proposta interviene sulle misure cautelati s sulla loro esecuzione, disponendo che le madri con figli di età inferiore ai 6 anni non debbano essere sottoposte al regime di custodia carceraria e che il giudice, in presenza di esigenze cautelari di rilevanza eccezionale, possano disporre la custodia solo negli ICAM.

Custodia carceraria del genitore di disabile grave

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L'unico genitore del figlio affetto da disabilità grave, viene equiparato all'ultrasettantenne. La custodia cautelare carceraria è consentita solo in presenza di esigenze cautelari di rilevanza eccezionale.

Carcere senza figli per chi evade e chi è al 41 bis

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Il genitore a cui è stata concessa la custodia cautelare o la carcerazione effettiva in un ICAM che tenta però di evadere, mette in pericolo l'integrità fisica altrui o compromette l'ordine finisce in carcere senza prole.

Carcere senza figli anche per il genitore che viene sottoposto al regime carcerario del 41 bis.

Ampliato il rinvio dell'esecuzione delle pena

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Viene ampliato il ricorso al rinvio della pena per i genitori di bambini che non hanno compiuto ancora un anno e per madri e padri di disabili gravi che abbiano ancora compiuto i 3 anni di età. Di questa misura può beneficiare anche il padre se la madre è morta o non può dare assistenza ai figli.

Domiciliari e ICAM

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Il coordinamento della detenzione domiciliare, compresa quella speciale, prevede che se sussiste il pericolo che il soggetto possa commettere altri delitti, lo stesso possa essere sottoposto alla custodia in un ICAM.

Case famiglia negli immobili comunali

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Se al Ministro della Giustizia è infine affidato il compito di individuare le strutture idonee ad ospitare un ICAM e a stipulare le relative convenzioni, i Comuni dovranno utilizzare gli immobili di loro proprietà per realizzare al loro interno case famiglia protette, preoccupandosi altresì di realizzare tutti gli interventi necessari ad assicurare il reinserimento sociale degli ospiti di queste strutture, una volta conclusa la pena detentiva.

Scarica pdf Pdl n. 2298 e A- Camera di deputati

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