Nel regime anteriore alla legge che nel 2017 ha modificato la normativa sulla responsabilità medica, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, in caso di danni cagionati a terzi, le responsabilità sono pari

Responsabilità di medico e struttura

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La Cassazione, con la sentenza n. 12965/2022 (sotto allegata) ribadisce e riprende pari pari un concetto già espresso chiaramente nella precedente sentenza n. 29001/2021, ossia che "nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017 (...) nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati."

La vicenda processuale

Madre, padre e fratello di una donna deceduta dopo un bypass gastrico ricorrono in giudizio per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla morte della familiare, causato dalla imperizia e negligenza con cui è stato eseguito l'intervento chirurgico, eseguito da un medico dell'ospedale. Contestano la mancata sottoposizione della cara estinta agli accertamenti necessari e il ritardo con cui è stata eseguita la laparoscopia d'urgenza per ischemia digiunale.

Il Policlinico, teatro del decesso, chiama in causa il medico per esercitare il regresso in caso di accertata responsabilità. Il chirurgo a sua volta chiama in manleva diverse compagnie assicurative.

Il Tribunale accoglie la domanda degli attori, ma respinge quella di regresso, perché la stessa presupponeva la domanda di responsabilità nei confronti del Medico, invece esclusa.

La Corte di Appello riduce invece il danno parentale del padre come deciso in primo grado perché, anche se la consulenza ha fatto emergere profili di responsabilità del chirurgo, non c'è stata domanda attorea o in manleva o in estensione per responsabilità nei suoi riguardi.

Errato non considerare la questione del regresso

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Il Policlinico, nel ricorrere in Cassazione, solleva tre motivi di cui rilevano ai fini della presente trattazione soprattutto i primi due.

  • Con il primo rileva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2055, 1292, 1297, 1298, c.c. Ha errato la Corte di appello nel non considerare che con la domanda di regresso era stata chiesta la ripetizione della quota pagata agli attori, stante la responsabilità del chirurgo.
  • Con il secondo motivo fa presente invece che la Corte di appello avrebbe errato anche nel non considerare che in secondo e in primo grado era stato espressamente chiesto l'accertamento della responsabilità del Chirurgo ai fini del regresso.

Stessa quota di responsabilità per struttura e medico

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La Cassazione accoglie il ricorso, rinviando alla Corte di Appello in diversa composizione affinché la stessa si pronunci anche sulle spese di legittimità per le ragioni che si vanno a esporre.

Gli Ermellini ricordano che, in materia di responsabilità medica, in relazione al regime normativo precedente alla L. n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, ai sensi dell'art. 1228 c.c. è diretta per fatto proprio. Essa infatti si assume il rischio relativo ai danni che possono derivare al creditore per il fatto di ricorrere a terzi ausiliari nell'adempiere alla propria obbligazione contrattuale. Responsabilità che va tenuta distinta da quella indiretta per fatto altrui, che è di natura oggettiva, e che prevede che l'imprenditore risponda, per i fatti dei propri dipendenti, ai sensi dell'art. 2049 c.c.

Questo comporta che, nel rapporto interno tra la Struttura e il Medico, la responsabilità per i danni causati da quest'ultimo deve essere ripartita, in genere in misura paritaria, in base al criterio presuntivo di cui all'art. 1298 c.c., comma 2 e art. 2055 c.c., comma 3. Questo perché, diversamente, l'attribuzione di un diritto di regresso o rivalsa integrale ridurrebbe il rischio d'impresa della struttura solo a quello legato alla insolvibilità del medico convenuto "in ipotesi, con l'azione di rivalsa, distinta, quest'ultima da quella propriamente di regresso che presuppone la nascita di un'obbligazione, avente il medesimo titolo, in capo ai condebitori solidali a seguito dell'integrale adempimento dell'obbligazione originaria da parte di uno di essi"

Questo, a meno che la struttura dimostri "un'eccezionale, inescusabilmente grave ma altresì del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (nel qual caso, logicamente, ne può e deve rispondere solo lo stesso)."

Per ritenere superata la regola suddetta non è sufficiente ritenere che l'inadempimento fosse da attribuire alla condotta del Medico per avere eseguito l'errato intervento di bypass gastrico. E' necessario considerare il titolo in base al quale la struttura risponde del suo operato.

Ora, gli attori hanno avanzato la domanda solo nei soli confronti del Policlinico, lamentando, la cattiva esecuzione del bypass gastrico, questo però non può escludere l'azione di rivalsa dello stesso nei confronti del chirurgo. La Struttura ha esercitato la rivalsa, per cui è stata chiesta la ripetizione della quota che deriva dalla misura di responsabilità in discussione dopo le domande attoree, se non con profili aggiuntivi eventualmente allegati autonomamente. Opera quindi la presunzione di pari quota di responsabilità.

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