Esclusa la non punibilità per tenuità del fatto per lo zingaro che porta a mendicare sotto la pioggia una bambina di sei anni, il disvalore della sua condotta lo rende punibile, non dimostra rispetto per la minore

Niente tenuità per chi manda un minore a mendicare

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Esclusa la punibilità per tenuità del fatto se lo zingaro manda a mendicare una bambina di sei anni sotto la pioggia battente. Non rileva lo stato d'indigenza dell'imputato, la condotta contrasta con i principi del nostro ordinamento, che impone anche il rispetto dei minori. Questo quanto emerge dalla sentenza n. 7140/2022 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

In sede di appello viene confermata la decisione del giudice di primo grado che ha condannato l'imputato per il reato di cui all'art 600. c.p che punisce la riduzione o il mantenimento in servitù o schiavitù, concedendo le attenuanti generiche e irrogando la pena di quattro mesi di reclusione, pena sospesa.

L'elemosina è culturale tra gli zingari, in più c'è lo stato di necessità

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Avverso la decisione il difensore dell'imputato, nel ricorrere in Cassazione solleva i seguenti motivi:

  • con il primo motivo contesta la ricostruzione dei fatti e una erronea applicazione delle norme. Dall'istruttoria non sono emersi elementi in grado di far concludere per una qualche responsabilità dell'imputato
    . L'assistente di polizia ha dichiarato di aver visto una bambina chiedere l'elemosina e consegnare poi il denaro il un uomo, senza prova alcuna delle mortificazioni e sofferenze inflitte alla minore. L'elemosina per gli zingari è una condizione di vita culturalmente radicata, per cui sarebbe stato opportuno considerare che l'art. 2 della Costituzione tutela il pluralismo culturale;
  • con il secondo motivo lamenta la mancata applicazione dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 c.p, alla luce dello stato d'indigenza dell'imputato, costretto a vivere in una baracca, in povertà, senza servizi igienici e indossando abiti di seconda mano;
  • con il terzo infine rileva la mancata concessione della esclusione della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Niente tenuità a causa del disvalore della condotta

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La Cassazione, dopo avere analizzato i motivi di ricorso lo rigetta per le ragioni che si vanno a esporre.

Il primo motivo è infondato perché è emerso incontestabilmente che una bambina chiedeva l'elemosina sotto la pioggia e consegnava poi il denaro a un uomo, identificato con l'imputato. La pratica culturale dell'elemosina non giustifica la condotta criminosa dell'imputato poiché contrasta coi i valori del nostro ordinamento e con il rispetto dovuto agli esseri umani in generale e ai minori in particolare. In ogni caso, precisa la Corte, ai fini dell'integrazione del reato, non è richiesto che il minore sia sottoposto a mortificazioni e sofferenze, visto che la norma punisce il solo fatto di avvalersi, ai fini dell'elemosina, di un minore di anni 14 e comunque non imputabile.

Non può essere accolto neppure il secondo motivo perché, come già affermato, lo stato di necessità non può essere riconosciuto al mendicante, perché è sempre possibile ricorrere agli enti sociali che si occupano di fornire supporto agli indigenti, realtà che fa venire meno l'attualità e la inevitabilità del pericolo.

Infondato infine il terzo motivo, perché la Corte di appello ha correttamente escluso la non punibilità per particolare tenuità del fatto a causa del disvalore sociale della condotta dell'imputato. La sentenza ha infatti ben sottolineato che la bambina di soli sei anni è stata individuata a chiedere l'elemosina mentre pioveva per poi consegnare il denaro all'uomo che si trovava a pochi metri da lei.

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Scarica pdf Cassazione n. 7140-2022

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