Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 per deindicizzazione dai risultati di ricerca/oscuramento da Google di siti web diffamatori

Ricorso per provvedimento d'urgenza ex art. 700 per deindicizzazione dai risultati di ricerca/oscuramento da Google di siti web diffamatori

PER

Il Sig. (Generalità da inserire) ed elett. dom. in (indirizzo e dati avvocato), che lo difende e rappresenta come da procura speciale allegata rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contente il presente ricorso ai sensi dell'articolo 83 III comma c.p.c. e art. 10 DPR 123/2001" ;

CONTRO

Google Ireland Ltd., in persona del legale rappr. pro-tempore, con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, come indicato nei termini e condizioni del servizio pubblicamente accessibili all'indirizzo https://payments.google.com/u/0/paymentsinfofinder#.

In premessa

- Il ricorrente:
- In quanto stimato professionista è ben conosciuto e stimato nel suo ambiente e nel mondo mediatico e del web di cui si avvale anche per la promozione della propria attività: premesso
-che, però, attraverso il motore di ricerca Google, trovano spazio e visibilità sul web i seguenti siti aventi contenuti estremamente lesivi dell'immagine del ricorrente:
…Lista siti diffamatori…

nonché trovano visibilità tutti i Link che hanno come radice il nome a dominio dei sopra indicati siti; per cui accade che essi vengono immediatamente evidenziati ai primi posti come risultato di ricerca dal motore di ricerca google ogni qualvolta qualsiasi utente digita per la ricerca i termini:……….

- che Google è il più importante, comune e diffuso motore di ricerca a livello mondiale, ragion per cui la ricerca tematica degli utenti su un determinato tipo di contenuti conduce inevitabilmente questi ad accedere ai predetti siti proprio in esito al risultato della ricerca su google;

-che sin dalla loro nascita i siti sopra menzionati ed ancora a tutt'oggi divulgano contenuti estremamente calunniosi, diffamatori e denigratori, oltre che palesemente non veritieri nei confronti del ricorrente, di cui ledono l'immagine, come è evidente dalla documentazione allegata, dai quali screenshot si evince come in tali siti si faccia stabilmente uso di contenuti offensivi e diffamatori e lesive dell'onore e della reputazione con grave pregiudizio al decoro e alla dignità personale dello stesso che ne subisce grave danno all'immagine e conseguentemente anche un inevitabile danno economico;

-che il persistere della divulgazione e diffusione di tali condotte illecite enormemente amplificata dal contesto telematico, rende tali danni ancor più ingenti e duraturi;

-che gli autori dei siti sono anonimi e non è possibile risalire allo loro identità;

- che appare evidente come tali siti siano stati creati appositamente "ad personam" e con l'intento univoco di avere come bersaglio il ricorrente contro cui esclusivamente ed inequivocabilmente è rivolto ogni epiteto, ed ogni offesa e falsità come già emerge dal nome dei siti che in sé contengono e/o tutte entità che fanno capo al ricorrente; che nello specifico e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i contenuti diffamatori e lesivi del decoro del ricorrente per come si evince dagli screen shot

- che, giusto per scrupolo e completezza espositiva, seppur la tutela giudiziaria richiesta col presente ricorso prescinde dalla veridicità o meno di quanto prospettato, il ricorrente disconosce e respinge assolutamente le accuse rivoltegli nelle denunciate pagine web;

RITENUTO

- che gli epiteti e gli insulti rivolti al ricorrente per altro assolutamente infondati e non rispondenti al vero, ledono la persona del ricorrente sia sotto l'aspetto personale che professionale compromettendone l'immagine, la reputazione e l'onore; e che il diritto di tutela di essi sussiste anche a prescindere dalla circostanza che il fatto lesivo costituisca o meno reato essendo meritevoli di tutela in sé il diritto all'oblio e alla privacy;

- che l'art. 21 comma 1 Cost. e 595 comma 3 c.p. garantisce a tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ma che tale diritto trova un limite nella tutela dell'integrità del diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e nel diritto all'oblio e ciò anche con riguardo agli strumenti telematici;

- che nei casi lamentati dal ricorrente che richiedono l'odierna tutela giurisdizionale non può parlarsi di diritto di critica in quanto tale diritto appare superato in presenza di espressioni gravemente infamanti e umilianti, idonee a generare una mera aggressione verbale nei confronti del soggetto criticato risolvendosi nella denigrazione della persona di quest'ultimo in quanto tale fatta oggetto di continuo discredito e lesione della propria immagine.

-che nonostante i numerosi reclami formulati a Google a mezzo moduli web, tali siti specificamente tematici continuano a comparire quale risultato di ricerca attraverso il motore di ricerca google;

- che Google è tenuta ad evitare la diffusione di tali informazioni diffamatorie ai sensi del regolamento europeo UE/679/2016 (GDPR) e che l'unico modo per far ciò, da parte di google è evitare che tali siti vengano suggeriti e appaiano tra i risultati della ricerca e/o in alternativa il radicale oscuramento di tali siti o la loro rimozione profilandosi diversamente una sua corresponsabilità nelle conseguenze dannose di tali diffusioni diffamatorie;

- che il ricorrente merita tutela anche nel caso in cui l'autore dei detti siti ne crei di nuovi aventi lo stesso contenuto;

RITENUTO inoltre

- che l'azione giudiziaria viene rivolta nei confronti di Google Ireland Ltd in quanto la detta società irlandese fornisce il servizio Google Ads nello Spazio Economico Europeo;

-che sussistono pertanto i requisiti di fumus boni juris evincendosi la lesione dalla documentazione allegata nonché di periculum in mora perché nelle more continua a protrarsi tale lesione con progressivo aggravamento del danno;

- che competente è il Foro del ricorrente in quanto luogo di domicilio dell'offeso danneggiato, nonché luogo dove il ricorrente è venuto a conoscenza della condotta illecita ed in base al criterio del forum commissi delicti, ex art. 20, I parte, c.p.c., essendo pacifico in giurisprudenza (vedi CASS. CIV, SEZ. III, 8.5.2002, N. 6591; nonché, tra le altre, CASS. CIV, SEZIONI UNITE, 13.10.2009, N. 21661; Cass. Ord. n. 18665 del 2005, CASS. ORD. N. 22586 DEL 2004; Cass. Ord. 6594 del 2002; Cass. Ord. 6591 del 2002) che "In caso di obbligazione risarcitoria ex art. 2043 e 2059 c.c., conseguente a diffamazione posta in essere via Internet (…), il Foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c. è quello del luogo di verificazione dei lamentati danni in conseguenza dell'evento diffamatorio e quindi coincide con il luogo (…) in cui il soggetto offeso ha il proprio domicilio, in quanto, essendo la sede principale dei propri affari e interessi, è questo il luogo in cui le conseguenze negative dell'illecito diffamatorio si producono in misura più rilevante", essendo il pregiudizio correlato all'ambiente economico e sociale in cui l'offeso medesimo vive e opera, precisando anche che "ciò che conta è esclusivamente il domicilio del soggetto offeso al momento in cui è sorta l'obbligazione, poiché è in quel momento che si è prodotto il danno";

Tutto ciò premesso,

con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento dei danni subiti e subendi

C H I E D E

che il Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria eccezione e difesa, con provvedimento d'urgenza da emettersi inaudita altera parte:

1) Ritenere che il ricorrente ha subìto e subisce a causa dei siti sopra elencati una evidente lesione alla propria immagine ed alla propria dignità in quanto i contenuti di essa sono offensivi e gettano discredito sul ricorrente danneggiandone l'immagine;

2) Ritenere che in nome del diritto costituzionalmente riconosciuto di tutela della persona ha diritto a vedersi preservato e tutelato il diritto all'integrità della propria persona (ivi compreso il diritto all'oblio);

3) Ritenere che Google è tenuta ad evitare la diffusione di tali contenuti e pertanto è tenuta a non far apparire tali siti come risultato nel suo motore di ricerca o comunque oscurarli o rimuoverli;

4) Ritenere che sussistono i presupposti di urgenza e cioè il fumus boni juris e del periculum in mora che giustificano l'emissione di un provvedimento ai sensi dell'art. 700 cpc;

5) Per l'effetto Ingiungere a Google Ireland Ltd., in persona del legale rappr. pro-tempore, con sede in Gordon House, Barrow Street, Dublino 4, Irlanda, di impedire che attraverso il motore di ricerca google di tutto il mondo (o in subordine quanto meno in Italia) sia possibile accedere ai predetti siti o comunque che i predetti siti compaiano come risultati di qualsiasi ricerca effettuata dall'utente a mezzo il motore di ricerca google; o comunque ingiungere a Google di oscurare o rimuovere detti siti in qualsiasi keyword e quindi rimuovere dalla ricerca gli URL e qualsiasi collegamento a tali links ove compaiono le descritte violazioni; ingiungere a Google la deindicizzazione dei link indesiderati affinché il contenuto sia impossibile da trovare su Google.

6) Conseguentemente o comunque in ogni caso in generale, ed anche in caso di variazione del nominativo dei predetti siti o creazione di nuovi siti analoghi, adottare ogni provvedimento idoneo affinchè vengano rimosse in maniera stabile e definitiva le pagine offensive e venga rimosso ogni contenuto diffamatorio ed inibita la diffusione di esse e in ogni caso di tutto quanto possa realizzare lesione della persona del ricorrente anche con riferimento a ogni futura riproposizione o memorizzazione e di eventuali attività di indicizzazione, nonchè la disabilitazione all'accesso ai detti contenuti diffamatori e lo loro rimozione;

7) Fissare, ai sensi dell'art. 614 bis cpc contestualmente al provvedimento di condanna all'adempimento degli obblighi di cui ai superiori punti 5) e 6) del petitum, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.


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