Significato e commento dell'articolo 76 della Costituzione: il decreto legislativo nel quadro costituzionale e la legge delega

Il testo dell'articolo 76 della Costituzione

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L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Il decreto legislativo nell'attuale quadro costituzionale

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L'art. 76 della Costituzione disciplina il decreto legislativo, quale atto avente forza di legge adottato dal potere esecutivo.
Nello specifico, la disposizione, che contiene solo un comma, prevede che l'esercizio della funzione legislativa possa essere delegato al Governo alla condizione della preventiva determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
In altri termini, il Governo può adottare atti aventi forza di legge, quali sono i decreti legislativi, solo nel rispetto dei confini tracciati dal Parlamento con legge-delega.

Il decreto legislativo e il rispetto del principio di riserva di legge

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Del resto, il decreto legislativo rappresenta una forma eccezionale, tipica e tassativa di esercizio della funzione legislativa da parte del potere esecutivo, in deroga al principio di separazione dei poteri e di riserva di legge.

In altre parole, è il Parlamento il soggetto formalmente deputato all'adozione di atti aventi forza di legge. Laddove questa funzione sia delegata al Governo, si delinea un deficit di garanzia e di tutela nei confronti del cittadino, in quanto si deroga altresì al principio di stretta legalità, pregnante soprattutto in ambito penale e amministrativo. Lo svuotamento della riserva di legge viene, così, compensato dalla predeterminazione di rigorosi limiti all'esercizio del potere delegato.

La legge delega

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Per questo motivo, il decreto legislativo deve rispettare quelli che sono i limiti, i criteri direttivi e l'oggetto individuato con legge-delega. Il vaglio preventivo da parte del Parlamento garantisce il cittadino rispetto ad eventuali arbitrii da parte del potere esecutivo nell'emanazione dei decreti legislativi.
l'art. 76 delle Costituzione specifica, altresì, che la delega possa essere conferita solo per un tempo limitato.
Il rispetto di questi rigidi presupposti è obbligatorio. Se, infatti, il decreto legislativo non si attiene ai limiti, ai criteri, al tempo e all'oggetto individuati con legge-delega è dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale, con sentenza retroattiva, per violazione del principio di riserva di legge.

Il decreto legislativo all'interno del sistema delle fonti

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Il decreto legislativo è espressamente qualificato dalla Carta costituzionale come atto avente forza di legge. Pertanto, nella gerarchia delle fonti del diritto, è equiparato alla legge ordinaria, ovvero alla legge formale adottata dal Parlamento.
Ne consegue che il decreto legislativo è fonte abilitata a innovare o modificare l'ordinamento giuridico, con caratteri di generalità e astrattezza. Inoltre, tale atto prevale sulle fonti subordinate, anche adottate dallo stesso potere esecutivo, come i regolamenti governativi.


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