Significato e commento dell'articolo 72 della Costituzione: l'approvazione delle leggi da parte del Parlamento

Il testo dell'articolo 72 della Costituzione

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Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale [cfr. art. 138] ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa [cfr. artt. 76, 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80], di approvazione di bilanci e consuntivi [cfr. art. 81].

L'approvazione delle leggi

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L'articolo 72 della Costituzione disciplina in termini di massima i tre principali sub-procedimenti di approvazione delle leggi. L'integrazione dei regolamenti parlamentari dispone, poi, i dettagli delle singole procedure. Dalla lettera della norma, si nota come in questa fase torni protagonista il Parlamento, dopo la preponderanza del Governo in sede di iniziativa.

La Commissione Referente

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Il primo comma tratta il più "normale" degli iter di approvazione delle leggi: quello tramite Commissione Referente.

Come è facile intuire dalla denominazione, in questo caso, la Commissione destinataria del disegno di legge (secondo una competenza per materia), è chiamata a stendere una relazione - ma più spesso, delle relazioni, intervenendo già in questa fase il gioco di maggioranza e opposizione - sul disegno di legge sottoposto alla propria attenzione. Molte volte, oltre ad assolvere tale compito, la Commissione Referente si spinge oltre, presentando un controprogetto di legge, che viene così a sovrapporsi al disegno d'origine. Non è strano che la Commissione possa redigere a sua volta un nuovo testo di legge sulla base di quello primitivo: costituzionalmente parlando, infatti, ricava tale facoltà dai poteri di iniziativa ed emendamento riconosciuti a ciascun parlamentare. Dal punto di vista politico, poi, tale prassi si giustifica con la necessità di "correggere" la stesura originaria e al contempo trovare un punto di incontro con le opposizioni.

Infine, sta comunque all'assemblea tutta - la camera in questione - approvare (o non) il disegno di legge approvato dalla commissione, prima articolo per articolo e poi con votazione finale. La procedura di approvazione da parte della camera si snoda attraverso 3 letture del testo, la seconda delle quali prevede la facoltà per i singoli parlamentari di proporre emendamenti.

La procedura abbreviata

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Al secondo comma dell'art. 72 Cost. si introduce invece la possibilità di ricorrere a un procedimento abbreviato, al fine di snellire e deflazionare l'attività legislativa. Sostanzialmente, i modi sono gli stessi di cui al primo comma, ma cambiano i tempi di approvazione, che si riducono generalmente della metà (ma possono essere ulteriormente compressi per decisione del Presidente della camera). Per quanto riguarda la definizione di urgenza di un determinato disegno di legge, questa è dichiarata dalla camera stessa attraverso una votazione preliminare (1).

La Commissione deliberante

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Il terzo comma rappresenta, infine, la procedura parlamentare più eccezionale, e anche quella economica in termini di tempo: l'approvazione per Commissione Deliberante. In pratica, la commissione competente a conoscere del disegno di legge in questione, dopo aver letto, discusso, emendato, riformato il testo di legge originario procede alla sua approvazione, che ha valore definitivo. Quanto alle materie che possono essere fatte oggetto di questo iter legislativo, il regolamento della Camera parla genericamente di "questioni minori"; mentre nulla è specificato con riguardo al Senato. Ad ogni modo, la clausola di salvezza contenuta nel quarto comma sottrae a tale procedura le materie più cruciali per l'ordinamento.

Iter ordinario necessario

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L'art. 72, IV co Cost. prevede che si debba sempre seguire la procedura ordinaria, di cui al comma 1, per l'approvazione dei disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, deleghe, bilanci e consuntivi e ratifica di trattati internazionali.

(1) In particolare, se si parla della Camera dei Deputati, l'iniziativa può essere presa da un membro del Governo, da un presidente di gruppo o da 10 deputati. Al Senato, la richiesta spetta: al proponente del disegno di legge, al presidente della commissione investita dell'esame o ad 8 senatori.


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