Il padre che fa mancare i mezzi di sussistenza alla figlia, commettendo il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all'art. 570 c.p, se quando trova lavoro paga anche gli arretrati non è punibile per tenu

L'adempimento tardivo elide l'antigiuridicità

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La Cassazione accoglie il motivo del ricorso con cui un padre, condannato in appello per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore, fa presente di avere pagato tutti gli arretrati, dopo che ha trovato lavoro. Errata per gli Ermellini quindi l'affermazione della Corte di Appello per la quale l'antigiuridicità della condotta persiste se l'adempimento avviene post delictum. Questo quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 10630/2022 (sotto allegata).

Padre paga gli arretrati per la figlia appena trova lavoro

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Un padre viene condannato dalla Corte d'Appello per il delitto di cui all'art. 570, co. 2, n. 2 c.p perché ha fatto mancare i mezzi di sussistenza alla figlia.

Nel ricorrere in Cassazione fa valere i seguenti motivi.

  • Con il primo contesta lo stato di bisogno della minore e il dolo del reato perché il suo inadempimento non è stato volontario, ma è dipeso dal suo stato di disoccupazione, tanto che quando ha avuto un lavoro stabile ha provveduto a versare tutti gli arretrati e anche quando impossidente e in difficoltà ha sempre erogato alla moglie piccoli aiuti.
  • Con il secondo contesta la mancata concessione della non punibilità per tenuità del fatto stante la sua incensuratezza e la condotta riparatoria.
  • Con il terzo contesta invece vizio di motivazione in ordine alla subordinazione della sospensione condizionale della pana all'adempimento della prestazione lavorativa non retribuita per la collettività.

L'adempimento tardivo rende la condotta non punibile

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Per la Cassazione annulla la sentenza in relazione al diniego della non punibilità per tenuità del fatto e alla mancata pronuncia sulla richiesta sospensione della pena.

Solo il primo motivo infatti per la Corte non è fondato perché non sottolinea che non rileva che ai bisogni della bambina abbia provveduto la madre. Il padre solo per questo non è esonerato dal provvedere ai bisogni dei figli, anche perché la minore età degli stessi è rappresentativa in ogni caso dello stato di bisogno, che obbliga entrambi i genitori ad adoperarsi per provvedere al loro mantenimento.

Merita invece accoglimento il secondo motivo perché, anche se tardivamente, l'imputato ha adempiuto al proprio obbligo, neutralizzando così il danno arrecato precedentemente. Errata quindi la conclusione della Corte di Appello secondo la quale l'antigiuridicità della condotta non è neutralizzata dall'adempimento tardivo.

Corretta poi anche la contestazione contenuta nel terzo motivo di doglianza perché è errata la conclusione sulla insindacabilità del riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La corte d'Appello sulla stessa si sarebbe dovuta pronunciare, perché devoluta con l'atto di appello.

Leggi anche:

- Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare

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Foto: 123rf.com
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