Con una lettura della norma ben poco favorevole al consumatore, la S.C. ha affermato che, ai fini della risarcibilità del danno, la prova del nesso di causalità fra il danno subito e l'utilizzazione del prodotto venduto in commercio non prova automaticamente anche il difetto del prodotto stesso e quindi la responsabilità del produttore.
«Il difetto del prodotto non si identifica, dunque, con la mancanza di una assoluta certezza o di una oggettiva condizione di innocuità dello stesso, ma con la mancanza dei requisiti di sicurezza generalmente richiesti dall'utenza in relazione alle circostanze specificamente indicate dall'art. ....leggi tutto....
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