Con la sentenza n. 13432 del giugno 2010 la Cassazione, garantendo una più ampia tutela al consumatore, ha riconosciuto che Il venditore è obbligato al risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore della merce difettosa. Il venditore dovrà rispondere per i danni cagionati dal prodotti difettosi se non prova che il soggetto indicato è il vero produttore del bene. Dove non venga individuato il produttore della merce che ha recato danno, sarà il fornitore a risponderne; nel caso di specie si trattava di un minore rimasto vittima di un infortunio in bicicletta a causa della rottura della forcella. Nel rapporto tra fornitore e consumatore, precisa la Corte che è il primo a dover dimostrare la qualità di produttore del soggetto indicato, mentre fra produttore e utente l'onere della prova è a carico del secondo, che dovrà dimostrare il fatto costitutivo della domanda di risarcimento. Posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi di cui al d.P.R. n. 224 del 1988 viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall'ordinamento in favore di colui che patisca un danno ingiusto, come già precisato dalla Cassazione con sentenza n. 8981 del 2005, la relativa azione nei confronti del fornitore risulta assoggettata ai limiti temporali di cui agli artt. 13 e 14 del d.P.R. e non è condizionata dai limiti di azionabilità dei diritti di garanzia scaturenti dalla vendita, che sono riferiti alla pretesa contrattuale. Risulta netta la distinzione tra l'inadempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto dal generale divieto del neminem laedere, al quale anche il fornitore è tenuto secondo un generale principio di solidarietà sociale che comporta la responsabilità dello stesso per i danni da prodotti difettosi ex art. 4 quando il produttore non sia individuato.
Con la sentenza n. 13432 del giugno 2010 la Cassazione, garantendo una più ampia tutela al consumatore, ha riconosciuto che Il venditore è obbligato al risarcimento del danno se non fornisce la prova che il soggetto da lui indicato è il vero produttore
Articoli correlati
-
19-05-2020
La responsabilità da prodotto difettoso
La responsabilità del produttore per danno da prodotto difettoso, prevista dal Codice del consumo, esonera l'utilizzatore dalla prova della colpevolezza -
23-03-2025
Danno da prodotto difettoso: cos'è e come provarlo
Il danno da prodotto difettoso coinvolge la sicurezza dei consumatori e i loro diritti quando vengono danneggiati da un prodotto che presenta vizi di fabbricazione, progettazione o etichettatura -
15-09-2016
Cellulari che esplodono: gli strumenti di tutela che offre la legge
Dopo le recenti vicende che hanno coinvolto Samsung, torna all'attenzione dei consumatori il problema dei cellulari difettosi -
19-01-2016
La Cassazione sulla responsabilità per il danno da prodotti difettosi
Il punto circa natura e onere della prova alla luce delle più recenti decisioni della Suprema Corte di Cassazione -
08-07-2019
Torta scaduta? Scatta la responsabilità per prodotto difettoso
Per il Tribunale di La Spezia, il venditore rischia la responsabilità da prodotto difettoso per l'intossicazione provocata dalla torta scaduta, indipendentemente da chi l'abbia acquistata
In evidenza oggi
- Testamento olografo: la perizia grafologica da sola non basta
- Assegno bancario: chi firma deve pagare
- Separazioni: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
- Tlc su terreni con uso civico: sì al vincolo paesaggistico
- TFR, dal 1° luglio 2026 cambia tutto: come funziona la nuova adesione automatica ai fondi pensione
