La convocazione dell'assemblea dei soci nelle società di capitali ha il suo fulcro nella disciplina prevista per le S.p.a, che presentano la struttura più complessa e che sono disciplinate dagli artt. 2325 - 2451 c.c.

Cos'è l'assemblea dei soci nelle società di capitali

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L'assemblea dei soci è l'organo interno di natura collegiale delle società in cui si forma la volontà della persona giuridica, che viene attuata dall'organo amministrativo. In essa si riuniscono i soci, ovvero coloro che partecipano al capitale sociale, i quali esprimono il proprio voto favorevole o sfavorevole in merito alle questioni poste alla loro attenzione e discussione.

L'assemblea, pertanto, è l'organo in cui si delibera, secondo il metodo collegiale. Le decisioni vengono tendenzialmente assunte a maggioranza dei voti che esprimono la maggioranza del capitale sociale sottoscritto.

Le decisioni prese in assemblea sono, in ogni caso, vincolanti per tutti i soci, compresi quelli dissenzienti, assenti o astenuti dalla votazione, in quanto la delibera rappresenta la volontà della persona giuridica complessivamente considerata.

Convocazione assemblea soci: codice civile

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La disciplina dell'assemblea dei soci è compiutamente contenuta all'interno del codice civile e, precisamente, agli artt. 2363 e seguenti, per quanto riguarda la società per azioni.

Diversamente, per gli altri tipi societari tale organo non è espressamente previsto dalla legge (come nelle società di persone) o è regolato in maniera meno puntuale (come nelle società a responsabilità limitata).

Per comodità di esposizione, pertanto, faremo riferimento all'assemblea dei soci nelle s.p.a.

Assemblea dei soci S.p.a.: tipologie

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A seconda dell'oggetto, l'assembla dei soci si distingue in ordinaria e straordinaria.

Delibere assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sui seguenti oggetti:

  • approvazione del bilancio;
  • nomina, revoca e sostituzione degli amministratori e degli altri organi societari;
  • distribuzione degli utili conseguiti dalla società;
  • compensi da riconoscere agli amministratori della società;
  • azioni di responsabilità da intraprendere nei confronti di amministratori e sindaci;
  • oggetti ulteriori stabiliti dalla legge o dallo statuto.

Nel caso in cui la società abbia anche un consiglio di sorveglianza, l'assemblea delibera anche in relazione ai seguenti oggetti:

  • nomina e revoca dei membri dei consiglio di sorveglianza;
  • responsabilità dei consiglieri;
  • compensi dei consiglieri;
  • distribuzione degli utili;
  • modifiche statutarie, se su questo oggetto non ha la competenza a deliberare un altro organo per apportare particolari modifiche.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria invece, in base al comma 1 dell'art. 2365 c.c. delibera:

  • sulle modifiche dello statuto;
  • sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  • su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza" (come l'emissione di obbligazioni).
Si tratta, in ogni caso, di competenze tipiche e tassative, in alcun modo derogabili da parte di soci.

Convocazione dell'assemblea dei soci

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Il procedimento deliberativo dell'assemblea dei soci consta di diverse fasi.

La fase iniziale è rappresentata dalla convocazione dell'assemblea, che è decisa da chi amministra la società, che può essere l'amministratore unico, il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione (sistema dualistico).

Alla convocazione di procede ogni volta che si pone la necessità di decidere su una determinata questione, anche se vi sono casi di convocazione obbligatoria.

Convocazione obbligatoria dell'assemblea

L'assemblea deve essere infatti convocata obbligatoriamente nei seguenti casi:

  • una volta all'anno, come minimo, per approvare il bilancio annuale e deliberare sulla distribuzione degli utili ai soci;
  • per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo o la trasformazione della società, se si è verificata una perdita in misura superiore a 1/3 e questo si è ridotto al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327 c.c. (150.000,00 euro);
  • quando si deve procedere sostituzione degli amministratori mancati se è venuta meno la maggioranza o se lo statuto prevede che la caduta di alcuni amministratori determini la caduta dell'intero collegio di amministratore;
  • per integrare il Collegio sindacale;
  • se si deve diminuire il capitale sociale di oltre 1/3 per provvedimenti opportuni;
  • per procedere allo scioglimento della società dopo il conseguimento dell'oggetto sociale o l'impossibilità di conseguirlo;
  • per accertare lo scioglimento della società e procedere alla nomina dei liquidatori e alle decisioni necessarie e conseguenti, a meno che lo statuto non disponga diversamente;
  • quando l'assemblea deve deliberare lo scioglimento della società o la riduzione del capitale sociale se dopo che ha receduto il socio e sono state liquidate le azioni la società non ha utili o riserve per riacquistarle;
  • qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale nelle società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, il 10% nella altre società o nella diversa quota stabilita dallo statuto.

Convocazione obbligatoria dei sindaci o dei consiglieri

Alle ipotesi analizzate si aggiungono quelle che prevedono la convocazione obbligatoria dell'assemblea da parte dei sindaci o dei consiglieri di sorveglianza, ossia:

  • nel caso in cui il consiglio di amministrazione o il consiglio di gestione non abbiano provveduto, per omissione o ritardo ingiustificato, alla convocazione obbligatoria;
  • qualora gli amministratori abbiano compiuto delle gravi irregolarità che comportino la necessità d'intervenire con urgenza;
  • quando occorre sostituire tutti gli amministratori perché sono venuti meno.

Convocazione obbligatoria del Tribunale

Due ipotesi del tutto peculiari di convocazione obbligatoria dell'assemblea sono quelle di spettanza del Tribunale nei seguenti casi:

  • art. 2367 c.c.: se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono a convocare l'assemblea (richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il decimo del capitale sociale nelle altre o la minore percentuale prevista nello statuto) il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla;
  • art. 2487 c.c: se gli amministratori omettono la convocazione prevista in caso di accertamento della causa di scioglimento "il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste."

Come si convoca l'assemblea dei soci

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Come si convoca l'assemblea dei soci? Attraverso una lettera di convocazione, cui occorre dare la dovuta pubblicità, secondo le forme ed entro i termini prescritti dalla legge.

La convocazione dell'assemblea da parte di chi amministra la società richiede infatti il rispetto della formalità dell'avviso di convocazione, che deve indicare: data, ora, luogo, nonché l'ordine del giorno, contenente l'indicazione degli argomenti che verranno trattati in assemblea.

La convocazione deve avvenire per iscritto, attraverso un atto che deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima rispetto alla data fissata per la riunione.

Lo Statuto può prevedere un termine inferiore, soprattutto nel caso di società a responsabilità limitata, così come può sancire che l'avviso di convocazione sia pubblicato su un quotidiano.

Qualora la società sia quotata in borsa l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito della società o nelle modalità indicate con regolamento dalla Consob.

Assemblea totalitaria

L'assemblea totalitaria infine, è un tipo particolare di assemblea, contemplata dall'art. 2366 c.c. che al comma 4 dispone che "In mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato."

Assemblee in seconda convocazione

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L'assemblea è sottoposta ad un quorum costitutivo, che varia a seconda che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria o in prima o seconda convocazione.

A norma dell'art. 2369, co. 4, c.c. lo statuto può richiedere maggioranze più elevate per l'assemblea di seconda convocazione, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e revoca delle cariche sociali.

La norma svolge così un ruolo di "chiusura del sistema", assicurando che la maggioranza del capitale attivo in assemblea riesca a controllare effettivamente la società, mediante la scelta degli amministratori.


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