Differenza tra omologazione e approvazione autovelox e rapporti tra gli artt. 192 e 345 del Regolamento al Codice della Strada. In particolare, la differenza tra l'approvazione del prototipo e della singola apparecchiatura.

Differenza tra omologazione e approvazione autovelox

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Partiamo da una certezza: riguardo ai concetti di omologazione ed approvazione delle apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, il codice della strada ed il suo regolamento di attuazione potevano essere scritti in maniera più chiara.

In particolare, il principale dato che pare indurre in confusione copiosa giurisprudenza è legato all'utilizzo del termine "approvazione" con riferimento a due ipotesi che parrebbero distinte: quella prevista dall'art. 192 del Regolamento al Codice della strada e quella di cui all'art. 345 del medesimo regolamento.

In questo articolo proponiamo una ricostruzione che si sforza di ricondurre tutto a coerenza, pur nell'ipoteticità di alcuni suoi assunti.

Approvazione autovelox, gli artt. 192 e 345 del Regolamento

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Innanzitutto: l'approvazione di cui all'art. 192, primo e terzo comma del Regolamento di esecuzione del C.d.S. e l'approvazione di cui all'art. 345 del medesimo Regolamento, appaiono due cose distinte.

La prima è un provvedimento (alternativa, ma sostanzialmente analoga, all'omologazione) che riguarda il prototipo di ciascun modello di autovelox e che in sostanza ha l'effetto di rendere valide le rilevazioni effettuate con le singole macchinette conformi a quel prototipo.

La seconda sembra essere una ulteriore procedura a cui deve essere sottoposta la singola apparecchiatura (costruita in conformità ad un prototipo già approvato od omologato ex art. 192); oggetto di questa approvazione, cioè, non è il prototipo, ma la singola "macchinetta" autovelox da installare a bordo strada.

In sintesi: esistono tanti tipi di autovelox; il prototipo di ogni tipo di autovelox deve essere approvato (od omologato, vedi oltre) in base all'art. 192 Reg. C.d.S.; le singole apparecchiature che riproducono un modello approvato (od omologato) in base all'art. 192 Reg. C.d.S. devono ottenere l'ulteriore approvazione prevista dall'art. 345 Reg. C.d.S.

Omologazione e approvazione autovelox art. 192 c.d.s.

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Ora: abbiamo detto che l'art. 192 Reg. C.d.S. prevede che il prototipo di ogni modello debba ricevere l'omologazione o l'approvazione del Ministero.

I due provvedimenti appaiono sostanzialmente analoghi, poiché hanno il medesimo effetto di rendere valide le rilevazioni automatiche di velocità effettuate con apparecchiature conformi ad un prototipo omologato o approvato.

L'unica differenza riguarda i presupposti, non gli effetti: devono ricevere l'omologazione gli apparecchi che presentino elementi per i quali il regolamento stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni; devono, invece, ricevere l'approvazione gli apparecchi che non presentino elementi per i quali il regolamento stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.

L'art. 201 c.d.s. e la presenza degli organi di polizia

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Infine: l'omologazione e l'approvazione di cui all'art. 192 Reg. C.d.S. sembrano essere la stessa cosa dell'omologazione ed approvazione previsti dall'art. 201, comma 1-quater C.d.S.

Ne conseguirebbe che, sia nel caso di apparecchio omologato, sia nel caso di apparecchio approvato (ex art. 192 Reg. C.d.S.), il rilevamento automatico è da considerare valido anche in assenza degli organi di polizia stradale.

Se quanto detto è giusto, inoltre, ne consegue che l'approvazione di cui all'art. 201 C.d.S. (analoga all'omologazione di cui parla il medesimo articolo) non è l'approvazione di cui all'art. 345 Reg. C.d.S.: la prima riguarda l'approvazione di un determinato prototipo, la seconda l'approvazione delle singole macchinette conformi ad un determinato prototipo.

Se ciò è corretto, andrebbe mosso un appunto al legislatore, che avrebbe dovuto essere più preciso nella redazione dell'art. 201 comma 1-quater C.d.S., poiché anziché dire che "non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico", avrebbe dovuto dire che "non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature conformi a prototipi che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico".

Se è giusta tale osservazione, tutta la ricostruzione qui proposta sarebbe coerente. E tale osservazione appare giusta, sol che si consideri che le singole apparecchiature non sono mai sottoposte ad omologazione (in quanto, come abbiamo visto, l'art. 345 Reg. C.d.S. fa riferimento solo all'approvazione, nel senso più sopra delineato) e pertanto l'approvazione cui fa riferimento l'art. 201 comma 1-quater C.d.S., come alternativa all'omologazione, non può che essere quella dei prototipi, di cui all'art. 192 C.d.S. Non avrebbe alcun senso, infatti, proporre un'alternativa tra due procedure prive di tratti di omogeneità.

Se, invece, l'intera ricostruzione qui proposta non dovesse sembrarvi per qualche motivo corretta, rimane a nostro avviso un impianto normativo privo di chiarezza e coerenza, suscettibile di interpretazioni discordanti, come ampiamente dimostrato dalla contraddittoria giurisprudenza di merito e di legittimità registrata sul tema fino ad oggi.


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