Chi è vittima di un reato è spinto dalla volontà di far valere le proprie ragioni davanti alle autorità ma spesso non sa come difendersi: ecco una guida pratica che risponde alle domande più frequenti

Cos'è un reato?

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Innanzitutto sciogliamo il primo dubbio. Non tutte le condotte sono reati! Quali sono, quindi, le condotte che integrano il reato e che fanno della persona che le subisce una vera e propria vittima? Solo quelle condotte previste dal nostro Codice Penale

(e dalle leggi speciali) quali reati. Questo comporta che quelle condotte che non sono previste dalla normativa penale italiana come reati non possono essere considerati tali. E' possibile essere vittime di un reato qualora la lesione del diritto subita non sia prevista? No. In quel caso, qualora si procedesse ad una denuncia dei fatti, si andrebbe incontro alla inevitabile richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero. Pertanto, al fine di evitare di correre rischi, il primo passo è quello di rivolgervi ad un professionista specializzato nel settore del Diritto Penale e valutare insieme a lui se si è realmente vittime di un reato oppure di una condotta che non lo è. E non perdete tempo in ricerche su internet, inventandovi studiosi di Diritto Penale allo scopo di risolvere i vostri problemi. Se vi avventurate in un settore delicato come questo senza avere le giuste competenze, rischierete di complicare la vostra situazione, rimandando la soluzione al vostro problema.

Passiamo al secondo interrogativo.

Chi è la vittima del reato

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Analizziamo ora chi è la vittima del reato.

La vittima del reato è la persona offesa dallo stesso, ovvero il soggetto titolare del bene giuridico tutelato, leso dalla condotta del suo autore. La vittima subisce la condotta del suo autore e le conseguenze che ne derivano. Quella figura che nei testi universitari viene comunemente definito "soggetto passivo" del reato (laddove l'autore viene definito "soggetto attivo"). La vittima del reato subisce, oltre alla condotta, anche le conseguenze, ovvero i danni. Danni che possono essere di natura patrimoniale (aventi, così, un valore economico) e non patrimoniale (aventi un determinabile valore economico). Danni che potranno essere oggetto di risarcimento attraverso una apposita procedura che vedremo più avanti.

Quali sono le pene previste dal nostro ordinamento

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La normativa penale italiana prevede per ogni reato una pena specifica. I reati si distinguono tra di loro in delitti e contravvenzioni. Tale distinzione si basa, a sua volta, sulla tipologia di pena prevista. Le pene si distinguono in pene detentive (restrittive della libertà personale) e pene pecuniarie (di carattere economico). Le pene detentive sono l'ergastolo, la reclusione e l'arresto. Le pene pecuniarie sono la multa e l'ammenda.

I delitti sono puniti con la pena detentiva dell'ergastolo o della reclusione. Le contravvenzioni sono punite con la pena detentiva dell'arresto (che non va confuso con la misura dell'arresto in flagranza di reato). I delitti sono puniti con la pena pecuniaria della multa, le contravvenzioni con quella della ammenda. La distinzione tra le due si basa sull'importo economico della sanzione.

Quali sono gli strumenti per difendersi contro un reato

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Vediamoli nel dettaglio:

La querela

Lo strumento principale per difendersi penalmente e far valere i propri diritti contro l'autore del reato è la querela. Trattasi della dichiarazione con la quale la vittima di un reato manifesta la propria volontà che si proceda contro l'autore. Dove si deposita? La querela può essere depositata presso l'ufficio preposto alla sua ricezione della Procura della Repubblica del luogo dove è stato commesso il fatto. Tuttavia, il deposito può avvenire presso gli organi della Polizia Giudiziaria (Carabinieri e Polizia) i quali rilasceranno al soggetto querelante un verbale di ricezione della querela depositata.

Qual è il termine per il deposito della querela?

La querela deve essere depositata dalla vittima entro tre mesi (badate bene, tre mesi e 12 non novanta giorni!) dal giorno in cui la vittima è venuta a conoscenza del reato. In alcuni casi (es: violenza sessuale e stalking) il termine è maggiore (rispettivamente dodici mesi nel primo caso, sei nel secondo).

Quale deve essere il contenuto della querela?

Il contenuto consiste in una descrizione dettagliata dei fatti così come avvenuti e la richiesta di punizione del colpevole rivolta alla Autorità Giudiziaria. È preferibile che il contenuto della querela sia redatto da un legale di fiducia, il quale avrà cura di redigerla con la descrizione precisa dei fatti e l'indicazione corretta delle norme violate. Ciò eviterà alla vittima del reato di avventurarsi, attivando indagini che si concluderanno negativamente, intraprendendo, così, battaglie legali infondate agli occhi del Pubblico Ministero! Ricordate di allegare alla querela le prove (cartacee e non).

La finalità è di ricostruire la vicenda, dimostrando, agli occhi del PM, la fondatezza penale di quanto descritto e portato alla sua attenzione, permettendogli, così, di attivare un processo penale in futuro.

La querela può essere rimessa?

Sì. Sia in corso di processo che fuori da quest'ultimo. La remissione extraprocessuale può essere fatta con dichiarazione espressa oppure ponendo in essere una condotta incompatibile con la volontà di persistere nella querela. La remissione non può essere subordinata a condizioni o termini e con essa si può 13 rinunciare al diritto risarcimento dei danni o alle restituzioni. Si precisa che la remissione deve essere fatta prima della condanna (salvo la legge disponga diversamente). Se il reato è punito a querela della persona offesa, la remissione della querela estingue il reato.

La denuncia

La denuncia è una informazione resa dalla vittima o altra persona venuta a conoscenza del reato al fine di rendere edotta l'Autorità (Pubblico Ministero, Carabinieri o Ufficiale di Polizia Giudiziaria) circa lo stesso.

Qual è la differenza con la querela?

Uno degli interrogativi più frequenti riguarda proprio la differenza tra la querela e la denuncia.

Sciogliamo questo nodo definitivamente.

Premettiamo che nel nostro ordinamento ci sono due tipi di reati: 1. i reati perseguiti d'ufficio; 2. i reati perseguiti a querela. Nel primo caso l'Autorità Giudiziaria ha l'obbligo di esercitare l'azione penale appena venuta a conoscenza del reato (es: omicidio), nel secondo caso la querela è una condizione necessaria alla attivazione di un processo (violenza sessuale, lesioni personali, ecc…). Nel primo caso si farà una denuncia, nel secondo caso una querela vera e propria. In entrambi i casi si tratta di comunicazioni. La differenza è nel suo contenuto.

La denuncia, come detto, è una semplice informazione di reato. La querela, invece, è una dichiarazione fatta dalla vittima con la quale questa manifesta la propria volontà che il colpevole venga perseguito penalmente.

Come scegliere tra le due? Semplice. Se lo scopo della vittima è quello di richiedere in sede di giudizio penale il risarcimento dei danni è suggerito il deposito di una querela. Quando lo scopo invece è quello di rendere edotta l'Autorità Giudiziaria circa un reato allora si faccia ricorso da una semplice denuncia.

L'esposto

Si tratta di un altro strumento di difesa previsto nel nostro ordinamento ma di natura totalmente differente. E' la segnalazione fatta da un privato all'Autorità Giudiziaria per sottoporre alla sua attenzione fatti di cui ha notizia affinché valuti se ricorre un'ipotesi di reato.

L'esposto ha come finalità quella di risolvere un dissidio tra privati. Una volta depositato presso la Polizia Giudiziaria, l'Ufficiale convoca le persone interessate e tenta una conciliazione tra di loro, redigendo un apposito verbale.

Se dai fatti emerge un reato, l'Ufficiale deve informarne l'Autorità Giudiziaria, qualora il fatto sia un reato perseguibile d'ufficio.

Se si tratta di un reato perseguibile a querela, l'Ufficiale può, a richiesta, tentare di far conciliare le parti, senza che ciò pregiudichi il successivo esercizio del diritto di querela.

Cosa sono le indagini preliminari

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Le indagini preliminari sono le indagini. Tutto qui! Sì, avete capito bene. Si tratta dell'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria e dal Pubblico Ministero al fine di ricostruire i fatti denunciati dalla vittima e capire, dunque, se è stato commesso un reato.

Il titolare delle indagini è il Pubblico Ministero il quale, personalmente e per il tramite della Polizia Giudiziaria, raccoglierà gli indizi necessari.

Le indagini preliminari sono attivate una volta che viene acquisita la notizia di reato, a seguito di querela (se il reato è perseguibile a querela) oppure tramite denuncia o in altro modo (se l'Autorità ne ha diversamente notizia).

Al termine delle indagini il Pubblico Ministero valuterà se la notizia di reato è fondata e gli elementi raccolti sono idonei a sostenere l'accusa in un potenziale giudizio, oppure devono ritenersi inidonei e insufficienti e la notizia di reato è infondata.

Nel primo caso eserciterà l'azione penale e l'indagato assumerà la veste di imputato. Nel secondo caso trasmetterà la richiesta di archiviazione al Giudice.

Che vuol dire? Che andrete verso una (più che possibile) conclusione del procedimento. Perderete, così, la possibilità di vedervi risarciti dei danni subiti dal reato.

Cosa posso fare se il PM richiede l'archiviazione?

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Qualora il Pubblico Ministero ritenesse insufficienti gli elementi raccolti in fase di indagini presenterà al Giudice la richiesta di archiviazione.

A tal punto tale richiesta verrà notificata (trasmessa) a voi e, se ne avete nominato uno, al vostro avvocato (qualora lo abbiate richiesto in querela).

Al fine di far valere i vostri diritti potrete, entro venti giorni dalla ricezione della richiesta, opporvi a tale richiesta presentando un apposito atto di opposizione alla richiesta di archiviazione.

Tale opposizione deve essere depositata presso la segreteria del Pubblico Ministero che ha chiesto l'archiviazione ed è diretta al Giudice delle indagini preliminari.

Con l'opposizione la vittima del reato chiede la prosecuzione delle indagini preliminari e indica l'oggetto della investigazione integrativa e i relativi elementi di prova (ad esempio nuovi testimoni) o richiedere che vengano sentiti quelli già ascoltati.

Quando il Giudice ritiene l'opposizione ammissibile, fissa un'udienza, al cui termine deciderà se disporre la prosecuzione delle indagini (fissando il termine indispensabile per il loro adempimento) ovvero ordinare al Pubblico Ministero la formulazione del capo di imputazione.

La richiesta di risarcimento danni. La parte civile

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Nella maggior parte dei casi, la vittima di un reato si rivolge alla Autorità Giudiziaria, oltre che per ottenere la punizione del responsabile, anche per richiedere il risarcimento dei danni subiti dalla sua condotta.

Chiariamo subito: tale richiesta non è automatica! Denunciare un presunto autore del reato non comporta in automatico un risarcimento dei danni.

Quindi come posso ottenere un risarcimento dei danni? Per avere il risarcimento dei danni è necessario costituirsi parte civile nel processo penale.

Ma cosa significa costituirsi parte civile nel processo penale?

La costituzione di parte civile è un atto redatto da un legale di fiducia, dietro procura speciale conferita allo stesso dalla vittima del reato, e nel quale, oltre ad una breve descrizione dei fatti, vengono indicati i danni subiti dalla vittima e la loro entità. Tale atto va depositato dal difensore nel corso del processo, fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento (che di norma avviene alla prima udienza).

Con tale atto la persona offesa assume il ruolo parte civile e potrà richiedere il risarcimento dei danni nello stesso giudizio penale.

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