Condotta discriminatoria punita dalla Direttiva UE 2004/113 quella che, fondata sul sesso o sul genere della persona, come nel caso del transgender, la pone in una posizione di svantaggio nell'accedere a beni e servizi

Locazione e discriminazione

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Respinto il ricorso di un transgender a cui non è stata concessa in locazione una stanza in un immobile riservato a studenti, perché in effetti la locazione è subordinata al requisito dell'iscrizione all'università o a un corso di studi. La Cassazione però non manca di precisare nell'ordinanza n. 7415/2022 (sotto allegata) che al transgender è applicabile la normativa comunitaria che tutela contro le discriminazioni e che si ha condotta discriminatoria quando con la stessa si pone il soggetto in una condizione deteriore, di svantaggio rispetto a un altro nell'accedere a beni e servizi.

La vicenda processuale

Un transgender ricorre contro una società, chiedendo la conclusione di un contratto di locazione di una stanza sita in un immobile a Trento. Il contratto non è stato stipulato, stando alla sua versione, per motivi discriminatori. Chiede anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non e in via subordinata l'accertamento della violazione della buona fede contrattuale con conseguente richiesta risarcitoria anche in relazione a questo aspetto.

In primo grado il Tribunale ravvisa una condotta discriminatoria diretta e condanna la società a risarcire 10.000 euro, perché la stessa non ha dimostrato l'insussistenza della violazione del divieto di discriminazione. Del resto l'assenza della qualità di studentessa in capo alla ricorrente, svolgendo la stessa la professione di sviluppatrice di software, era nota fin dall'inizio dalla società, che però poi ha fatto leva sull'assenza di tale requisito per non concludere il contratto di locazione, ovvero quando la stessa presentava una nuova carta d'identità con foto.

In sede di appello però la decisione viene ribaltata perché la società ha dimostrato la disponibilità a tenere disponibile l'appartamento per due settimane, in attesa della decisione della ricorrente di iscriversi all'università e ha offerto comunque un monolocale in alternativa. La mancata conclusione della locazione

quindi è dipesa solo dalla condizione richiesta all'inizio, ossia la qualità di studentessa, visto che l'intero immobile in cui si trovava la stanza era destinato a studenti, come confermava anche la pubblicità dell'alloggio, che si riferiva a una residenza universitaria.

Discriminata perché transgender

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La ricorrente solleva in Cassazione ben nove motivi di doglianza, alcuni dei quali, sui quali merita soffermarsi, fanno riferimento alla normativa che vieta ogni forma di discriminazione legata all'orientamento sessuale, ritenendo però non applicabile al suo caso il Codice delle Pari opportunità che a suo dire non è estensibile ai transgender.

La discriminazione crea svantaggio nell'accesso a beni e servizi

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La Cassazione, che respinge il ricorso perché in effetti la locazione era subordinata al requisito della qualità di studente del conduttore, precisa però la differenza tra sesso e genere.

Quest'ultimo termine indica in particolare una rappresentazione psicologica, simbolica e culturale dell'identità maschile e femminile che in una persona transessuale possono divergere ed entrare in tensione tra loro.

Partendo da questo la Cassazione ritiene che al caso di specie possa applicarsi la Direttiva UE del 2004/113 che contiene la tutela contro le discriminazioni basate sul sesso nell'accesso a beni e servizi e ricordano che la condotta discriminatoria è quella che si configura quando da luogo a un trattamento svantaggioso per una persona, ossia quando "sulla base di uno dei motivi vietati, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia o sarebbe trattata un'altra in una posizione analoga."

Scarica pdf Cassazione n. 7415-2022

Foto: 123rf.com
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