Come individuare il momento da cui far decorrere il termine per l'impugnazione del permesso di costruire

Decorrenza termine per l'impugnazione

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L'ordinamento italiano riconosce al vicino il diritto, in presenza del criterio della vicinitas e di un interesse ad agire, di impugnare - per sospetta illegittimità - un permesso di costruire rilasciato dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di un immobile nelle vicinanze della sua proprietà.

Ma da quando far decorrere il termine per l'impugnazione, sessanta giorni in caso di ricorso al Tribunale amministrativo regionale, centoventi giorni in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica?

Sul punto, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare più volte come il momento da cui far decorrere il termine per l'impugnazione può variare in relazione alle doglianze contenute all'interno del ricorso.

Ed infatti, a seconda della fattispecie presa in considerazione, il termine può decorrere:

- dalla data di conoscenza del rilascio del permesso di costruire;

- dalla conoscenza di una lesione nella fase di edificazione; dalla conclusione dei lavori.

Pertanto, al fine di evitare che il giudice amministrativo dichiari irricevibile il ricorso per tardività dell'impugnazione, risulta importante comprendere in quali casi operano i differenti momenti da cui far decorrere il termine per l'impugnazione.

A conferma di quanto appena detto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, ha avuto modo di precisare, con sentenza n. 19/2021, che "Con riguardo ai titoli edilizi, ai fini della decorrenza del termine di impugnazione da parte di terzi, l'effetto lesivo si atteggia diversamente a seconda che sia in contestazione l'illegittimità del titolo per il solo fatto che esso sia stato rilasciato ovvero che si contesti il contenuto specifico del permesso".

Decorrenza del termine in caso di illegittimo rilascio del titolo

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In primo luogo, laddove si dovesse contestare l'intera attività edificatoria (ad esempio nel caso in cui il vicino ritenesse che sul terreno oggetto del permesso di costruire vi sia un vincolo di inedificabilità assoluta), il termine dovrà esser fatto decorrere dal momento in cui il soggetto ricorrente viene a conoscenza del rilascio del titolo edilizio.

A tale conclusione si deve giungere evidenziando come la lesione si manifesta non tanto in relazione al tipo di intervento in corso di realizzazione, quanto per il mero fatto che venga ad essere realizzato un intervento.

Tale termine potrebbe quindi coincidere, a seconda del caso specifico: con la data stessa del rilascio; con la data in cui viene apposto il cartellone dei lavori in modo tale da essere visibile a tutti (sul punto, tra le altre, Consiglio di Stato, sentenza n. 8542/2021); ovvero dalla data in cui vengono effettivamente iniziati i lavori.

Decorrenza termine in caso di contestazioni su modalità di realizzazione

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Al contrario, laddove l'oggetto della controversia non riguardi la possibilità di porre in essere un intervento, ma le modalità di realizzazione dell'intervento stesso, il termine per farne valere l'illegittimità varierà a seconda del momento in cui il soggetto ricorrente avrà avuto contezza della lesione subita.

Pertanto, laddove il vicino intenda contestare una violazione della normativa urbanistica o edilizia durante la fase della costruzione, il termine per l'impugnazione dovrà essere fatto decorrere dal momento in cui il ricorrente ha percepito l'illegittima realizzazione.

Ma come capire quale è questo momento?

Ad esempio, nel caso in cui il vicino ritenesse che la realizzazione di un balcone non rispetti la distanza legale tra edifici, il termine per impugnare il permesso di costruire al fine di contestare la sua legittimità (limitatamente alla parte in cui si autorizza la realizzazione del balcone), dovrà decorrere dal momento in cui il ricorrente è in grado di percepire l'esistenza e consistenza di tale opera; al contrario, laddove si dovesse trattare di opere non immediatamente percepibili nella fase di costruzione, è indubbio che il termine debba essere posticipato alla fase di conclusione dei lavori.

Sul tema la casistica giurisprudenziale è vasta, anche alla luce delle evidenti difficoltà- sia per il ricorrente che per il resistente- nel dimostrare il momento esatto in cui il soggetto ricorrente ha avuto contezza della realizzazione di un'opera per lui dannosa, tenuto conto che nella fase di realizzazione non sempre risulta facile comprendere la portata lesiva di un determinato intervento.

Pertanto, giurisprudenza pacifica ritiene che il primo momento da prendere in considerazione per la decorrenza del termine di impugnazione -in caso di doglianze relative alla modalità di realizzazione di un determinato intervento- è la conclusione dei lavori, dal momento che in tale momento vi è la certezza che il vicino può percepire la lesività dell'intervento realizzato.

Questo non deve però trarre in inganno, poiché, laddove il soggetto resistente dovesse dimostrare che il vicino era venuto a conoscenza della presunta violazione già nella fase di realizzazione dell'opera, potrà eccepire un diverso - e precedente- momento da cui far decorrere il termine per l'impugnazione, con la conseguenza che il ricorso potrebbe essere ritenuto tardivo (pensiamo all'esempio del balcone: in tal caso è evidente che non è necessario attendere la conclusione dei lavori, essendo la lesione già percepibile a seguito della realizzazione della struttura).

Sul punto, il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, con sentenza n. 1438/2019, ha specificato come "la tempestività del ricorso proposto avverso un titolo edilizio va valutata, di norma, avendo riguardo alla data di ultimazione dei lavori; di conseguenza, ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione di un permesso di costruire, occorre che le opere rivelino, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento; di conseguenza, in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori, il termine decorre con il completamento dei lavori a meno che, tuttavia, non venga provata una conoscenza anticipata oppure si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso".

Ed ancora, Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, sentenza n. 19/2021: "resta, comunque, ferma la possibilità, da parte di chi solleva l'eccezione di tardività, dimostrare anche in via presuntiva la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente".


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