Le Sezioni Unite della Cassazione sulla minorata difesa e il furto notturno: scatta l'aggravante solo se c'è ostacolo alla pubblica e privata difesa

Minorata difesa e furto notturno

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Affinché il fatto di reato possa ritenersi aggravato dalla minorata difesa, esso dovrà risultare realizzato in presenza di circostanze di tempo e di luogo, che siano state tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.

La minorata difesa, infatti, costituisce una circostanza aggravante di natura oggettiva e, quindi, deve ritenersi integrata solamente in presenza di condizioni che abbiano concretamente agevolato il compimento dell'azione criminosa.

Che cos'è l'aggravante della minorata difesa?

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La circostanza aggravante comune, denominata "minorata difesa" è contenuta al comma 5 dell'art 61 codice penale e consiste "nell'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo, o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa".

Tale aggravante si configura allorquando il reo abbia commesso il reato approfittando di una situazione di debolezza del soggetto passivo, debolezza causata da situazioni legale al tempo, al luogo o alla condizione della vittima stessa, tali da ostacolare la difesa pubblica o privata e dei quali il soggetto attivo ha approfittato.

Minorata difesa e furto notturno: orientamenti della giurisprudenza

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Secondo un primo orientamento interpretativo, la commissione di un furto in tempo di notte integra ex se gli estremi dell'aggravante della "minorata difesa" (v. Cass. pen., Sez. V, 26 febbraio 2018, n. 20480), mentre un secondo orientamento giurisprudenziale, considerato maggioritario, esclude che il tempo notturno possa, di per sé, configurare l'aggravante de qua, che risulta, invece, configurabile solamente quando, in concorso, ricorrano altre circostanze fattuali idonee ad indebolire concretamente la capacità di pubblica o minorata difesa.

Infatti, la commissione del reato di notte verrebbe valorizzata come elemento, di per sé, neutro, idoneo ad assumere valore, ai fini dell'integrazione della cd. "minorata difesa" solo qualora, con esso, concorrano ulteriori circostanze di fatto (v. Cass. pen., Sez. II, 19 maggio 2021, n. 20327).

La decisione delle Sezioni Unite sul furto notturno e la minorata difesa

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Con sentenza n. 40275/2021 (sotto allegata), le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:

- «ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della c. d. "minorata difesa", prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente ha profittato in modo tale da ostacolare la predetta difesa, devono essere accertate alla stregua di concreti e concludenti elementi di fatto atti a dimostrare la particolare situazione di vulnerabilità - oggetto di profittamento - in cui versava il soggetto passivo, essendo necessaria, ma non sufficiente, l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione del reato»;

- «la commissione del reato "in tempo di notte" può configurare la circostanza aggravante in esame, sempre che sia raggiunta la prova che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto».

Criteri per la valutazione, in concreto, della minorata difesa

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Per esprimere un giudizio in merito all'eventuale configurabilità della circostanza aggravante comune della cd. "minorata difesa", il Giudice sarà chiamato a svolgere un giudizio controfattuale per stabilire, in concreto, l'esistenza o meno del cd. "ostacolo alla pubblica o privata difesa", derivato dalla commissione del fatto in tempo di notte, ed, in particolare, se l'ordinario complesso dei caratteri del tempo di notte ricorrano, o meno, nel singolo caso in esame.

Il Giudice, inoltre, dovrà valutare l'eventuale sussistenza di ulteriori circostanze volte a vanificare la suesposta conseguenza di tale ostacolo, ed infine, se il soggetto agente del delitto di furto abbia concretamente approfittato di quella situazione di vulnerabilità cui versava la persona offesa.

Scarica pdf Cass. n. 40275/2021

Foto: 123rf.com
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