Per la Cassazione, si configura un indebito arricchimento se l'avvocato, pur non svolgendo l'incarico, si arricchisce della corrispondente con cui si impoverisce il cliente

Indebito arricchimento per l'avvocato

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Nel momento in cui un avvocato percepisce una somma, pur non avendo svolto la prestazione professionale, come da sua stessa ammissione, costui si arricchisce e il cliente viene depauperato della somma corrispondente. Fattispecie che è corretto inquadrare quindi nell'istituto dell'indebito arricchimento. Queste le conclusioni dei giudici di merito di primo e secondo grado, confermate dalla poi dalla Cassazione con ordinanza n. 36126/2021 (sotto allegata), con cui ha respinto le doglianze del professionista.

La vicenda processuale

Un avvocato viene condannato in sede di appello alla restituzione in favore dell'appellante della somma di € 19.000,00. La Corte, dopo la dichiarazione con cui l'avvocato ha ammesso di non avere svolto l'incarico professionale conferitogli dal cliente, ha confermato l'inquadramento delle fattispecie effettuato dal Tribunale come indebito arricchimento, visto che si è realizzato di fatto l'arricchimento del professionista e il contestuale depauperamento per lo stesso importo del cliente.

Mancata valutazione elementi importanti

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L'avvocato soccombente, nel ricorrere in Cassazione, solleva i seguenti motivi:

  • mancata acquisizione da parte della Corte del fascicolo di primo grado con conseguente omessa valutazione dell'ordinanza di archiviazione del procedimento penale intrapreso nei suoi confronti, da cui è emerso che la somma versata poteva essere qualificata come parcella per le attività comunque svolte fino a quel momento;
  • mancata considerazione da parte della Corte di quanto emerge dal fascicolo penale, ossia che il cliente non aveva pagato per le prestazioni professionali fornite, per cui aveva diritto di fare propria la somma versata a saldo degli onorari dovuti;
  • accoglimento di una domanda diversa da quella che l'attore aveva in realtà avanzato nell'atto introduttivo a causa dell'errore della Corte di avere considerato che la somma versata rappresentasse il pagamento per una prestazione mai svolta. L'attore ha infatti invocato solo l'art. 2033 c.c, che disciplina l'indebito oggettivo, negando, in contrasto con i documenti prodotti in giudizio, ogni rapporto con lo stesso per prestazioni legali.

Confermato l'indebito arricchimento: ricorso inammissibile

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La Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. I primi due motivi, trattati congiuntamente, risultano infondati perché la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non è condizione essenziale per ritenere valido o meno il giudizio d'appello. Esso tutt'al più produce un difetto di motivazione se dal fascicolo il giudice dell'impugnazione "avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili aliunde, e che è onere del ricorrente esplicitare, riproducendone specificamente in ricorso le relative emergenze."

Infondato però anche il terzo motivo perché l'interpretazione della domanda attorea costituisce un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che la corte di legittimità può sindacare solo se sono state violate norme che disciplinano l'ermeneutica contrattuale o per vizio di omesso esame di un fatto decisivo. E' onere del ricorrente invocare i vizi suddetti, ma poiché il legale non ha assolto tale onere, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Scarica pdf Cassazione n. 36126/2021

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