La Cassazione riconosce danni morali per 30.000 euro a un'insegnante a cui un istituto religioso non ha rinnovato il contratto a causa del suo presunto orientamento sessuale

Risarcimento danni per la docente discriminata

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La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 31071/2021 (sotto allegata) conferma il riconoscimento del danno morale di € 30.000 in favore di un'insegnante a cui non è stato rinnovato il contratto da un istituto religioso a causa del suo presunto orientamento sessuale. Il danno spetta perché la discriminazione getta discredito sulla persona lesa e la umilia. Il risarcimento spetta comunque anche alla Cgil e a un'Associazione, che in giudizio hanno affermato la loro contrarietà a simili condotte discriminatorie in ambito lavorativo. Per loro €10.000 a titolo di ristoro. Detto questo vediamo cos'è successo più in dettaglio.

La vicenda processuale

Una lavoratrice, la Cgil e un'Associazione agiscono in giudizio per contestare la condotta discriminatoria di un istituto religioso applicata nell'ambito di una selezione finalizzata all'assunzione di insegnanti. In sede di appello, accertata la natura discriminatoria della condotta, la Corte ha ordinato all'Istituto la cessazione di detta condotta e lo ha condannato a risarcire la lavoratrice a cui ha riconosciuto € 13.329,00 a titolo di danno patrimoniale ed € 30.000,00 per i danni morali sofferti. Risarcimento di € 10.000 in favore anche della Cgil e dell'Associazione, oltre alla pubblicazione della sentenza.

Non provato il danno morale riconosciuto

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Parte soccombente nel ricorrere in Cassazione propone i seguenti motivi di doglianza.

  • Prima di tutto si lamenta la violazione della regola del riparto dell'onere probatorio perché la Corte ha attribuito valore indiziario ad alcuni elementi, senza valorizzarne altri di senso contrario addossando così all'istituto un onere probatorio negativo della discriminazione.
  • Con il secondo si rileva che la Corte non ha tenuto conto effettivamente, nel decidere, della legge contrattuale che disciplina il rapporto e del progetto educativo specifico che l'Istituto vuole realizzare.
  • Con il terzo si fa presente che la Corte ha violato il principio di uguaglianza e la libertà d'insegnamento sanciti dalla Costituzione perché non ha tenuto che nel caso di specie la condotta tenuta rientra nella libertà dell'istituto di organizzarsi come desidera.
  • Con il quarto si contesta il riconoscimento del danno non patrimoniale, pur in assenza di prove sulle perdite di utilità personali e di vita conseguenti dall'illecito attribuito all'Istituto.
  • Con l'ultimo motivo contesta il riconoscimento del danno non patrimoniali alle organizzazioni intervenute perché anche in questo caso non è stata fornita alcuna prova sulle perdite patite.

Al giudice riconoscere e quantificare il danno morale

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La Corte di Cassazione però rigetta il ricorso e riconosce i danni morali causati dalla condotta discriminatoria ai danni dell'insegnante a causa del suo presunto orientamento sessuale, incompatibile, secondo l'Istituto religioso, al tipo d'insegnamento che lo stesso vuole impartire.

Per gli Ermellini il primo motivo sollevato non può essere accolto perché solo il giudice può decidere a quali elementi attribuire maggiore attendibilità e rilevanza ai fini del giudizio.

La seconda doglianza non è condivisibile dalla Corte perché anche l'accertamento della volontà negoziale consiste in un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito.

Non può essere accolto neppure il terzo motivo perché nel ricorso per Cassazione, nel momento in cui si sostiene l'esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo, è necessario chiarire a pena d'inammissibilità l'errore di diritto imputato a tale proposito alla sentenza impugnata, in relazione alla controversia. Peccato che nel caso specifico il ricorrente si limita a invocare delle disposizioni, anche costituzionali, ma non spiega come la libertà d'insegnamento sia in grado di legittimare condotte discriminatorie come quelle che sono state accertate in sede di merito.

Non merita accoglimento neppure il quanto motivo perché la decisione relativa al riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale, fondata sul criterio equitativo, è stata presa "in ragione della gravità della discriminazione e del discredito connesso alle dichiarazioni diffamatorie" che hanno condotto a un risarcimento di 30.000 euro "con un percorso motivazionale che tiene adeguatamente conto che l'atto discriminatorio è lesivo della dignità umana ed è intrinsecamente umiliante per il destinatario."

Non può essere accolto neppure l'ultimo motivo per le stesse ragioni che hanno condotto al rigetto del motivo precedente. A livello europeo e internazionale è consentito a enti e associazioni di avviare procedure giurisdizionali o amministrative intese a far rispettare determinati obblighi, anche se non c'è una persona lesa identificabile. Occorre però che le misure siano effettive, proporzionate e dissuasive." La Corte quindi non ha errato, perché ha riconosciuto e liquidato correttamente agli enti "in misura proporzionata alla gravità della discriminazione e in misura tale da rendere la sanzione effettiva e dissuasiva."

Leggi anche La Corte di Giustizia UE sulla discriminazione dei LGBTI in ambito lavorativo

Scarica pdf Cass. n. 31071/2021

Foto: 123rf.com
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