Il CNEL ha presentato un disegno di legge delega al Governo per integrare e dare piena attuazione allo Statuto del contribuente

Integrazione e attuazione dello Statuto del Contribuente

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Il CNEL, titolare dell'iniziativa legislativa in base a quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 936/1986, ha elaborato il disegno di legge n. 41 del 19 settembre 2021 (sotto allegato), reso noto il 19 ottobre, contenente la "Delega al Governo per l'integrazione e attuazione dello Statuto del Contribuente" ispirata ai principi europei e costituzionali sull'azione amministrativa.

L'atto è stato trasmesso al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri.

Composto da un solo articolo con 4 commi, il disegno di legge delega del CNEL è accompagnato dalla relazione illustrativa, che esplica nel dettaglio il contenuto della norma.

Il decreto deve essere adottato su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, dopo aver acquisito il parere della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e del CNEL entro 45 giorni dalla data in cui verrà trasmesso lo schema del decreto. Questo il primo passo della procedura descritta per l'emissione del dlgs di cui al comma 1 dell'art. 1, a cui seguirà, entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore, l'adozione di uno o più dlgs correttivi e integrativi, come previsto dal comma 2 del ddl.

Più partecipazione del contribuente

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Il CNEL vuole ampliare la partecipazione del contribuente al procedimento di accertamento dei tributi anche al fine di definire la questione in modo consensuale.

Partecipazione che deve essere resa possibile nella pratica tramite:

  • la comunicazione formale all'interessato della chiusura dell'attività istruttoria relativa all'adempimento degli obblighi tributari;
  • il riconoscimento del diritto di prendere visione del fascicolo e delle prove raccolte;
  • il diritto di presentare deduzioni entro un termine non inferiore ai 60 giorni.

Diniego e silenzio assenso

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In caso di provvedimento di diniego, nei procedimenti a istanza di parte, il contribuente deve essere informato preventivamente con congruo preavviso anche per dargli il tempo di presentare deduzioni e osservazioni. Estensione inoltre del principio del silenzio inadempimento per i procedimenti a istanza di parte previsti da leggi o regolamenti.

Motivazione atti impositivi impugnabili

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Necessario dettare poi una disciplina generale che definisca i requisiti minimi di motivazione degli atti impositivi che il contribuente può impugnare, come le ragioni giuridiche e di fatto, le norme applicate, le repliche alle deduzioni sollevate e i risultati dell'istruttoria compiuta.

Occorre inoltre vietare la modifica o l'integrazione della motivazione dell'atto impositivo in sede processuale.

Vizi di validità degli atti

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Il CNEL rileva altresì l'importanza di dettare la disciplina generale dei vizi in grado di rendere invalido l'atto impositivo. Vizi che non si identificano solo con quelli dettati dall'art. 21 septies della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, ma anche con quelli che sono provocati dalla violazione delle regole del contraddittorio e dell'istruttoria dell'atto, dei termini di decadenza o dilatori, quelli derivanti dalla incompatibilità dell'ufficio o del funzionario che firmano l'atto e quelli prodotti dalla difformità delle risposte rispetto agli interpelli.

Vizi che il giudice deve poter rilevare, se dedotti in modo tempestivo nel ricorso e che non devono precludere la riemissione dell'atto modificato nei termini di decadenza. Vizi inoltre che le P.A devono poter valutare in sede di autotutela e in altri procedimenti.

Per quanto riguarda invece la disciplina dei vizi che non sono in grado di rendere l'atto invalido, è il caso di prevedere delle conseguenze indennitarie o recuperatorie commisurate all'interesse leso.

Accertamenti parziali e non parziali

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Occorre infine procedere alla eliminazione della distinzione tra accertamenti parziali e non parziali anche in relazione alla reiterazione degli atti impositivi ammettendo la possibilità di procedere alla notifica di più atti impositivi entro lo stesso termine di decadenza, a condizione che gli elementi di fatto siano diversi da quelli che sono alla base di atti precedenti. Infine è necessario prevedere un'efficacia preclusiva della definizione per adesione di ogni atto di accertamento, purché non si venga a conoscenza di nuovi elementi che fanno lievitare l'imposta dovuta oltre una certa soglia.

Leggi anche alla guida Lo statuto dei diritti del contribuente

Scarica pdf DDL CNEL Riforma Statuto del Contribuente

Foto: 123rf.com
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