Per la Cassazione, a chi ruba generi alimentari nei supermercati va applicata l'attenuante del danno di speciale tenuità se il valore dei beni sottratti è esiguo

Furto al supermercato

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Il furto è sempre un reato, ma quando l'imputato, come in questo caso, ruba per fame perché disoccupato e con una famiglia da mantenere, visto che ha rubato generi alimentari in diversi supermercati recando un danno patrimoniale di speciale tenuità, allora nel determinare la pena si deve tenere conto dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4. c.p. Precisazione contenuta nella sentenza n. 35854/2021 della Cassazione (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice dell'impugnazione ritiene un soggetto responsabile del reato di furto, nella forma del tentativo, escludendo l'aggravante del mezzo fraudolento nei confronti dell'imputato, che con continuità e in quattro diverse occasioni è stato sorpreso a rubare in diversi supermercati.

La Corte in relazione a distinti e determinati furti ha riconosciuto l'aggravante della violenza sulle cose perché in un episodio l'imputato ha rimosso forzatamente il dispositivo anti-taccheggio, in un altro caso ha riconosciuto la forma tentata del reato perché il soggetto è stato monitorato dagli addetti del supermercato, che lo hanno colto nell'atto di nascondere generi alimentari nei vestiti e nella borsa. In relazione a questo episodio la Corte ha escluso l'aggravante del mezzo fraudolento perché in realtà il soggetto non ha tentato di nascondere gli alimenti sotto i vestiti.

Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità

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Il difensore dell'imputato ricorre in Cassazione, sollevando numerose doglianza riassumibili nelle seguenti.

  • Si contesta la confusione espositiva della sentenza perché dapprima sembra applicare l'aggravante della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento a tutti i reati e poi sembra limitarlo a un solo furto.
  • Si lamenta poi il difetto di querela
    in relazione ad alcuni reati contestati, trattandosi di furti semplici.
  • Ci si duole per la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto.
  • Non è stata motivata la ragione per la quale non è stata applicata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di particolare tenuità di cui al punto 4 dell'art. 62 c.p.
  • In relazione a tre episodi si contesta la mancata assoluzione perché è stata dimostrata solo la materiale disponibilità dei beni oggetto di furto, ma non è stato dimostrato che di questi ne fosse l'autore.
  • In sede di appello la Corte ha applicato in modo erroneo alcune pene.
  • Si rileva infine l'assenza di motivazione sulla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale per procedere alla acquisizione delle immagini registrate dall'impianto di video sorveglianza dei supermercati interessati dai furti.

Il danno patrimoniale di speciale tenuità merita l'attenuante

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La Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per un nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello.

Nell'esaminare i vari motivi del ricorso dichiara quello relativo all'applicazione della circostanza aggravante frutto di un mero refuso e comunque assorbito da quello sul trattamento sanzionatorio.

Infondato il motivo del difetto di querela perché in relazione ai reati che lo richiedevano tutti l'hanno presentata.

Privi di pregio i motivi con cui si è lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto perché è inapplicabile nel caso in cui il soggetto, come nel caso di specie, sia stato dichiarato responsabile di più reati e dello stesso tipo.

Fondati invece i motivi con cui il difensore ha contestato la mancata motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante del danno patrimoniale, perché nel caso di specie il reato ha prodotto un danno economico effettivamente esiguo.

Inammissibili invece i motivi con cui, in relazione a certi reati, il difensore ha chiesto l'assoluzione perché finalizzati a ottenere una diversa lettura delle prove, che non può essere svolta in sede di legittimità, tanto più che l'imputato ha ammesso spontaneamente gli addebiti, in relazione ai quali ha precisato di aver agito per dare da magiare ai suoi familiari perché disoccupato.

Fondati anche i motivi con i quali sono stati contestati errori di determinazione della pena.

Infondato invece quello relativo alla richiesta di riapertura dell'istruttoria dibattimentale perché il giudice non è obbligato a motivare in modo esplicito il rigetto.

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Scarica pdf Cassazione n. 35854/2021

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