La Suprema Corte precisa i criteri per la liquidazione del danno iatrogeno patito dalla vittima che abbia poi anche percepito un indennizzo dall'INAIL

Danno iatrogeno: come va liquidato?

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Il risarcimento del c.d. danno iatrogeno va quantificato monetizzando sia l'invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico che quella complessiva effettivamente residuata e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure.

I calcoli andranno dunque compiuti previa monetizzazione dell'invalidità, quindi sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza n. 26117/2021 (qui sotto allegata)


La vicenda origina dal ricorso di un danneggiato contro l'Azienda sanitaria il quale assume di aver ricevuto, a seguito di un sinistro stradale "in itinere", cure incongrue a causa dell'imperizia dei sanitari, con la conseguenza di essere guarito con postumi più gravi di quelli che sarebbero altrimenti derivati dal sinistro.


Istanza accolta in prime cure, nonostante l'AAS deduca che, in conseguenza dell'infortunio, la vittima aveva ottenuto un indennizzo dall'assicuratore sociale (INAIL). In particolare, dopo aver calcolato l'importo del risarcimento dovuto, il Tribunale detraeva non l'intera rendita erogata alla vittima dall'INAIL, bensì solo l'aliquota di essa destinata a indennizzare il danno biologico.

Importo rideterminato in appello a seguito dell'accoglimento del ricorso del danneggiato secondo cui l'indennizzo ricevuto dall'INAIL non andava detratto dal risarcimento dovuto. Infine, la vicenda giunge in Cassazione ove vengono accolti tanto il ricorso principale dell'Azienda Sanitaria che quello incidentale del danneggiato.

In particolare, le questioni portate all'attenzione del Collegio investono due punti fondamentali: in primis, le modalità di liquidazione del c.d. danno differenziale, cioè il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall'assicuratore sociale; in secondo luogo, se i criteri suddetti subiscano modifica qualora il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che, sia pure in misura minore, comunque si sarebbe verificato.

Liquidazione danno differenziale

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La Corte sottolinea come "i pagamenti effettuati dall'assicuratore sociale riducono il credito rísarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l'indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito" (cfr. Sezioni Unite sent. n. 12566/2018).


Pertanto, ove ricorra una simile ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell'assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all'assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l'istituto della surrogazione (a seconda delle ipotesi, l'art. 1203 c.c., oppure l'art. 1916 c.c., o ancora l'art. 11 d.p.r. n. 1124/1965). Il danneggiato, per effetto del pagamento dell'indennizzo, perde la titolarità attiva dell'obbligazione per la parte indennizzata e, non essendo più creditore, non potrà pretendere alcun risarcimento dal responsabile.


In conclusione, spiegano gli Ermellini, il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioè il c.d. danno differenziale) andrà determinato facendo ricorso al criterio c.d. "per poste" (o "voci") di danno, vale a dire sottraendo l'indennizzo INAIL dal credito risarcitorio solo quando l'uno e l'altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.

Criteri per quantificare il danno iatrogeno

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Dopo aver chiarito i criteri di determinazione del c.d. danno differenziale nelle ipotesi ordinarie, il Collegio si sofferma su come gli stessi vadano applicati qualora il responsabile abbia soltanto aggravato postumi permanenti che comunque, in minor misura, la vittima non avrebbe potuto evitare (c.d. danno iatrogeno).


In dettaglio, nel caso in esame, si discute della quantificazione di un credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che ha patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilità di alcuno ("danno-base"), che abbia poi patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell'uomo e che abbia percepito dall'INAIL un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base più aggravamento).


Ricorrendo tale ipotesi, si legge in sentenza, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute è unitario e "non esiste infatti una 'salute lavoristica' e una 'salute civilistica'; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall'assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile".


Di conseguenza, "da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di 'compartimentare' i pregiudizi subìti, per evitare che l'indennizzo già percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento. Dall'altro lato, e converso, il responsabile non potrebbe pretendere che l'indennizzo pagato dall'Inali sia portato in primo luogo e per l'intero a diffalco del risarcimento dovuto per l'aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base".

Il metodo di calcolo

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Per la Cassazione, il criterio corretto da seguire per la quantificazione "consiste nell'imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell'indennizzo INAIL rispetto al danno-base".


Il metodo per arrivare a tale risultato è il seguente:

a) stabilire la misura del danno-base e quella dell'aggravamento;

b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall'Inali, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell'incremento per danno patrimoniale;

c) verificare se l'indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.


Nel primo caso, il responsabile dell'aggravamento sarà obbligato a risarcire quest'ultimo per intero; nel secondo caso il responsabile dell'aggravamento sarà tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall'aggravamento la differenza tra l'indennizzo Inail e il danno-base.


Tutti i calcoli indicati, sottolinea il Collegio, andranno compiuti previa monetizzazione dell'invalidità e, dunque, sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidità (come erroneamente ritenne il primo giudice).


In conclusione, quanto al risarcimento del danno iatrogeno in particolare, questo "non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l'una e l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure".


Scarica pdf Cassazione Civile sentenza n. 26117/2021

Foto: 123rf.com
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