Il Giudice di Pace di Arezzo disapplica, per contrasto con la normativa europea, la norma interna che considera i dati del tachigrafo fonte di prova per l'eccesso di velocità

Eccesso di velocità e registrazioni cronotachigrafo

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Le registrazioni del cronotachigrafo non sono utilizzabili per elevare sanzioni per eccesso di velocità. La norma del nostro Codice della Strada contrasta con la normativa europea e, non avendo il legislatore italiano provveduto all'adeguamento della normativa interna a quella comunitaria, spetta all'interprete disapplicarla per "sanare" il parziale contrasto.


È quanto affermato dal Giudice di Pace di Arezzo nella sentenza n. 353/2021 (qui sotto allegata) nel pronunciarsi sul ricorso avverso ordinanza-ingiunzione prefettizia promosso dal conducente di un mezzo pesante vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci.


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Oggetto della vicenda sono i verbali di contestazione elevati per violazione dei limiti di velocità ex art. 142, commi 8 e 11, del Codice della Strada. Le sanzioni conseguenti venivano elevate dagli agenti della Polizia Stradale dopo aver controllato il complesso veicolare e, in dettaglio, dopo alcune verifiche sui dati registrati nel disco analogico di cui era dotato il mezzo.

L'Unione Europea "bacchetta" l'Italia

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Il magistrato onorario ricostruisce la disciplina in materia di cronotachigrafo, premettendo come il Regolamento UE 165/2014 proibisca espressamente che i dati ricavati dai cronotachigrafi possano essere usati per elevare sanzioni relative al superamento dei limiti di velocità.


Anzi, rammenta il Giudice aretino, un esplicito ammonimento in tal senso è pervenuto all'Italia il 3 novembre 2020 da parte della Commissione Europea che ha "bacchettato" l'Italia in ordine alla possibilità di elevare sanzioni per eccesso di velocità sulla base dei dati dei cronotachigrafi.


Una possibilità che, in verità, è prevista dal nostro ordinamento e in particolare dall'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, a norma del quale: 'per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova (anche) le registrazioni del cronotachigrafo".


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Il contrasto con la normativa comunitaria

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L'ammonimento di Bruxelles è originato proprio dal contrasto tra tale normativa e il Regolamento UE 165/2014, relativo agli obblighi e ai requisiti inerenti costruzione, installazione, uso e prove dei cronotachigrafi.


Come ricorda provvedimento in commento, l'art. 41 di detto Regolamento, rubricato "sanzioni", prevede che "gli Stati membri stabiliscono, in conformità degli ordinamenti costituzionali nazionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'effettiva applicazione. Tali sanzioni sono effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e sono conformi alle categorie di violazioni di cui alla direttiva 2006/22/CE".


Sulla base di quanto stabilito da quest'ultima Direttiva e, in particolare, sulla base di quanto previsto dal l'Allegato III di essa, rubricato "Infrazioni", le violazioni alle norme in questione sono costituite da: "1) superamento dei tempi limite di guida fissati per un giorno, sei giorni o due settimane; 2) inosservanza del periodo minimo previsto per il riposo giornaliero o settimanale; 3) inosservanza dei periodi minimi di interruzione; 4) mancata installazione di un tachigrafo conforme al disposto del regolamento (CEE) n. 3821/85".

Dal cronotachigrafo non desumibile il superamento dei limiti di velocità

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Ne consegue, secondo il Giudice di Pace, "che il superamento del limite di velocità non è previsto dalla normativa europea come un'infrazione cui sia possibile risalire - e quindi sanzionare - attraverso l'estrapolazione e la lettura dei dati del cronotachigrafo". Ciò è confermato dallo stesso invito che la Commissione Europea, nella sua contestazione del novembre 2020, ha rivolto all'Italia, ovvero quello di "adottare entro due mesi di tempo ogni provvedimento utile ad adeguare la normativa interna a quella comunitaria".


In conclusione, in virtù del "chiaro tenore della norma europea che, non consente di ricavare dal cronotachigrafo elementi utili ad elevare sanzioni per il superamento dei limiti di velocità, e stante il silenzio delle Autorità italiane, che non risulta abbiano fornito risposta alcuna alla Commissione Europea nel suddetto periodo di due mesi (ormai scaduto il 02.01.2021), l'interprete dovrà - allo stato - disapplicare in parte qua il comma 6 dell'art. 142 C.d.S. per il suo parziale contrasto con la sopra richiamata normativa europea".


Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso del conducente e l'integrale annullamento, ad opera del Giudice di Pace di Arezzo, dell'ordinanza-ingiunzione e di ogni atto connesso e/o conseguente. Spese di lite compensate.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento



Scarica pdf Giudice di Pace Arezzo sentenza n. 353/2021

Foto: 123rf.com
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