Il Giudice di Pace di Trani salva l'automobilista che al semaforo ha superato di poco la linea d'arresto, senza attraversare l'incrocio interessato da intralcio alla circolazione

Rilevazione automatica passaggio con semaforo rosso

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Attraversare l'incrocio nonostante la lanterna semaforica segnali con luce rossa ai veicoli di fermarsi rischia di far scattare una sanzione che, in relazione alle circostanze, può rivelarsi anche particolarmente salata come emerge dalla lettura dell'art. 146 del Codice della Strada.

Sempre lo stesso codice, tra l'altro, prescrive all'art. 41 che, durante il periodo di accensione della luce rossa al semaforo, i veicoli non dovranno superare la striscia di arresto. In mancanza di tale striscia i veicoli non potranno impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, e neppure oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni.

Per il rilevamento delle trasgressioni vengono spesso utilizzati dispositivi di rilevamento elettronici in prossimità dei semafori e delle intersezioni, capaci di "catturare" la violazione su fotografie e determinare l'immediata sanzione. Trattandosi di rilevazioni automatiche, appare evidente come anche un minimo superamento della striscia possa far attivare il dispositivo.

Leggi anche: Semafori: multe automatiche anche se superi di poco la striscia

Questo avviene dunque, anche nei casi in cui, la linea d'arresto sia stata superata per pochi centimetri non avendo il conducente valutato correttamente i tempi di frenata, oppure qualora l'auto ferma al semaforo sia costretta a sostarsi (ad esempio per far passare veicoli come ambulanze o auto della polizia). Altri rischi sorgono qualora vi siano veicoli agli incroci che intralcino la circolazione e rendano impossibile completare correttamente la manovra di passaggio prima che dal verde il semaforo passi al rosso.

Intralcio alla circolazione

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Casi indubbiamente problematici che spesso conducono ad adire le vie giudiziarie per far valere le proprie ragioni e liberarsi dalla sanzione, anche non è sempre facile dimostrare l'assenza della violazione. Vengono in soccorso, in tal caso, le due fotografie scattate dai rilevatori di passaggio ovvero quella che mostra il veicolo a cavallo della striscia d'arresto a semaforo rosso e la seconda che mostra il veicolo all'incirca al centro dell'incrocio.

Nella recente sentenza n. 224/2021 (qui sotto allegata) il Giudice di Pace Trani ha dato ragione a un conducente vittoriosamente assistito dall'Avv. Roberto Iacovacci, che aveva proposto opposizione avverso ordinanza-ingiunzione. L'uomo era stato sanzionato per passaggio con il rosso ex art. 146, comma 3, del Codice della Strada e l'infrazione era stata rilevata tramite strumenti di rilevazione elettronica.


Il ricorrente, tuttavia, nel chiedere la sospensione dell'ordinanza e del sotteso verbale ha dedotto irregolarità e illegittimità formali, oltre che sostanziali, relative sia all'apparecchio rilevatore che al verbale di accertamento.


Il provvedimento, seppur breve nella sua parte motiva, pone in evidenza come dai fotogrammi prodotti non emerga che l'auto avesse superato la zona centrale dell'incrocio, anzi si intuisce (essendo le immagini state prodotte in bianco e nero) che l'auto fosse ferma "in sicurezza" di poco oltre la linea dell'arresto senza attraversare l'incrocio al fine di consentire alla moto proveniente dal senso inverso di completare la manovra di svolta a sinistra.


Dall'esame complessivo di entrambe le foto, risulta tra l'altro che la zona dell'incrocio era interessata da intralcio della circolazione, le cui cause non sarebbero state accertate, e comunque nemmeno potrebbero imputarsi all'auto del ricorrente


In aggiunta, il magistrato onorario sottolinea come l'onere di dimostrare la sussistenza della violazione incomba, ex art. 2697 c.c., necessariamente sull'organo accertatore (nemmeno presente sul posto al momento della violazione) laddove affermi la responsabilità del conducente. Da ciò il Giudice di Pace di Trani ritiene di dover far derivare l'annullamento del verbale quantomeno ex art. 6 comma del d.lgs. 150/2011 non essendovi prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

Cassazione: va valutato l'elemento soggettivo

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In passato, si riscontra un precedente della Corte di Cassazione che, nella sentenza n. 9167/2007 si è trovata a valutare la situazione di un automobilista, intrappolato nel traffico a un incrocio e per questo finito, suo malgrado, a ritrovarsi oltre il semaforo quando era scattato il rosso.

La Suprema Corte, accogliendo le doglianze del conducente, ritiene che il Giudice di Pace, nella sentenza impugnata, abbia omesso completamente di esaminare e motivare in ordine all'eccepita inesistenza dell'elemento soggettivo, limitandosi ad affermare il valore probatorio ex articolo 2700 c.c. dell'impugnato verbale, incorrendo così nella violazione di cui all'articolo 112 c.p.c., per omessa pronuncia, di fatto denunciata nella doglianza del ricorrente. In sostanza, il giudice a quo, prima di dichiarare la responsabilità dell'uomo, avrebbe dovuto valutare il fatto che questi non era stato posto nella condizione di poter liberare l'incrocio.

Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per l'invio del provvedimento

Scarica pdf Giudice di Pace Trani sentenza n. 224/2021

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