Il Codice della Strada punisce chi supera la linea d'arresto e consente il rilevamento automatico della violazione

di Lucia Izzo - Il Codice della Strada stabilisce che, in caso di stop o luce rossa semaforica, i veicoli debbano arrestarsi prima della striscia bianca trasversale posta sull'asfalto, all'altezza di un incrocio o di un semaforo, almeno fino al momento in cui sia loro consentito di ripartire.


Non di rado, tuttavia, capita che ci si fermi oltre quella linea, superandola di poco o con tutte le ruote anteriori. Si tratta di un comportamento rischioso, poiché spesso i semafori sono presidiati da dispositivi di rilevamento, ad esempio il c.d. Velocar, pronti a catturare la violazione (anche se il superamento della striscia e minimo) e a far scattare la sanzione immediata.

Semafori: la normativa

Sul tema del superamento della linea bianca disegnata sull'asfalto, poco prima dell'incrocio o del semaforo, la normativa è chiara sulla possibilità dell'automatica rilevazione della violazione, nonché rigorosa per quanto riguarda la sanzionabilità.


L'art. 41 del Codice della Strada, al comma 11, stabilisce che "durante il periodo di accensione della luce rossa, i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale, né oltrepassare il segnale, in modo da poterne osservare le indicazioni".

Lo stesso articolo, invece, al comma 10 precisa che "durante il periodo di accensione della luce gialla, i veicoli non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di cui al comma 11, a meno che vi si trovino così prossimi, al momento dell'accensione della luce gialla, che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza; in tal caso essi devono sgombrare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza".

Nel quadro normativo di riferimento, inoltre, non può non tenersi conto di quanto stabilito dalla legge 120/2010 che ha aggiunto all'art. 201, comma 1-bis, la lettera (g-bis che contempla una serie di violazioni al C.d.S. per le quali non è necessaria la contestazione immediata e dunque è possibile l'accertamento per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento (approvate dal Ministero delle Infrastrutture)

Tra queste rientrano anche le violazioni della segnaletica stradale di cui all'art. 146 del C.d.S., che comprendono il passaggio con il rosso e il superamento della striscia d'arresto all'incrocio (stante l'esplicito richiamo agli articoli da 38 a 43 del Codice).

Chiunque non osservi i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale è soggetto alla sanzione amministrativa da 41 a 169 euro, aumentata di un terzo (da euro 54,67 a euro 225,33) se le infrazioni sono commesse tra le 22:00 e le 07:00 di mattina [3].

Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla segnaletica stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero dagli agenti del traffico, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168, aumentata di un terzo ove l'infrazione sia commessa tra le 22:00 e le 07:00 di mattina viene commessa in orario notturno, dalle 22 alle 7.

Superamento linea d'arresto e sanzioni automatiche

In sostanza, si è così consentita la rilevazione in automatico (tramite gli apparecchi già utilizzati per il passaggio con il rosso, opportunamente modificati) anche di coloro che oltrepassano la striscia di stop al semaforo. Ciò ha di fatto comportato un pullulare di sanzioni, anche in situazioni che non rappresentavano vere e proprie infrazioni come dimostrano i fatti di cronaca.


Sono stati molti i processi penali che hanno coinvolto i Comuni che avevano comminato numerose multe al semaforo rosso, spesso a causa della durata minima che era stata impostata al giallo. Molti di questi procedimenti si sono chiusi a favore delle amministrazioni, ma ciò non ha messo fine alla discussione sui possibili abusi.


Se, infatti, è innegabile che chi superi di diversi metri la linea di stop sia meritevole di sanzione, allo stesso modo dovranno punirsi comportamenti imprudenti come quelli di chi, sperando di riuscire a passare con il giallo, acceleri e poi si veda costretto a inchiodare allo scattare del rosso superando la linea trasversale.


Diverso è il caso, invece, in cui si superi la linea per pochi centimetri (per un'erronea valutazione dei tempi di frenata), oppure quello in cui l'auto sia correttamente ferma al semaforo con il rosso, ma sia costretta a spostarsi, superando la linea, per far passare un'ambulanza, un'auto della polizia o dei vigili del fuoco. Anche in tal caso, infatti, scatterà il controllo automatico, siccome il veicolo non è sempre presente nei fotogrammi documentanti l'infrazione


I rilevatori di passaggio, infatti, scattano solo due foto dell'infrazione: la prima, quando il veicolo si trova a cavallo della striscia d'arresto a semaforo rosso, la seconda, invece, quando il veicolo si trova all'incirca al centro dell'incrocio.


Ugualmente problematica è la situazione di chi abbia errato la corsia nella quale incalarsi e, a semaforo verde per la direzione che desidera intraprendere e rosso in quella in cui è incolonnato, si sposti nell'altra direzione, con la conseguenza che viene registrato un suo transito vietato per il passaggio sulla linea di stop.


In alcuni casi sarà certamente possibile per il trasgressore far valere le proprie ragioni e far verificare che non è avvenuta alcuna violazione, mentre in altri casi tale possibilità non è affatto semplice da dimostrare.

Se, in alcuni casi, sono state accolte le doglianze di chi aveva censurato l'omologazione del dispositivo per rilevare quella determinata tipologia di infrazione (ma unicamente i passaggi con il rosso e gli eccessi di velocità), le amministrazioni locali con l'appoggio della giurisprudenza e delle disposizioni ministeriali, hanno ribadito come la rilevazione automatica avesse come obiettivo la tutela della sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.



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