Il giudice di pace di Ferentino dà seguito a quell'orientamento che ritiene la decisione europea non applicabile nel nostro ordinamento. Niente rimborso dei costi up-front dopo l'estinzione anticipata del mutuo

Estinzione anticipata mutuo: quali costi rimborsare?

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La c.d. sentenza "Lexitor" della CGUE non sarebbe pertinente all'ordinamento italiano, con la conseguenza di non poter ritenere che il mutuatario che abbia estinto anticipatamente il contratto possa ottenere il rimborso dei costi up-front.


Così il Giudice di Pace di Ferentino (dott. Antonio Velucci), in una sentenza resa il 23 agosto 2021 (qui sotto allegata) che si innesta nel dibattito successivo alla celebre sentenza "Lexitor" della Corte di Giustizia Europea e ritiene di dare seguito all'orientamento di parte della giurisprudenza che non ritiene tale decisione applicabile al contenzioso nazionale, con la conseguenza di tenere ferma la distinzione tra gli oneri c.d. up-front e quelli cd. recurring.

Costi up-front e costi recurring: cosa sono?

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La vicenda origina dall'istanza con cui l'attore, a seguito di estinzione anticipata di un contratto di mutuo, conviene in giudizio l'istituto bancario per ottenere il rimborso pro quota dei ratei residui di tutti gli oneri finanziari di tipo c.d. recurring, versati e non goduti (quantificati in poco più di 500 euro). La banca convenuta, invece, evidenzia come il contratto escludeva ogni rimborso data la natura "up front", nel rispetto della normativa nazionale.


Prima di addentrarsi oltre, merita rammentare la distinzione tra queste due tipologie di costi. I c.d. costi "recurring" sono quei costi continuativi connessi alla durata del finanziamento (ad esempio le spese di assicurazione) e che, successivamente alla conclusione del contratto, sono finalizzati a remunerare il finanziatore quale corrispettivo delle attività di gestione del rapporto.


I costi "up front", invece, sono quei costi accessori collegati all'erogazione del finanziamento, ma non connessi alla durata del contratto in quanto si riferiscono a una fase particolare del rapporto, ad esempio quella preliminare o di formazione dello stesso, e che comunque prescindono dalla sua durata (ad esempio le spese di istruttoria, le commissioni per gli intermediari, i costi di apertura della pratica e così via).


Tale distinzione risulta particolarmente importante alla luce dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento. L'art. 125-sexies del Testo Unico Bancario, infatti, riconosce al consumatore il diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto di mutuo a seguito della sua estinzione anticipata.

La sentenza Lexitor

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A intervenire in maniera dirompete in materia è stata una recente sentenza resa dalla Corte di Giustizia Europea l'11 settembre 2019 (Causa C-338/18), c.d. Lexitor, che ha che ha deciso sulla questione pregiudiziale sottoposta da un giudice polacco.

Secondo la CGUE, l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva n. 12008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza dunque alcuna distinzione tra costi up-front e costi recurring.

Pertanto, secondo i giudici europei, chi ha stipulato un finanziamento, avvalendosi poi della facoltà di estinzione anticipata dello stesso, avrebbe diritto al rimborso di tutti i costi del credito, sia quelli connessi alla durata del contratto che tutti gli altri esborsi collegati all'erogazione del finanziamento, compresi i costi "irripetibili" (come ad esempio le spese di istruttoria applicate).

A tale principio la giurisprudenza ha dato seguito, anche dopo che sono sopraggiunte le raccomandazioni della Banca d'Italia e delle pronunce dell'Arbitro Bancario Finanziario volte a favorire l'applicazione di tali principio nel nostro ordinamento.

In particolare, l'ABF, nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art. 125 sexies TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front.

Non pertinente all'ordinamento italiano

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Nonostante quanto sopra accennato, altra parte della giurisprudenza in diverse occasioni si è pronunciata a favore degli intermediari con un indirizzo opposto rispetto a quello indicato, a cui dà seguito anche il Giudice di Pace di Ferentino.

Il magistrato onorario ritiene che la domanda del mutuatario non meriti accoglimento: come si legge in sentenza, in virtù dell'estinzione anticipata del contratto di mutuo, spettava il rimborso dei costi recurring, che sono stati effettivamente corrisposti dalla banca in sede di conteggio estintivo e, per questo non residuano ulteriori somme da rimborsare.

Per avallare tale conclusione, il Giudice di Pace richiama una serie di recentissimi provvedimenti (per lo più datati 2021) depositate dalla banca convenuta e che ritengono la sentenza Lexitor europea non pertinente all'ordinamento italiano.


Tra queste emerge l'ordinanza n. del Tribunale di Cassino (qui sotto allegata) secondo cui la decisione europea, emessa all'esito di un giudizio pregiudiziale sull'interpretazione di una disposizione normativa polacca, si è limitato a "osservare che al cliente, in caso di estinzione anticipata, spetta il rimborso delle spese collegate al finanziamento che siano non solo ricorrenti, ma altresì quelle fisse per evitare che il soggetto finanziatore possa riversare sulle spese fisse anche eventuali costi ricorrenti così da non recargli un ingiusto profitto".

Il Tribunale ritiene che tale decisione non possa però adattarsi all'ordinamento italiano "perché quest'ultimo, rispetto a quello polacco, è certamente già più favorevole per il cliente, annoverando una puntuale disciplina dei diritti restitutori, in caso di estinzione anticipata del finanziamento".

Tra gli altri stop all'applicabilità della sentenza Lexitor, il provvedimento richiama anche le pronunce del Giudice di Pace di Termini Imerese (del 29 maggio 2021), del Giudice di Pace di Torre Annunziata (del 24 maggio 2021), del Giudice di Pace di Napoli e così via. Tali oscillazioni giurisprudenziali potranno trovare un equilibrio solo a seguito di un intervento del legislatore, nel frattempo il magistrato onorario di Ferentino propende per il rigetto dell'istanza del mutuatario, spese compensate.

Scarica pdf Giudice di Pace Ferentino sentenza 23 agosto 2021

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