Per la Cassazione, i condomini devono pagare la polizza per la tutela delle spese legali, che non contrasta con l'art. 1132 cc che prevede l'esonero del dissenziente

Polizza assicurativa per la tutela delle spese legali

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La delibera dell'assemblea che decide la stipula di una polizza per la tutela delle spese legali non va annullata per contrasto con l'art. 1132 c.c. che prevede l'esonero del dissenziente dalle responsabilità derivanti da una lite a cui si è opposto. Sono infatti diverse le spese per la polizza, che vengono ripartire tra tutti i condomini nell'interesse comune e quelle che invece devono essere pagate in caso di soccombenza in giudizio. Questa la precisazione contenuta nell'ordinanza della Cassazione n. 23254/2021 (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il giudice di primo grado respinge la domanda di annullamento di una delibera assembleare deducendo la violazione dell'art. 1108 c.c e del regolamento in relazione anche alla stipula di una polizza per la tutela delle spese legali.

La decisione viene impugnata e la Corte di Appello accoglie la doglianza sulla questione della deliberata stipula della polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, perché contrastante con l'art. 1132 c.c che riconosce il diritto a ciascun condomino di potersi dissociare dalle iniziative giudiziarie che vengono intraprese nell'interesse del condominio.

L'art. 1132 dispone infatti che: "1. Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. 2. L'atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione. 3. Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa. 4. Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio

, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."

Per il giudice dell'impugnazione, stipulando la polizza, il costo delle eventuali liti future, graverebbe su tutti i condomini, attraverso la ripartizione del costo del premio, derogando in questo modo all'art.1132 c.c.

La polizza assicurativa non contrasta con il diritto del dissenziente

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Nel ricorso incidentale presentato in Cassazione si contesta, con il primo motivo, per quanto riguarda la questione della polizza assicurativa, l'affermazione della Corte di Appello sulla incompatibilità della stipula di un contratto di assicurazione con quanto previsto dall'art. 1132 c.c, che riconosce al condomino dissenziente il diritto di rivalersi per ciò che deve pagare alla parte vittoriosa. Con il secondo invece si lamenta la violazione o falsa applicazione del comma 1 dell'art. 1132 c.c. argomentando che al condomino dissenziente spetta il diritto di esonero solo per le spese di soccombenza nelle liti processuali sempre che al riguardo sia stata adottata dalla maggioranza dei condomini una delibera.

Diverse le spese per la polizza e quelle da pagare in caso di soccombenza

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La Cassazione rigetta il ricorso principale e accoglie quello incidentale, ritenendo fondati entrambi i motivi che vengono valutati congiuntamente per la loro connessione.

La Corte d'Appello ha definito annullabile la delibera assembleare che autorizza la stipula di una polizza assicurativa per le spese legali perché contrastante con l'art. 1132 c.c.

Per la Cassazione invece occorre affermare che l'assemblea, in virtù dei poteri riconosciuti dall'art. 1135 c.c. "può autorizzare l'amministratore a stipulare una polizza assicurativa per la tutela legale, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea."

La delibera che approva la polizza per le spese legali non può infine ritenersi contraria all'art. 1132 c.c. perché il contratto e la norma hanno due oggetti diversi:

  • la norma infatti prevede l'esonero del dissenziente dalla "responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza" per cui esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso in cui la lite risulti sfavorevole per il condominio e l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa, se risultano irripetibili dalla controparte;
  • si applica solo in relazione alle controversie che eccedono le attribuzioni conferite all'amministratore, perché richiede una delibera specifica che autorizzi o ratifichi la costituzione in giudizio dell'amministratore;
  • richiede una manifestazione di dissenso del condomino alla singola lite. Dissenso che comunque non è ostacolato dalla stipula di una polizza per la tutela legge, e di cui non può impedirne la stipula;
  • infine perché il condomino dissenziente rimane esposto verso i terzi sulle conseguenze negative della responsabilità, fornendogli il meccanismo della rivalsa.

Evidente quindi la diversità tra le spese che derivano dalla stipula della polizza assicurativa che come tutte le spese che vengono contratte dal condominio per l'interesse comune, e le spese di lite che devono essere sostenute in caso di soccombenza come prevede l'art 1132 c.c.

Leggi anche La polizza per la tutela legale in condominio

Scarica pdf Cassazione n. 23254/2021

Foto: 123rf.com
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