Accolte le doglianze degli studenti, per il Tar Lazio è illegittimo il Dpcm che impone d'indossare la mascherina a scuola se il distanziamento è garantito tra i banchi

Illegittimo imporre la mascherina a scuola se i banchi sono distanziati

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Il TAR del Lazio è stato chiamato a risolvere una questione che questa volta viene sollevata da giovani studenti delle scuole primarie e secondarie. I ragazzi non comprendono infatti la ragione per la quale devono indossare la mascherina quando sono a scuola, visto che il distanziamento viene garantito dalla lontananza tra i banchi. Perplessità più che fondate, tanto che il TAR Lazio con la sentenza n. 9343/2021 (sotto allegata) dichiara illegittimo il DPCM del 14 gennaio 2021 che impone questa regola.

Ricorso al TAR contro la mascherina a scuola

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Degli studenti delle scuole primarie e secondarie, con i soggetti che ne esercitano la potestà genitoriale, ricorrono al TAR del Lazio impugnando la disposizione dell'art. 1 comma 1 lett. b) e comma 9 lett. s) del DPCM del 14 gennaio 2021 "che obbliga gli studenti ad indossare le mascherine a scuola anche in situazione di staticità al banco nel rispetto delle distanze previste dalla normativa emergenziale."

Tale disposizione, a loro dire, è abnorme, illogica e viziata da difetto di motivazione e d'istruttoria perché non si comprende per quale ragione sono obbligati a indossare la mascherina quando sono seduti al banco e quindi in una condizione di staticità e il distanziamento è comunque assicurato tra i banchi. Un obbligo che non ha ragione alcuna visti i consigli dell'Unicef, dell'OMS e del Comitato Scientifico.

Illegittimo il Dpcm che impone la mascherina se i banchi sono distanziati

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Il TAR Lazio adito preliminarmente dichiara l'improcedibilità della domanda per carenza d'interesse visto che i provvedimenti impugnati hanno perso efficacia. Poiché però è stata formulata richiesta risarcitoria, seppure generica, è necessario delimitare l'interesse di parte ricorrente.

Passando quindi alla doglianza sollevata dagli studenti il TAR rileva l'illegittimità del DPCM del 14 gennaio 2021, oggetto di impugnazione per sostanziale difetto d'istruttoria, per irragionevolezza e per contrasto con le indicazioni del CTS.

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Scarica pdf Tar Lazio n. 9343/2021

Foto: 123rf.com
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