Secondo i chiarimenti del ministero della Giustizia la seconda prova dovrà seguire lo stesso ordine alfabetico della prima

Esami avvocati, le richieste di precisazioni

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Il ministero della Giustizia scrive ai presidenti delle corti d'appello, il presidente della prima commissione esame di avvocato sessione 2020 nelle corti d'appello e alla commissione centrale per dare dei chiarimenti sulle modalità di espletamento della seconda prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense.

Con l'avvicinarsi della conclusione delle attività di esame della prima prova orale l'ufficio ha ricevuto una serie di richieste per precisare alcuni profili circa le modalità organizzative e relative alla seconda procurale dell'esame di avvocato e la sezione 2020.

Esame avvocati, la seconda prova orale: inizio

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Ricorda la nota del ministero, firmata dal direttore generale Giovanni Mimmo, che l'articolo 4 comma 4 del decreto legge 13 marzo 2021 numero 31 stabilisce che la seconda prova orale la norma stabilisce che per la seconda prova orale ove la commissione esaminatrice sia quelle istituita presso la corte d'appello in cui è iscritto il candidato. Ne consegue che questi verrà esaminato da una commissione differente rispetto a quella presso la quale ha sostenuto la prima prova orale.

Ciò circostanza che cosa comporta che le modalità organizzative della prova anche se è possibile che ci sia qualche deroga sono le medesime che hanno caratterizzato l'esame delle sessioni passate. Seppure la norma di legge non dà indicazioni temporali sulla data d'inizio della seconda prova orale salvo la necessità che tra le 2 prove per ogni candidato ci sia un tempo non inferiore a 30 giorni ragioni logiche organizzative impongono che le attività relative alla seconda prova persona determinata corte d'appello non inizino prima che tutti i candidati iscritti presso la prima corte la stessa corte d'appello abbiamo terminato la prima prova orale.

Poiché le commissioni esaminatrici istituite presso una determinata corte d'appello per il primo esame orale sono impegnate ad esaminare i candidati della corte d'appello abbinata per poter procedere con inizio della seconda procurale è indispensabile che le attività afferenti la prima prova orale siano terminate. La seconda prova per concludere le prove di esame nel più breve tempo possibile serve considerare che questa soluzione non è «imposta dal legislatore bensì suggerita per ragioni organizzative e non può ritenersi preclusa un' organizzazione differente» soprattutto nel caso in cui ci si trova in presenza di isolati ritardi nell'espletamento della prima prova che non impediscano alla sottocommissione di procedere contestualmente al secondo esame orale.

Esami avvocato, seconda prova: i calendari

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Per la predisposizione dei calendari bisogna tenere presente che la seconda prova si svolgerà a non meno di 30 giorni di distanza dalla prima e che a ciascun candidato almeno 20 giorni prima è data comunicazione del giorno dell'ora del luogo in cui si deve presentare a svolgere le prove orali quindi per garantire candidati ammessi a la seconda a prova orale un tempo omogeneo per prepararsi. L'ordine in cui gli stessi saranno convocati sarà determinato dalla stessa lettera dell'alfabeto già estratta in occasione della prima prova orale della Corte d'appello abbinata che ha proceduto all'esame dei candidati e quindi per terminare l'esame cronologico delle prove non si dovrà procedere ad una nuova estrazione della lettera ma si dovrà iniziare dalla lettera già estratta prima dell'inizio del primo orale alla corte d'appello abbinata.

Ed ancora «Il presidente di ciascuna sezione della corte d'appello estrae a sorte la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine di svolgimento per le due prove orali, esplicitando così in maniera univoca che l'estrazione già compiuta è valida per entrambe le prove». Poichè considerata la prima prova orale per il meccanismo di abbinamento «vi è stata la scissione tra corti d'appello presso cui sono state istituite le sottosezioni e corti d'appello di appartenenza dei candidati da esaminare » obiettivo della norma impone di ritenere che la lettera dell'alfabeto che determina l'ordine cronologico degli esami sia quella estratta dalla corte di appello abbinata che ha provveduto ad esaminare gli stessi candidati.

Mentre per quanto riguarda la prima prova «lo svolgimento dell'esame da remoto era sostanzialmente imposto dal peculiare meccanismo della prova per la seconda orale essendo i candidati esaminati da commissioni istituite presso la stessa corte d'appello» le modalità dell'esame tornano ad essere quelle tradizionali e cioè il presenza. Tuttavia anche in relazione all'evoluzione l'emergenza sanitaria il presidente della Commissione potrà organizzare lo svolgimento della prova da remoto. Una volta che il legislatore ha consentito lo svolgimento alla prova da remoto e sempre previa autorizzazione del presidente della commissione si deve ritenere ammissibile anche una forma mista che preveda la presenza fisica di alcuni componenti della sotto commissione nell'aula di esame ed il collegamento da remoto dei rimanenti componenti.

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Foto: lex iuris
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