In materia di assicurazione Rc auto le norme devono sempre garantire il pieno risarcimento delle vittime. Le norme e la giurisprudenza in materia

Sinistro stradale grave

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Quando si verifica un incidente stradale serio, con conseguenze dannose rilevanti a carico dei protagonisti, spesso si pone il problema di come gestire tutta la parte assicurativa successiva all'evento.

I problemi possono complicarsi quando i veicoli coinvolti risultano senza assicurazione.

Come funziona in questi casi?

Il risarcimento

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Ebbene, alcune norme di derivazione comunitaria confermano che in caso di dubbio sulle regole da applicare per stabilire il corretto risarcimento da assegnare alle vittime del sinistro, o ai loro eredi nel caso si sia trattato di sinistro mortale, le norme vanno sempre interpretate per favorire il completo e soddisfacente risarcimento della vittima.

Si tratta di un principio di diritto che è stato ripetuto più volte dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

La scopertura assicurativa

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Ora, nel caso di sinistro del traffico da attribuire a responsabilità concorrente di più conducenti, tutti privi di copertura assicurativa, l'obbligazione indennitaria gravante sull'impresa designata nei confronti del danneggiato ai sensi dell'art. 283 comma 1 lett. b) del codice delle assicurazioni, sarà contenuta entro un limite pari al prodotto del singolo massimale minimo di legge applicabile ratione temporis, moltiplicato per il numero dei corresponsabili.

La regola da seguire nella causa risarcitoria sarà quindi la seguente: occorre mettere a disposizione delle vittime non un solo massimale.

Al principio che precede si deroga quando il danneggiato abbia convenuto in giudizio uno solo dei corresponsabili; oppure abbia invocato la responsabilità dell'impresa designata quale garante d'uno solo dei corresponsabili; o ancora quando nel corso del giudizio di merito la solidarietà tra i corresponsabili si sia sciolta per qualsiasi causa.

La Cassazione sul tema

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E' stata la Cassazione, Sez. 6 3 civile, ad affrontare questa intricata e delicata questione di diritto assicurativo, con la chiara ordinanza n. 17893 del 27.08.2020.

In quel caso si era trattato di uno scontro frontale di un autoveicolo senza assicurazione e un ciclomotore, anch'esso privo di assicurazione.

Trasportato e conducente del motorino persero la vita in occasione dell'evento; i familiari delle vittime proposero quindi il giudizio risarcitorio.

Stando al criterio riferito dalla Cassazione, le varie vittime del sinistro avevano a disposizione, per soddisfarsi dei rispettivi crediti, non uno ma due massimali: quello a garanzia della responsabilità della conducente dell'autoveicolo e quello a garanzia della responsabilità del conducente del motociclo.


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