Riforma del processo penale: prescrizione, nuovi termini per le indagini preliminari e depotenziamento dell'udienza preliminare

La prescrizione della Riforma Cartabia

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Il CdM ha approvato gli emendamenti della Ministra Cartabia, al ddl AC n. 2335 del Ministro Bonafede. Come promesso infatti, la Ministra della Giustizia ha conservato il lavoro fatto, apportando solo quei correttivi necessari non solo a mettere d'accordo le varie parti politiche, ma soprattutto a superare il vaglio dell'UE.

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Il Ministero della Giustizia ha modificato la prescrizione di Bonafede introducendo un'improcedibilità soft. Resta il blocco dei termini dopo la sentenza di condanna o di assoluzione di primo grado.

Ispirandosi alla legge Pinto si dispone che l'appello non può durare più di due anni, mentre il giudizio in Cassazione non più di uno. In caso di superamento di detti termini si ha diritto a un risarcimento del danno sia in sede civile che penale. Lo sforamento dei termini però produce anche la sanzione processuale dell'improcedibilità.

Ci sono però delle eccezioni: è infatti prevista la proroga della durata dell'appello fino a un anno, per tre complessivi quindi e di sei mesi per la Cassazione, che quindi può avere una durata massima di 1 anno e mezzo per reati particolarmente gravi, come i seguenti, tanto per fare qualche esempio

  • associazione a delinquere semplice e di tipo mafioso;
  • corruzione ed estorsione;
  • traffico di sostanze stupefacenti e spaccio d'ingente quantità;
  • favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù;
  • violenza sessuale, prostituzione minorile;
  • omicidio non aggravato, sequestro;
  • e rapina;

che presentano anche una certa complessità legata alla natura delle questioni che devono essere affrontate, al numero dei soggetti coinvolti nel reato, delle persone offese e delle questioni da trattare.

Sono esclusi ovviamente quei reati che non sono soggetti a prescrizione perché puniti con l'ergastolo, come il reato di omicidio.

Una soluzione con la quale la ministra e i suoi tecnici hanno cercato di scongiurare il duplice danno dei processi eccessivamente lunghi:

  • il primo riguarda il danno che viene inflitto agli imputati costretti a subire procedimenti che violano il principio della ragionevole durata del processo;
  • il secondo è ovviamente il danno che subiscono le vittime del reato.

Ultima importante precisazione: la nuova disciplina sì applica ai reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge Bonafede, ossia il 1° gennaio 2020.

Procedibilità a querela estesa

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Estesa la procedibilità a querela per reati conto la persona e il patrimonio puniti con una pena che non supera, nel minimo, i due anni. La procedibilità d'ufficio è mantenuta se la vittima del reato incapace per età o a causa di un'infermità.

Nuovi termini di durata delle indagini preliminari

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Con l'obiettivo di ridurre di un quarto la durata dei processi a riforma interviene anche sui tempi di durata delle indagini preliminari. Termini che variano in base alla natura dei reati nel seguente modo:

  • sei mesi dalla data d'iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato, per le contravvenzioni;
  • un anno e sei mesi per i reati di mafia, terrorismo e traffico di stupefacenti;
  • un anno, nei restanti casi.

Ammessa una sola richiesta di proroga da parte del P.M se le indagini si rivelano particolarmente complesse.

Rinvio a giudizio se l'ipotesi di condanna è "ragionevole"

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Conclusa la fase delle indagini preliminari, la cui durata subisce, come appena visto, un taglio importante, il P.M potrà disporre in rinvio a giudizio dell'indagato solo se dagli elementi raccolti sussiste una "una ragionevole previsione di condanna".

Una novità molto importante che prende lo spunto da dati reali. In primo grado infatti le assoluzioni raggiungono la percentuale elevatissima del 40%.

Una volta che le indagini giungono a scadenza, nel rispetto comunque del segreto investigativo, viene confermata la discovery degli atti, come aveva già previsto il disegno di legge di Bonafede.

Al GIP viene riconosciuto un potere di stimolo, nel senso che, in presenza di fascicoli "paralizzati" può indurre il Pubblico Ministero a prendere una decisione.

Va contro gli interessi dell'indagato subire indagini troppo lunghe, così come è contrario ai diritti delle vittime che i fascicoli restino bloccati. Velocizzando il procedimento nel suo complesso si evita poi la prescrizione.

Udienza preliminare solo per reati gravi

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L'udienza preliminare, nata con un ruolo di filtro, non ha dato negli anni i risultati sperati in termini di durata. Al contrario, il suo svolgimento ha fatto perdere in media 400 giorni di tempo.

L'idea è quindi di mantenerla, limitandola però ai reati più gravi ed estendendo nel contempo i casi di citazione diretta a giudizio.

Estensione dei lavori di pubblica utilità

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Maggiore ricorso ai lavori per pubblica utilità, così come la detenzione domiciliare, il regime di semilibertà e le pene pecuniari, in sostituzione delle pene detentive brevi.

Valorizzata anche la messa alla prova dell'imputato, che può essere richiesta anche dal PM per chi ha commesso reati che prevedono fino a sei anni di carcere, se il soggetto dimostra la disponibilità a percorsi di riparazione.

L'appello del PM

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Il pubblico ministero potrà appellare le sentenze e, nel rispetto di quanto verrà stabilito in Parlamento, sarà in grado di definire le priorità nell'esercitare l'azione penale.

Nuovo mezzo d'impugnazione straordinario infine in sede di Cassazione, per eseguire le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo.


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