Il responsabile civile è il soggetto processuale che garantisce la pretesa risarcitoria della parte civile. La citazione va disposta entro tempi stabiliti

Il responsabile civile nel codice di procedura penale

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Il responsabile civile è il soggetto chiamato a rispondere, economicamente, del danno derivante dal reato commesso dall'imputato.

Il classico caso è quello della Compagnia di Assicurazione tenuta, per legge, a risarcire il danno cagionato dall'imputato a seguito della commissione di una violazione del Codice della Strada che integri il reato di omicidio stradale o di lesioni stradali.

Il responsabile civile è una parte processuale che svolge una funzione importantissima, in quanto garantisce l'effettività del risarcimento in tutti quei casi in cui, vuoi per la rilevanza dell'importo posto a titolo di risarcimento, vuoi per lo stato di insolvenza dell'imputato, la vittima del reato rischierebbe di vedere frustrate le proprie pretese risarcitorie. Nondimeno, è una parte solo eventuale del processo penale, in quanto la sua presenza, in seno allo stesso, è subordinata a una citazione che il giudice dispone a richiesta della parte civile.

Detta citazione deve rispettare un determinato termine stabilito dal Codice di Procedura Penale, pena la nullità della stessa.
In particolare, l'art. 83, comma 2, c.p.p. stabilisce che la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta "al più tardi per il dibattimento".

Ad una prima lettura della norma, sembrerebbe che il termine ultimo per la chiamata in causa del responsabile civile coincida con la dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il termine per la citazione secondo la giurisprudenza

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Nondimeno, la giurisprudenza ha chiarito che è possibile citare il responsabile civile fintantoché non sia stata accertata la regolare costituzione delle parti ex art. 484 c.p.p., che, come è noto, nella sequenza procedimentale, costituisce il momento antecedente la dichiarazione di apertura del dibattimento.
In questo senso si è espressa Cass., Sez. IV, 23 novembre 2006, n. 2628/07, C.E.D. Cass. n. 236011 secondo cui la disposizione di cui all'art. 83 c.p.p., per la quale la richiesta di citazione del responsabile civile deve essere proposta al più tardi per il dibattimento, non implica affatto che tale parte debba essere citata per la prima udienza; la norma è volta ad assicurare che il responsabile civile possa partecipare a tutte le fasi del dibattimento, che costituisce il nucleo centrale del giudizio, con parità delle armi rispetto alle altre parti; ne consegue che non è affatto escluso che la citazione avvenga per un'udienza successiva alla prima, purché, in tale eventualità, le udienze iniziali siano solo prodromiche, di differimento, e non impediscano al responsabile civile di svolgere il proprio ruolo nel dibattimento sin dalla prima fase della costituzione delle parti.
Alle stesse conclusioni è pervenuta Cass., Sez. IV, 30 aprile 2009, n. 35612, la quale ha affermato che "la normativa vigente non prescrive neanche che la richiesta di citazione del responsabile civile debba avvenire per la prima udienza dibattimentale, potendo esser proposta anche per l'udienza successiva, ovvero anche ulteriormente successiva, laddove, trattandosi di semplici udienze prodromiche, di differimento, nessun pregiudizio sia derivato al diritto di difesa del responsabile civile".

Conseguenze di una citazione tardiva

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Ne deriva che, laddove, chiamato in causa, il responsabile civile eccepisca una violazione del diritto di difesa in quanto citato tardivamente, e il giudice ritenga fondata la questione, la parte civile si troverebbe ad affrontare il processo in assenza dell'unico soggetto che può garantire l'effettivo pagamento della somma che verrà determinata a titolo di risarcimento.

Pertanto, tenuto conto dell'importanza degli interessi in gioco, è bene avanzare per tempo la richiesta di citazione del responsabile civile, possibilmente già nella fase dell'udienza preliminare.

Avv. Walter Marrocco

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