Per la Cassazione, nessuna risoluzione né risarcimento per chi contesta la sostituzione di uno smartphone malfunzionante con un altro nuovo solo perché di colore diverso

Risoluzione per sostituzione smartphone con uno di colore diverso

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La Cassazione nell'ordinanza n. 14106/2021 (sotto allegata) chiarisce che non costituisce grave inadempimento tale da condurre alla risoluzione del contratto la sostituzione di uno smartphone malfunzionante con uno di colore diverso, se destinato a un uso professionale e non voluttuario. Vediamo perché gli Ermellini si sono dovuti esprimere in questo senso.

La vicenda processuale

Un soggetto agisce innanzi al Giudice di Pace chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita di uno smartphone.

L'attore espone che l'apparecchio, fin dal momento dell'acquisito, ha presentato gravi difetti connessi alla corretta trasmissione e ricezione della voce. Rivoltosi al centro assistenza della società, questo ha provveduto a sostituire l'apparecchio, consegnandone uno di colore grigio anziché bianco perla come quello acquistato in origine.

Ragione per la quale l'acquirente lo ha restituito un'altra volta, chiedendone la sostituzione con uno identico a quello acquistato inizialmente. Richiesta che però non è stata soddisfatta, tanto che a quel punto decide di chiedere la risoluzione del contratto con restituzione del prezzo, oltre al risarcimento del danno.

La domanda però viene rigettata. La condotta del venditore, per il giudicante, non integra infatti un grave inadempimento ai sensi dell'art 130 del Codice del Consumo. L'acquirente del resto ha accettato la sostituzione dello smartphone con uno di colore diverso e l'acquisto dell'apparecchio è stato effettuato per finalità lavorative.

Mancanza di qualità e violazione della norma sulla garanzia per i vizi

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Parte soccombente, insoddisfatta della decisione ricorre quindi in Cassazione sollevando due motivi di ricorso

  • Con il primo lamenta la violazione degli articoli 1490 e 1497 c.c. e della Convenzione di Vienna del 1980 perché lo smartphone di colore diverso consegnatogli in sostituzione di quello malfunzionante non era conforme a quello previsto in origine dal contratto. Colore che, secondo l'acquirente, rileva, perché lo distingue da tutti gli altri cellulari presenti sul mercato.
  • Con il secondo contesta invece il corretto esame dei fatti di causa perché il giudice non ha considerato che dopo il ritiro dell'apparecchio consegnato in sostituzione a quello acquistato inizialmente, lo stesso lo ha restituito dopo soli 5 giorni e che la contestazione di controparte è intervenuta a distanza di 6 giorni. Il Tribunale inoltre ha errato nel non applicare la disciplina della vendita a distanza e a non riconoscere i danni derivanti dal disagio collegato al ritardo di sei mesi circa per la riparazione dei vizi riscontrati.

Non è grave inadempimento sostituire uno smartphone con uno di colore diverso

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La Corte di Cassazione adita rigetta il ricorso ritenendo infondati entrambi i motivi

Prima di tutto gli Ermellini chiariscono che al caso di specie non si applica la Convenzione di Vienna perché non si è verificata una vendita tra parti aventi la propria sede di affari in due paesi diversi aderenti alla Convenzione, ma tra due soggetti che risiedono nello stesso paese.

Smentito inoltre il riferimento alla vendita su campione a distanza visto che il telefono ricevuto in sostituzione è stato ritirato presso il centro di assistenza.

Sulla diversità di colore dell'apparecchio sostituito, la Cassazione rileva come il giudice abbia tenuto conto dell'utilizzo dello smartphone come strumento di lavoro, dato mai contestato dall'acquirente. Ragione sufficiente a escludere l'applicabilità della disciplina del Codice del Consumo, che come è noto non si applica a coloro che acquistano beni per la propria attività professionale o d'impresa.

Il Tribunale ha poi escluso correttamente che il colore diverso rispetto a quello originario possa qualificare il prodotto come difettoso. Lo smartphone infatti anche se di colore diverso, è risultato perfettamente idoneo all'uso previsto. La condotta del venditore quindi non si può qualificare come grave inadempimento, tanto più che al momento del ritiro l'acquirente lo ha controllato, ne ha verificato caratteristiche e funzionamento e lo ha accettato, perché di suo gradimento.

Leggi anche Cosa fare quando ci si accorge di avere acquistato un bene difettoso?

Scarica pdf Cassazione n. 14106/2021

Foto: 123rf.com
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