Il "cibometro", l'accertamento fiscale che si basa sulla quantità di materie prime utilizzate per la produzione e vendita di cibo al pubblico, è ritenuto legittimo dalla Cassazione

Cos'è il cibometro

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Il cibometro, come il tovagliometro e il tazzinometro è un metodo di accertamento matematico che il fisco effettua al fine di ricostruire i ricavi soprattutto di bar, ristoranti e attività similari. Questi metodi vengono messi in atto nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di evasione fiscale totale o parziale e condotte similari.

Accertamenti fiscali e presunzioni

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Criteri apparentemente fantasiosi, che però hanno un fondamento giuridico ben preciso. L'art. 39 del DPR n. 600/1973, che contiene le disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, alla lettera d) del comma 1 dispone infatti che: "se l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti."

Come ribadito del resto anche dalla Cassazione nella nota sentenza

n. 10649/2001, gli accertamenti condotti ai sensi del menzionato art. 39 (comma 1, lett. d) "possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta (...). In virtù di tale norma, l'ufficio - allorché ravvisi gravi incongruenze fra i valori dichiarati e quelli ragionevolmente attesi in base alle caratteristiche dell'attività svolta (...) può fondare l'accertamento di maggiori ricavi, rispetto a quelli dichiarati, anche su tali gravi incongruenze e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 39 citato: il che costituisce, in pratica, un ulteriore elemento presuntivo, di carattere legale, certamente ammissibile anche in presenza di contabilità formalmente regolare (…)."

I precedenti della Cassazione sul cibometro

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Criteri applicati dal Fisco e dichiarati legittimi da diverse Cassazioni. Citiamone due a titolo esemplificativo.

Con la sentenza n. 12121/2000 ad esempio la Cassazione ha ritenuto legittimo l'accertamento compiuto dal Fisco nei confronti di un ristorante all'esito del quale ha dedotto il reddito dell'attività dalla quantità di carne e pesce acquistati.

Del resto come aveva già avuto modo di chiarire nella precedente sentenza n. 51/1999: "una volta calcolata la quantità normale di materie prime che si utilizza per ciascun pasto, è ragionevole desumere che il numero dei pasti sia uguale alle materie prime acquistate diviso la quantità normale occorrente per ciascun pasto."

Cassazione: il cibometro è legittimo

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Di recente la Cassazione è tornata a ribadire la legittimità del cibometro come criterio di accertamento utilizzabile dagli uffici fiscali nell'ambito dei controlli delle attività di vendita al pubblico di cibo nella sentenza n. 14103/2021 (sotto allegata).

In uno dei motivi di ricorso in Cassazione contro la sentenza della CTR, che ha dichiarato legittimo l'avviso di accertamento relativo a Iva, Irpef e Irap del 2006, il contribuente, titolare di una pizzeria al taglio, bar, gelateria e rosticceria, ha contestato alla CTR di non aver preso in considerazione le proprie asserzioni relative alla illegittimità delle deduzioni e richieste. La Cassazione però dichiara infondato questo motivo, come i restanti, tanto che alla fine rigetta il ricorso.

Nel rispondere sulla questione delle modalità di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate gli Ermellini precisano che in realtà il giudice dell'appello ha considerato "tutti gli elementi fondamentali statuiti ex lege a tal fine nonché correttamente valutato ed applicato i parametri di calcolo quali la percentuale di sfrido (calo derivante dalla lavorazione) delle materie prime."

Non solo, la Corte evidenzia che "il contribuente in sede di verifica non contestava i criteri utilizzati dall'ufficio per il calcolo matematico attinente la determinazione della quantità di cibo prodotta ed alienata a terzi." Legittimo quindi l'accertamento fiscale effettuato attraverso il "cibometro."


Scarica pdf Cassazione n. 14103/2021

Foto: 123rf.com
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