L'amministratore condominiale è oggi obbligato a far transitare le somme ricevute per il condominio, dai condomini o da terzi, su un conto corrente dedicato

Conto corrente, obbligo indiretto

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L'apertura del conto corrente condominiale non è prevista esplicitamente come obbligo dal nostro ordinamento, in quanto non c'è nessuna norma che, in maniera espressa, impone all'amministratore un simile adempimento.

Tuttavia, il comma 7 dell'articolo 1129 del codice civile stabilisce che "L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio".

Da tale previsione si ricava, senza alcun dubbio, che ogni condominio deve dotarsi necessariamente di un proprio conto corrente, sia esso postale o bancario.

In tal modo non si rischia di confondere il patrimonio condominiale con quello dell'amministratore, né quelli di diversi condomini amministrati dal medesimo soggetto.

Condomino senza amministratore

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L'obbligo di far transitare le somme su un conto corrente è posto dal codice civile in capo all'amministratore e non in capo ai singoli condomini.

Il che, in termini pratici, vuol dire che tutti i condomini con amministratore, a prescindere dal numero di partecipanti (e quindi anche se si tratta di condominio minimo

, per il quale vai alla guida Condominio minimo) devono dotarsi del conto. Viceversa, tale obbligo non può dirsi sussistente in caso di condominio senza amministratore (perché al di sotto della soglia di partecipanti che impone la nomina di una simile figura), fermo restando che nulla vieta, anche in questo caso, di aprire comunque un conto corrente.

L'amministratore che non provvede a tale incombente può essere revocato per grave inadempimento dei doveri connessi al proprio incarico.

La scelta della banca

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La banca presso la quale aprire il conto è di norma scelta dai condomini in assemblea, dato che sono loro i soggetti che si fanno carico dei relativi costi di gestione.

Si tratta di una modalità che, tuttavia, non è espressamente prevista dal codice civile, ma che è suggerita da ragioni di opportunità.

Gli estratti conto

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Si segnala, infine, che il medesimo articolo 1129, comma 7, del codice civile prevede anche la possibilità per ciascun condomino, per il tramite dell'amministratore, di "prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica".

Se l'amministratore non è collaborativo, il condomino può rivolgersi direttamente all'istituto di credito presso cui è acceso il conto per prelevare una copia degli estratti conto.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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