L'art. 1426 c.c. esclude l'annullabilità del contratto concluso con il minore se questi ha nascosto con raggiri la sua età all'altro contraente

Contratto concluso con il minorenne

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Il nostro ordinamento, in linea generale, ritiene illegittimo il contratto concluso con un minorenne.

L'articolo 1425 del codice civile, infatti, pone la regola in forza della quale "Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre".

Da tale disposizione, letta in combinato disposto con quella di cui all'articolo 2 che subordina la capacità di agire al compimento della maggiore età, discende quindi che il contratto concluso con il minorenne deve ritenersi annullabile.

Minore età occultata

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Tuttavia, lo stesso codice civile, al successivo articolo 1426, esclude l'annullabilità del contratto laddove il minorenne, con raggiri, abbia occultato la sua minore età. In tal caso, infatti, viene meno qualsiasi esigenza di protezione nei suoi confronti.

La dichiarazione di essere maggiorenne non basta

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I raggiri posti in essere dal minore per far credere di essere maggiorenne devono in ogni caso essere effettivamente idonei a trarre inganno l'altro contraente. Ad esempio, si ritiene che possa integrare l'ipotesi di esclusione dell'annullabilità in commento la produzione di documenti falsi ma che appaiono verosimili.

Per espressa previsione dell'articolo 1426 c.c., invece, non è sufficiente a rendere valido il contratto la semplice dichiarazione fatta dal minorenne di essere maggiorenne. Del resto, a tale proposito non può non considerarsi il dovere generico posto dall'articolo 1176 c.c. in capo a tutti i contraenti di utilizzare la diligenza del buon padre di famiglia, il che vuol dire anche accertare la capacità giuridica della controparte.

Valeria Zeppilli

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