- Reato di abbandono di animali
- C'è abbandono se non c'è sofferenza?
- Le patologie provano l'incompatibilità con la natura dei cani
Reato di abbandono di animali
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Configura reato di abbandono di animali detenere cani all'interno di box chiusi e umidi a causa dell'assenza del necessario ricambio di aria. Queste in sintesi le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 12436/2021 (sotto allegata) emessa a chiusura della vicenda processuale che segue.
Il giudice di prime cure condanna un donna alla pena dell'ammenda di 4000 euro per il reato di abbandono di animali di cui al comma 2 dell'art. 727 c.p per detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di grandi sofferenze. All'imputata, titolare di un'impresa individuale, viene contestata la detenzione di ben 32 cani di razza, di età diverse, in condizioni incompatibili con la loro natura produttrici di gravi sofferenze perché rinvenuti chiusi in 9 box, del tutto inidonei a garantire un adeguato ricambio d'aria, tanto che i cani, dopo opportune visite, sono risultati affetti da varie patologie.
C'è abbandono se non c'è sofferenza?
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L'imputata però ricorre in Cassazione, facendo presente che gli animali detenuti, come fatto presente anche da un testimone, sono stati oggetto di sequestro
da parte della Procura e del Gruppo Forestale dei Carabinieri. Il fatto che gli animali però le siano stati restituiti rappresenta un chiaro indizio di assenza di maltrattamento e abbandono. La stessa contesta inoltre la riconducibilità delle patologie riscontrate al loro stato di detenzione. Manca infatti del tutto la prova della sofferenza. I cani infatti non solo non erano mal custoditi, ma anche costantemente seguiti da un veterinario, proprio a causa delle patologie riscontrate e non provocate, a suo dire, dallo stato di detenzione. Mancando la grave sofferenza quindi il reato non le può essere contestato.Le patologie provano l'incompatibilità con la natura dei cani
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La Cassazione però rigetta il ricorso perché del tutto infondato. Dall'istruttoria è infatti emerso che l'imputata deteneva 32 cani in nove box chiusi con porte e finestre e che la struttura era priva di aperture per il ricambio dell'aria. All'interno dei box infatti "l'aria era carica di umidità e di un forte odore di ammoniaca e inoltre la pavimentazione, intrisa di umidità, era inidonea ad ospitare animali."
Il veterinario dell'Asl, incaricato dai Carabinieri intervenuti sul posto per un sopralluogo, ha rilevato che gli animali presentavano dermatiti e alopecia diffuse e in stato avanzato, causati verosimilmente dall'ambiente malsano e dalla mancanza di aria. Ad alcuni cani sono state inoltre diagnosticate parassitosi, congiuntiviti, cheratiti e rogna e uno di loro è stato rinvenuto addirittura con feci attaccate al corpo.
Gli animali, oggetto di un primo sequestro, sono stati restituiti all'imputata dopo i necessari lavori di adeguamento della struttura e dopo essere stati curati. Sequestro che ha portato il Tribunale a ritenere configurabile il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p. "richiamando in tal senso la costante affermazione della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 52031 del 04/10/2016), secondo cui, in tema di reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, previsto dall'art. 727, comma secondo, cod. pen., la grave sofferenza dell'animale, elemento oggettivo della fattispecie, deve essere desunta dalle modalità della custodia che devono essere inconciliabili con la condizione propria dell'animale in situazione di benessere."
Il giudice nel caso di specie ha valorizzato l'inadeguatezza dei locali in cui gli animali erano detenuti che, anche per questo motivo, hanno contratto tutta una serie di patologie riscontrate dal medico veterinario. Non solo, la stessa imputata ha ammesso che le congiuntiviti e le dermatiti in effetti erano riconducibili all'umidità degli ambienti, poi risolta con l'installazione di alcune bocchette d'aria. Non rileva ai fini del presente giudizio che la stessa abbia provveduto alle opere di adeguamento di sua spontanea volontà o meno. Trattasi infatti di un post factum e comunque il comportamento positivo della stessa è stato correttamente valorizzato dal Tribunale, che infatti le ha riconosciuto le attenuanti generiche.
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Scarica pdf Cassazione n.12436-2021• Foto: 123rf.com