Per la Cassazione, il bondage è reato di violenza sessuale se praticato con chi è incapace di esprimere un consenso libero a causa del consumo di alcool e droghe

Il bondage può integrare il reato di violenza sessuale?

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Il bondage è una pratica erotica libera o può sfociare in una violenza sessuale? A chiarire questo dubbio è intervenuta la Cassazione con la sentenza n. 11631/2021 (sotto allegata) in cui precisa che il consenso dato dalla giovane prostituta a rapporti sessuali ordinari non esclude l'antigiuridicità delle pratiche sessuali violente e successive di cui la stessa non viene informata.

Le modalità sadomasochistiche con cui è proseguito il rapporto infatti sono la conseguenza della posizione di forza dei due coimputati e della condizione di estrema debolezza della ragazza, stordita dall'uso di alcool e droga. Condizione che esclude un consenso libero e incondizionato. Corretta quindi la condanna per lesioni provocate dal bondage e per violenza sessuale di gruppo.

Questo quanto emerge dalla sentenza citata, che nella sua lunga e complessa motivazione fornisce tutta una serie d'indicazioni che fungono da guida per comprendere in quali casi la pratica del bondage può integrare il reato di violenza sessuale. Ecco la vicenda da cui sono scaturite le considerazioni appena esposte.

Violenza sessuale di gruppo, lesioni e cessione di cocaina

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Il GUP condanna l'imputato alle pene di legge, riconosciuta la diminuente per il rito e la continuazione, per il reato di violenza sessuale di gruppo, contemplato dall'art. 609 octies del codice penale, per il reato di lesioni e cessione di cocaina. Allo stesso vengono applicate le pene accessorie, viene disposta l'espulsione dal territorio dello Stato e viene condannato anche a risarcire i danni alla vittima, oltre le spese. La Corte d'Appello inasprisce la pena, disponendo a carico dell'imputato anche il pagamento del risarcimento del danno e delle spese in favore del Centro antiviolenza e del Comune.

Se c'è consenso alla pratica del bondage non c'è violenza sessuale

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L'imputato ricorre in Cassazione sollevando due articolati motivi di ricorso.

  • Con il primo denuncia la violazione dei principi del giusto processo per la mancata acquisizione del verbale d'udienza, a causa dell'istanza ritenuta tardiva dalla Corte, in cui due testimoni danno atto delle condizioni mentali della vittima. Ritardo causato dalla tardiva disponibilità delle trascrizioni delle dichiarazioni dei due psichiatri del Ssn. Per i sanitari infatti la vittima è affetta da "un disturbo borderline con personalità manipolatoria, votata alla distorsione della realtà all'ipersessualizzazione delle situazioni."
  • Nel secondo motivo invece fa presente che non c'è stata consumazione del rapporto sessuale perché è stato praticato il bondage, da qui le lesioni sul corpo della vittima e il ritrovamento di attrezzature particolari nella casa dell'imputato. La ragazza inoltre ha dato il consenso alla pratica sessuale e la stessa è stata liberata per riposare, andare il bagno e consumare sostanze stupefacenti. Il tutto si è svolto anche all'esterno della casa per cui se avesse urlato qualcuno avrebbe sicuramente sentito. L'imputato ribadisce il consenso della donna alla pratica sadomasochista con due uomini e al consumo di alcool e droghe, tanto che anche in sede d'incidente probatorio ha descritto appunto una normale sessione di bondage. L'imputato fa poi presente che i sanitari, dai quali la ragazza è stata visitata, non hanno riscontrato segni di violenza, tanto che non hanno attivato il protocollo antiviolenza. L'imputato deduce poi da certi comportamenti e dichiarazioni della prostituta che la stessa era consenziente e che gradiva pratiche sessuali violente. La stessa dopo l'episodio ha continuato a fare la sua vita, a fare sesso e a consumare droghe in tutta tranquillità, senza mai mostrare turbamento per la pratica sessuale incriminata. Per queste e per altre ragioni l'imputato chiede l'annullamento con rinvio della sentenza per dare la possibilità al giudice di rivalutare le prove e sottoporre la persona offesa a una perizia psichiatrica.

Il bondage senza consenso libero e incondizionato è violenza sessuale

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La Corte di Cassazione rigetta il ricorso perché infondato. Prima di tutto perché la dinamica dei fatti è pacifica. La giovane prostituta viene contattata dal coimputato per una serata. L'uomo va a prendere la ragazza, concordano il prezzo della prestazione per 70 euro, vanno al bar a bere e poi a casa. I due assumono cocaina, iniziano i preliminare del rapporto e poi chiamano il ricorrente.

Il padrone di casa chiede alla ragazza se è disponibile ad avere rapporti anche con lui e lei acconsente. Quando il ricorrente giunge sul posto propone alla ragazza di giocare un po' senza specificare però le sue intenzioni. La giovane durante le sessioni del rapporto fa delle pause nel corso della quali assume droga e alcool e il tutto si protrae fino alle 7 del mattino. Il ricorrente quindi lascia la casa, alla ragazza viene data la possibilità di restare ancora a riposare e le vengono dati 20 euro per il taxi. Tornata a casa la ragazza, piena di dolori ovunque, resta un giorno intero a letto e il giorno seguente, su insistenza della madre e della sorella, va in ospedale, dove i sanitari refertano lesioni guaribili in 45 giorni.

La Cassazione evidenzia la significatività del referto di ben 45 giorni a riprova del reato di lesioni di cui sono stati accusati i coimputati e riportate dopo la pratica sessuale che la vittima ha descritto nel dettaglio, a partire dalle frustate alle quali si è opposta urlando e chiedendo di smettere. Pratiche che, come rilevato anche dal medico del pronto soccorso, le hanno provocato una diffusa iperemia ipofaringea a causa del collare troppo stretto che le è stato fatto indossare. Sentito in sede di sommarie informazioni il curante ha dichiarato che, dopo aver visitato la ragazza, a suo avviso "il rapporto si era protratto per diverse ore e con modalità di inaudita brutalità."

Occorre poi tenere conto della giovane età della ragazza e del suo profilo psicologico, visto che lo psichiatra l'ha definita gravemente disturbata, anche se agli occhi di un non addetto ai lavori la stessa può risultare solo molto disponibile. Fragilità che, secondo la Corte d'Appello, sono state sfruttare dal coimputato, uomo di una certa età e di esperienza che, infatti ha individuato una ragazza particolarmente debole, bisognosa di denaro e disponibile ad avere rapporti a un prezzo modesto. Ragioni per le quali la Corte ha sottolineato la particolare gravità della condotta di violenza.

Per quanto riguarda quindi il consenso della vittima alla pratica sessuale del bondage, sul quale il ricorrente ha impostato la sua difesa, la Cassazione chiarisce che la ragazza è stata posta in una condizione di costante stordimento a causa del consumo di alcool e cocaina, tanto è vero che la stessa si è resa accondiscendente a certe richieste temendo il peggio e precisando che comunque, è vero che ha prestato il suo consenso a rapporti sessuali, ma non alle modalità violente con cui è proseguito. Ad avviso dei giudici infatti "non sono emersi elementi fondanti il consenso perché lo stesso corrispettivo pattuito era inteso per una prestazione sessuale ordinaria."

La Cassazione ricorda che per la giurisprudenza di legittimità "il rapporto sadomasochista nelle relazioni sessuali non può, quindi, in sé definirsi illecito e fonte di responsabilità penale, purché sia caratterizzato da un reciproco scambio di consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggetti interessati non si trovino in situazioni patologiche, la cui presenza finirebbe per neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici per carenza della piena capacità di intendere e di volere."

Richiama poi un precedente della CEDU, che pur riconoscendo la libertà di praticare il sesso nei modo che ognuno ritiene più opportuno, precisa però che "il rispetto della volontà della vittima di queste pratiche costituisce un limite a tale libertà."

Gli Ermellini giungono quindi alla conclusione che "per escludere l'antigiuridicità della condotta lesiva non basta il consenso del partner, espresso nel momento iniziale della condotta. La scriminante non può essere invocata se l'avente diritto manifesta esplicitamente o mediante comportamenti univoci, di non essere più consenziente al protrarsi dell'azione alla quale aveva inizialmente aderito, per un ripensamento od una non condivisione sulle modalità di consumazione dell'amplesso."

Scarica pdf Cassazione n. 11631/2021

Foto: 123rf.com
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