Per la Cassazione non commette reato il padrone che fa indossare al cane il collare elettrico, visto che l'animale non ha segni sul collo e gode di buona salute

Sanzionato il padrone che fa indossare al cane il collare elettrico

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La mera apposizione del collare elettrico, il mancato rinvenimento del telecomando per azionarlo e l'assenza di segni sul collo del cane assolvono l'imputato dal reato contravvenzionale contemplato dall'art 727 c.p comma 2. Queste le conclusioni della Cassazione nella sentenza n. 10758/2021 (sotto allegata) a chiusura della vicenda che si va a descrivere.

Il Tribunale condanna alla pena di 2000 euro l'imputato per il reato di abbandono di animali di cui all'art. 727 c.p che al comma 2 punisce anche chi li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze. Il reato è stato ascritto al soggetto agente perché costui ha applicato al proprio cane un collare elettrico, provocando così all'animale gravi sofferenze.

Se il cane è in buona salute?

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L'imputato però ricorre in Cassazione contestando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti per i seguenti motivi.

  • Con il primo evidenzia la violazione del principio di legalità e determinatezza perché la condotta contestata all'imputato in realtà non è inquadrabile in una fattispecie incriminatrice chiara e precisa, visto che ben tre ordinanza Tar hanno vietato non l'uso, ma solo l'abuso del collare elettrico.
  • Con il secondo lamenta l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato perché il cane
    non ha riportato alcun segno sul collo
    a causa del collare elettrico e godeva al momento della visita a cui è stato sottoposto di ottima salute. Si fa inoltre presente che il collare indossato dall'animale può essere impiegato anche per localizzarlo e per emettere impulsi sonori. In assenza di un pregiudizio accertato e causato dal collare elettrico il reato contestato non può ritenersi integrato.
  • Con il terzo motivo contesta le risultanze probatorie su cui si basa la decisione. Il Tribunale ha ritenuto funzionanti gli elettrodi del collare senza effettuare alcun approfondimento, anche se il proprietario non è stato trovato in possesso del telecomando con cui si possono mandare gli impulsi elettrici.
  • Con il quarto infine lamenta la mancata applicabilità della causa di non punibilità sancita dall'art. 131 bis c.p.

Collare elettrico non è reato se il cane non soffre

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La Cassazione accogli il ricorso in quanto il secondo motivo che assorbe tutti gli altri è fondato.

Gli Ermellini infatti ricordano che l'art. 727 c.p. punisce "chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze." Norma che la Corte stessa ha interpretato costantemente nel senso che "l'utilizzo del collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici a distanza, integra la contravvenzione di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità dell'animale."

A essere punito però non è la mera apposizione del collare, ma il suo utilizzo effettivo, se provoca gravi sofferenze, è questo l'evento del reato, ossia l'insorgenza di sofferenze e patimenti. Nel caso di specie invece, secondo quanto accertato dal giudice di merito, i Carabinieri hanno accertato che il proprietario stava utilizzando il cane per attività venatoria e che l'animale in quel momento indossava due collari, uno per il richiamo sonoro e uno dotato di elettrodi che devono essere azionati da un telecomando, che però non è stato rinvenuto.

Dopo aver sottoposto il cane a visita veterinaria è emerso che lo stesso si trovava in buone condizioni di salute e che non aveva segni all'altezza del collo, né gli sono state riscontrate problematiche all'udito a causa dell'utilizzo degli impulsi sonori.

Errata quindi la motivazione perché ha dedotto la sofferenza dell'animale dalla sola apposizione del collare, senza approfondire le conseguenze che l'utilizzo dello stesso ha avuto effettivamente sulla salute dell'animale. L'illecito di cui all'art. 727 comma 2 contestato all'imputato pertanto, in assenza di gravi sofferenze, non può quindi ritenersi integrato.

Leggi anche:

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Scarica pdf Cassazione n. 10758/2021

Foto: 123rf.com
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